Il mese di novembre è caratterizzato da scadenze fiscali piuttosto importanti che riguardano non solo la dichiarazione dei redditi, l’Iva e i normali adempimenti dei sostituti d’imposta.
Infatti, a novembre scade la rottamazione delle cartelle, la sanatoria delle cripto-attività, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ecc. Per il mese di novembre da notare inoltre l’importante novità contenuta nel Dl 145/2023 (collegato Fiscale alla Legge di Bilancio) che fa slittare il 2° acconto delle imposte al 16 gennaio 2024 per i titolari di partita Iva che fatturano meno di 170 mila euro e che potranno pagare a rate l’acconto Irpef di novembre in una o 5 rate.
Vediamo nello specifico quali sono le principali scadenze del mese di novembre.
Bonus trasporti: nuovo click day il 1° novembre
Dal 1° novembre è possibile chiedere nuovamente il bonus trasporti. Si tratta di un vero e proprio click day, fino ad esaurimento delle risorse. Oltre ai residui del mese precedente nel fondo sono stati aggiunti di recente ulteriori risorse pari a 35 milioni di euro.
L’agevolazione sotto forma di voucher può essere richiesta per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e non. I richiedenti devono avere un reddito 2022 non superiore a 20.000 euro.
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Rottamazione-quater: l’ultimo giorno per pagare è il 6 novembre
Il 6 novembre è l’ultimo giorno in cui chi non ha ancora pagato la 1° o unica rata della rottamazione delle cartelle può ancora provvedere al versamento. Dopo tale data non c’è più nulla da fare, anche se rimane ferma la possibilità di richiedere un piano di areazione ordinario per i debiti indicati nella precedente istanza di sanatoria che scadeva al 30 giugno 2023.
Al 30 novembre scadrà invece la 2° rata. Anche in questo caso si applicheranno i 5 giorni di tolleranza.
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Cripto-attività: Rideterminazione valore e sanatoria
Novembre è un mese molto importante per chi ha commesso irregolarità in merito al possesso di cripoattività o per chi semplicemente vuole procedere alla rideterminazione del loro valore versando un’imposta sostitutiva del 14%.
Infatti, in base alle previsioni di cui alla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse è ammessa a condizione che il predetto valore:
- sia assoggettato a una imposta sostitutiva del 14%,
- con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il prossimo 15 novembre 2023.
Per quanto riguarda la sanatoria delle cripto-attività, i contribuenti che hanno omesso di compilare il quadro RW e dunque hanno violato i c.d. obblighi di monitoraggio fiscale, devono entro il 30 novembre:
- presentare apposita richiesta all’Agenzia delle entrate,
- indicare il valore delle cripto-valute detenute in ciascun periodo d’imposta e
- versare la sanzione per l’omessa indicazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990 nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento del valore delle stesse (codice tributo 1718), detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione.
Coloro i quali hanno omesso di dichiarare i redditi derivanti dallo scambio di criptovalute, dovranno versare anche un’ imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività (codice tributo 1719), incluse le cripto-valute, cui si riferiscono i redditi omessi.
Adempimenti Iva di novembre
Entro il 16 novembre , i contribuenti mensili sono tenuti a provvedere alla liquidazione e al versamento dell’Iva di ottobre (F24 con codice tributo 6010). Il versamento deve essere effettuato se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti può essere rimandato al mese successivo. La riforma fiscale (vedi decreto l.gs approvato la scorsa settimana) prevede un innalzamento di tale limite a 100 euro con effetti a partire dal prossimo anno (dal periodo d’imposta 2024).
Entro la stessa data i contribuenti trimestrali provvedono alla liquidazione e al versamento dell’imposta relativa al trimestre luglio-agosto-settembre.
Anche per i trimestrali vale quanto detto sopra sul limite d’importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA in caso di liquidazione mensile/trimestrale, può rimandare il versamento al periodo successivo.
Il 30 novembre scade il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al terzo trimestre, riferite al periodo luglio-settembre.
