Saldo Iva 2022, pagamenti tregua fiscale, richieste crediti d’imposta, adempimenti contabili, le scadenze fiscali del mese di marzo sono davvero tante.
A queste appena citate, si aggiungono quelle che hanno cadenza mensile ossia che rappresentano un appuntamento fisso; si pensi ai versamenti mensili Iva per i contribuenti non trimestrali oppure agli adempimenti dei sostituti d’imposta quali il versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali da versare per i propri lavoratori o “collaboratori”.
Cerchiamo di fare un po’ di ordine all’interno di questa selva di scadenze.
Scadenze fiscali di marzo 2023
Vediamo passo dopo passo quali sono le principali scadenze di marzo 2023.
Scadenza saldo Iva 2022 / 2023
La prima scadenza di particolar / e rilievo, riguarda il saldo Iva del periodo d’imposta 2022. E’ oggetto di pagamento il saldo che poi troverà riscontro nella dichiarazione Iva che andrà presentata entro il prossimo 30 aprile.
Detto ciò, il pagamento del saldo Iva, può essere effettuato, in unica soluzione oppure a rate; così come ammesso per le imposte sui redditi. Il versamento va effettuato utilizzando in F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099 – Iva annuale saldo.
In particolare, se si opta per il pagamento a rate:
- la prima deve essere versata entro il 16 marzo,
- quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dell’0,66%, la quarta dell’0,99% e così via). Indicazioni ribadite sul portale dell’Agenzia delle entrate.
Andando ancora più nello specifico, il contribuente potrà effettuare il pagamento: in un’unica soluzione entro il 16 marzo; rateizzato, pagare la prima rata al 16 marzo, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima; in unica soluzione entro il 30 giugno o 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo; infine, rateizzato, dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Dunque, le tempistiche per pagare sono davvero diversificate.
Si ponga attenzione al fatto che i contribuenti trimestrali effettuano il versamento dell’Iva dell’ultimo trimestre 2022 in sede di conguaglio annuale.
Pagamenti tregua fiscale: sanatoria irregolarità formali e ravvedimento speciale
Entro il 31 marzo, devono essere effettuati i versamenti relativi alla c.d. tregua fiscale; con particolare riferimento alla sanatoria delle irregolarità formali e al ravvedimento speciale.
Nello specifico, entro tale data dovranno essere effettuati i pagamenti in unica soluzione o il pagamento: della prima rata delle due annuali ammesse per la sanatoria delle irregolarità formali; la prima rata delle 8 rate trimestrali per il ravvedimento speciale.
Gli adempimenti dei sostituti d’imposta
Anche per il mese di marzo, entro il 16, i sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Il versamento deve essere effettuato in F24 con i seguenti codici tributo:
- 1001, Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002, Ritenute su emolumenti arretrati;
- 1012, Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.
Alla stessa scadenza, i committenti sono tenuti ad effettuare il versamento delle ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di febbraio 2023. I versamenti devono essere effettuati in F24 con il codice tributo 1040. Come periodo di competenza andrà indicato febbraio, 02/2023. L’obbligo riguarda anche le ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente.
Anche a marzo, i datori di lavori devono versare all’INPS i contributi previdenziali e assistenziali dei propri lavoratori dipendenti
Adempimenti Iva
Entro il 16 marzo, i contribuenti mensili sono tenuti a liquidare e a versare l’Iva di febbraio 2023 (F24 con codice tributo 6002). Il versamento deve essere effettuato se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti può essere rimandato al mese successivo.
Modello Intra
Il 25 marzo scade il termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente (contribuenti mensili).
Iva IOSS
Entro il 31 marzo, i soggetti che hanno espresso l’adesione al regime speciale Iva IOSS (Import One Stop Shop), devono trasmettere la dichiarazione relativa al mese precedente. Nella dichiarazione devono essere indicate le vendite a distanza di beni di modesto valore (non superiore a 150 euro) importati da Paese terzi e destinate agli acquirenti situati in uno Stato membro dell’UE. Alla stessa data deve essere effettuato il versamento dell’Iva risultante dalla stessa dichiarazione.
Bonus edilizi. Le comunicazioni al Fisco
Il DL 198/2022, c.d. decreto Milleproroghe, post conversione in legge, ha prorogato dal 16 al 31 marzo, il termine per comunicare al Fisco le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito rispetto alle spese edilizie sostenute nel 2022; la stessa scadenza riguarda anche l’eventuale opzione per le rate residue della detrazione, spese 2021 o anni precedenti (fino al 2020).
Entro la stessa data, gli amministratori di condominio, devono comunicare al Fisco i dati relativi alle spese sostenute nel 2022 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condomini. Tali dati saranno indicati nella dichiarazione precompilata del singolo condomino.
Bonus contro il caro energia
Entro il 16 marzo, le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta riconosciute contro il caro energia, 3° e 4° trimestre 2022, devono inviare al Fisco la comunicazione sull’entità del credito d’imposta spettante; l’inadempimento comporta l’impossibilità di utilizzare, post 16 marzo, il credito residuo.
Contratti di locazione breve
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici (vedi d esempio AIRBNB), sono tenuti a versare ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi, ex art.4 del DL 50/2017. Infatti, la ritenuta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è operata. Con obbligo di CU e 770.
Certificazione Unica
Per il periodo d’imposta 2022, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente sempre entro il 16 marzo.
Attenzione, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il 31 ottobre, termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).
Enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche
Entro il 28 febbraio, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, saranno tenuti a versare la 6° rata del piano di rateazione relativo ai versamenti già sospesi in precedenza e con ultima scadenza 22 dicembre 2022. Così come da proroga prevista nella Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 (vedi commi 160 e 161).
Richiesta crediti d’imposta
Entro marzo, possono essere richiesti diversi crediti d’imposta: il bonus pubblicità (31 marzo), il bonus una tantum edicole (15 marzo) nonché quello relativo alla quotazione delle PMI (31 marzo).