Il mese di maggio è caratterizzato da diverse scadenze fiscali: si ripetono quelle relative ai sostituti d’imposta, al 2 maggio scade la dichiarazione Iva 2023, nonché il termine entro il quale presentare il modello Iva TR per richiedere i rimborsi del 1° trimestre 2023.
Per quest’anno, maggio è anche il mese della dichiarazione dei redditi precompilata: infatti dal 2 maggio i contribuente potranno prendere visione del modello Redditi e del 730 precompilato 2023 relativo ai redditi conseguiti nel 2022, inoltre dal giorno 11 maggio si potrà modificare e/o inviare la dichiarazione precompilata. A maggio deve essere pagata anche la 1° rata dei contributi Inps artigiani e commercianti, anno contributivo 2023. Infine c’è un’importante scadenza anche per chi non vuole pagare il canone Rai.
Scadenze fiscali di Maggio 2023: ecco le principali date da ricordare
Vediamo nello specifico le principali scadenze di maggio 2023.
Quali sono le scadenze di maggio per il 730 precompilato 2023
Dal pomeriggio di martedì 2 maggio, i contribuenti potranno consultare le dichiarazioni dei redditi precompilate 2023, 730 e modello Redditi.
Da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare le dichiarazioni. Nella dichiarazione precompilata sono presenti dati quali: i redditi conseguiti nel corso dell’anno precedente, le detrazioni e deduzioni fiscali, i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, ecc.
La trasmissione del 730 all’Agenzia delle entrate sarà possibile fino al 2 ottobre; 30 novembre per chi invece utilizza il modello Redditi.
Gli adempimenti dei sostituti d’imposta del mese di maggio 2023
Anche per il mese di maggio, entro il 16, i sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Il versamento deve essere effettuato in F24 con i seguenti codici tributo:
- 1001, Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002, Ritenute su emolumenti arretrati;
- 1012, Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.
Entro la stessa data, i committenti sono tenuti ad effettuare il versamento delle ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di aprile 2023. I versamenti devono essere effettuati in F24 con il codice tributo 1040.
Come periodo di competenza andrà indicato aprile, 04/2024.
L’obbligo riguarda anche le ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente.
Anche a maggio, i datori di lavori devono versare all’INPS i contributi previdenziali e assistenziali dei propri lavoratori dipendenti.
Ulteriori ritenute da versare
Sempre entro il 16 maggio, devono essere versate le seguenti ritenute operate sui redditi corrisposti nel mese di marzo 2023 afferenti:
- perdita di avviamento commerciale;
- riscatti di polizze vita;
- premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
- cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
- di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
- rendite AVS corrisposte nel mese precedente.
Contributi INPS quota Fissa artigiani e commercianti
Al 16 maggio, artigiani e commercianti sono tenuti a pagare la 1° rata dei contributi fissi dovuti rispetto all’anno contributivo 2023. Accedendo al cassetto previdenziale artigiani e commercianti, è possibile scaricare l’F24 già precompilato e fare l’upload direttamente sul sito della banca presso la quale il contribuente ha il conto corrente. Nei fatti, il pagamento può essere effettuato tramite home banking. Sempre se il pagamento non è effettuato con compensazioni.
Le scadenze dei contributi fissi ossia dovuti entro il minimale reddituale sono le seguenti: 16 maggio 2023; 22 agosto 2023; 16 novembre 2023; 16 febbraio 2024.
Adempimenti Iva di maggio 2023: dalla dichiarazione Iva ai versamenti mensili o trimestrali
Il 2 maggio scade la dichiarazione Iva 2023, periodo d’imposta 2022.
Entro la stessa data possono essere richiesti i rimborsi trimestrali afferenti il 1° trimestre 2023 tramite la presentazione del modello IVA TR. Fino al 3 maggio, è possibile ancora utilizzare la precedente versione del modello.
Possono chiedere il rimborso del credito Iva infrannuale:
- i contribuenti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività con operazioni che scontano aliquote inferiori a quelle dell’imposta su acquisti e importazioni;
- i contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
- i contribuenti con acquisti e importazioni, realizzati nel trimestre, di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- ecc.
Entro il 16 maggio, i contribuenti mensili sono tenuti a liquidare e a versare l’Iva di aprile 2023 (F24 con codice tributo 6004). Il versamento deve essere effettuato se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti può essere rimandato al mese successivo.
Inoltre, entro la stessa data, i contribuenti trimestrali, devono provvedere a liquidare e a versare l’Iva del 1° trimestre 2023. Infatti, per i trimestrali, la liquidazione e il versamento dell’imposta va fatto entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre). Il versamento relativo all’ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale entro il 16 marzo dell’anno successivo, salvo la possibilità di usufruire dei maggiori termini previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Li.Pe.
Entro il 31 maggio , dovrà essere inviata all’Agenzia delle entrate la liquidazione periodica del 1° trimestre 2023; il riferimento è alla c.d. Li.Pe, ex art.21-bis del DL 78/2010. Da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”.
Scadenza versamento rata saldo Iva
Entro il 16 maggio, deve essere effettuato il versamento 3° rata del saldo IVA relativo all’anno d’imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi. Per chi ha scelto di pagare a partire dal 16 marzo.
Iva IOSS
Entro il 31 maggio , i soggetti che hanno espresso l’adesione al regime speciale Iva IOSS (Import One Stop Shop), devono trasmettere la dichiarazione relativa al mese precedente.
Nella dichiarazione devono essere indicate le vendite a distanza di beni di modesto valore (non superiore a 150 euro) importati da Paese terzi e destinate agli acquirenti situati in uno Stato membro dell’UE. Alla stessa data deve essere effettuato il versamento dell’Iva risultante dalla stessa dichiarazione.
Scadenza Modello Intra
Il 25 maggio scade il termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente (contribuenti mensili). L’obbligo mensile, modello INTRA 2-bis, riguarda i soggetti con ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro.
L’invio deve essere effettuato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all’Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico (per coloro i quali sono in possesso di abilitazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline).
Fatture differite
Entro il 16 maggio, le imprese devono provvedere a emettere e a registrare le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente allo stesso committente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione; lo stesso adempimento vale per i professionisti per le operazioni ossia per le prestazioni di servizi effettuate ai sensi dell’art.6 del DPR 633/1972.
Esonero canone Rai 2023
Gli anziani che hanno compiuto 75 ani, con reddito basso (reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio-fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), entro il 2 maggio possono presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ai fini dell’esenzione del pagamento del canone RAI ai sensi dell’art. 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore. La dichiarazione di esenzione deve essere spedita o consegnata entro il 30 aprile dell’anno di riferimento (2 maggio per il 2023); coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio.
Infatti, l’esonero spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
Enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche
Rispettivamente entro il 2 e il 31 maggio, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, saranno tenuti a versare la 7° e l’8° rata del piano di rateazione relativo ai versamenti già sospesi in precedenza e con ultima scadenza 22 dicembre 2022.
Così come da proroga prevista nella Legge n° 197/2022, Legge di bilancio 2023 (vedi commi 160 e 161).