Ulteriori versamenti Iva
Al 16 novembre, ulteriori scadenze in materia di Iva coincidono con il pagamento della 9° rata del saldo Iva 2022. Chi invece ha optato per il pagamento sulla base delle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi, verserà la 5° rata del saldo IVA.
Iva IOSS
Entro il 30 novembre i soggetti che hanno aderito al regime speciale IVA IOSS (Import One Stop Shop), devono trasmettere la dichiarazione relativa al mese precedente. Nella dichiarazione devono essere indicate le vendite a distanza di beni di modesto valore importati da Paese terzi e destinate agli acquirenti situati in uno Stato membro dell’UE con contestuale versamento dell’Iva.
L’obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.
Dichiarazione dei redditi e versamenti imposte sui redditi
Entro il 30 novembre deve essere presentata la dichiarazione dei redditi, modello Redditi, periodo d’imposta 2022.
A novembre scadano anche alcune rate del saldo 2022 e dell’acconto 2023 delle imposte.
In particolare, considerando l’intervento di di proroga di cui al DL 51/2023, al 16 novembre i Soggetti ISA, devono pagare la 5° rata del piano di rateazione indipendentemente dal fatto se la prima rata è stata pagata al 20 luglio o al 31 luglio con maggiorazione dello 0,40% in ragioni di giorno (21-31 luglio).
Si tratta della 6° rata per chi non ha sfruttato la proroga o non era interessato dalla stessa.
I non titolari di partita iva, soci di società che imputano il reddito per trasparenza, anche su opzione, interessati dalla proroga, verseranno: la 6° rata entro giovedì 30 novembre.
Acconto IRPEF novembre Partite IVA: slitta al 16 gennaio 2024 (ma non per tutti)
Normalmente al 30 novembre scade il 2° acconto o unico acconto delle imposte.
La scadenza per il secondo acconto IRPEF del 30 novembre slitta però al 16 gennaio 2024 per i titolari di partita Iva che fatturano meno di 170 mila euro; secondo quanto stabilito dal DL 145/2023 (collegato Fiscale alla Legge di Bilancio 2024) le persone fisiche titolari di partita iva con ricavi compensi entro i 170.000 euro potranno inoltre pagare il dovuto in una o 5 rate da gennaio a maggio del 2024.
Per le partita IVA con ricavi oltre i 170 mila euro rimane invariata la data di scadenza del 30 novembre per il pagamento del secondo o unico acconto IRPEF.
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Imposta di bollo fatture elettroniche
Entro il 30 novembre i soggetti passivi tenuti ad apporre la marca da bollo sulle FE (si spunta l’apposita casella in fase di predisposizione delle fattura), devono provvedere al pagamento tramite F24 per il 3° trimestre 2023. Nel portale Fatture e corrispettivi c’è un’apposita funzione che permette di pagare il bollo direttamente on line indicando l’iban di addebito.
Bonus energia 1° e 2° trimestre 2023
Entro il 16 novembre è possibile utilizzare in compensazione in F24 i bonus energetici energia elettrica e gas, riconosciuti in favore delle imprese, relativi al 1° e 2° trimestre del 2023, il DL 132/2023, c.d. Decreto “proroghe”, all’art.7 ha modificato la scadenza del termine entro il quale è ammesso l’utilizzo in compensazione dei bonus in F24 anticipandolo dal 31 dicembre al 16 novembre 2023.
Adempimenti dei sostituti d’imposta
Entro il 16 novembre , i datori di lavori sono tenuti al versamento delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
I versamenti sono effettuati in F24 con i seguenti codici tributo:1001, Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; 1002, Ritenute su emolumenti arretrati; 1012, Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro. La stessa scadenza per le ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di agosto. I versamenti devono essere effettuati in F24 con il codice tributo 1040.
Remissione in bonis
Entro il 30 novembre è possibile ricorrere alla remissione in bonis per effettuare adempimenti e comunicazioni richieste ai fini della spettanza di determinate agevolazioni. Ad esempio entro fine novembre è possibile inviare la comunicazione di sconto in fattura e cessione del credito per le spese 2022 o per le rate residue 2020-2021.