Le principali scadenze fiscali del mese di marzo 2022 riguardano Certificazione unica, saldo Iva, rottamazione-ter, versamento delle ritenute Irpef; sono solo alcune della scadenze da tenere bene a mente per il mese di marzo.
Si parte con la rottamazione-ter, la 1° rata 2022 va pagata entro il 7 marzo, per poi passare alla CU 2022 e Saldo Iva annuale 2022.
Ecco le principali date da ricordare per il mese di marzo 2022.
Rottamazione-ter, quando scade
Entro il 7 marzo deve essere pagata la 1° rata 2022 della rottamazione-ter. La scadenza da calendario è quella del 28 febbraio. Tuttavia, la legge riconosce al contribuente 5 giorni di tolleranza. Senza considerare Sabato e Domenica.
Nello specifico, le scadenze 2022 sono le seguenti (Decreto Legge n. 119/2018):
- 28 febbraio;
- 31 maggio;
- 31 luglio;
- 30 novembre.
Per il versamento entro tali date sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Per la rata del 28 febbraio, il termine “ultimo” per effettuare il pagamento è fissato al 7 marzo 2022.
Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute (vedi avviso portale ADER).
Chi deve pagare?
I contribuenti che hanno effettuato entro il 14 dicembre 2021 (termine “ultimo” previsto nel DL n. 146/2021 “Decreto Fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021) il versamento delle rate dovute per il 2020 e il 2021.
Certificazione Unica, invio dei dati della precompilata
Entro il 16 marzo, i soggetti obbligati (assicurazioni, banche, amministratori di condominio, farmacie ecc), devono inviare all’Agenzia delle entrate i dati delle spese detraibili e deducibili sostenute nel corso dell’anno 2021 dai contribuenti. Tali dati di spesa saranno inseriti dall’Agenzia delle entrate nella dichiarazione precompilata 2022.
Sono oggetto di comunicazione, ad esempio le spese sostenute per:
- contratti e premi assicurativi;
- contributi previdenza complementare;
- ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali;
- la frequenza degli asili nido e delle scuole;
- la frequenza delle università pubbliche e private;
- ecc.
CU 2022
Entro il 16 marzo, i sostituti d’imposta devono inviare all’Agenzia delle entrate la certificazione unica 2022, periodo d’imposta 2021. Entro la stessa data, la certificazione unica, modello sintetico deve essere consegnata al lavoratore. Attenzione, la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022.
E’ il caso ad esempio dei compensi corrisposti ai contribuenti in regime forfettario. Tali compensi dovranno essere oggetto di certificazione unica da inviare entro il 31 ottobre.
Scadenze fiscali di marzo 2022: le altre scadenze per i sostituti d’imposta
Come ogni mese, anche per marzo, i datori di lavoro sono chiamati a rispettare le scadenze tipiche dei sostituti d’imposta. Scadenze che coincidono con il giorno 16 di ogni mese.
Da qui, entro il 16 marzo, i datori di lavori sono tenuti al versamento delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
I versamenti sono effettuati in F24 con i seguenti codici tributo:
- 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati;
- 1012 – Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.
La stessa cosa dicasi per le ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di dicembre. Versamenti da effettuare in F24 con il codice tributo 1040. Naturalmente come periodo di competenza andrà indicato gennaio, o1/2022. L’obbligo riguarda anche le ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente.
Anche questo mese, i datori di lavori devono versare all’INPS i contributi previdenziali e assistenziali a loro carico. Infatti, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (periodo di svolgimento della prestazione)
Saldo Iva annuale 2022
Entro il 16 marzo, deve essere pagato il saldo iva 2021. Anche in rate mensili di pari importo. La prima rata deve essere pagata entro lo stesso termine del 16 marzo ovvero maggiorando l’importo complessivamente dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo. A dire il vero, il pagamento può essere effettuato anche entro il termine per il pagamento delle imposte sui redditi ossia il 30 giugno (tax day)/30 luglio, anche rateizzando.
L’ultima rata non può andare oltre il 16 novembre (articolo 20, Dlgs 241/1997).
Ad esempio, il contribuente può decidere di pagare il saldo Iva un’unica soluzione entro il 30 luglio.
A tal fine,:
- sarà necessario maggiorare l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e poi
- applicare sul totale un altro 0,40% per l’ulteriore differimento.
L’importo può essere rateizzato:
- dal 30 luglio e fino al 16 novembre, prima maggiorando l’importo dovuto con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo,
- poi applicando sul totale un altro 0,40% per l’ulteriore differimento e
- aggiungendo, infine, lo 0,33% mensile a ogni rata successiva alla prima.
Ulteriori adempimenti Iva
In materia di IVA, i contribuenti mensili sono tenuti a liquidare e a versare l’Iva di febbraio (F24 con codice tributo 6002).
Per i contribuenti trimestrali, il versamento relativo all’ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo (salvo quando detto sopra nel paragrafo precedente sulla dilazione dei pagamenti).
Nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022, potrà essere inviata la dichiarazione Iva 2022.
Elenchi Intrastat
Entro il 7 marzo 2022 devono essere presentati gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022 (vedi determinazione n. 98794/RU del 2 marzo 2022, l’Agenzia delle Dogane). Gli elenchi relativi a febbraio devono essere inviati entro il 25 marzo.
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