Rottamazione delle cartelle, acconto IMU 2023, 730 precompilato, saldo e acconto delle imposte, le principali scadenze di giugno riguardano proprio questi adempimenti. Entro il 30 giugno deve essere pagato il saldo Irpef 2022 e l’acconto 2023, entro la stessa data può essere presentata istanza di rottamazione delle cartelle. Entro il 20 giugno può essere annullato il 730 precompilato già inviato; ancora prima, al 16 giugno dovrà essere pagato l’acconto IMU 2023.
Sempre a giugno, si ripetono le scadenze usuali relative agli adempimenti ordinari in materia di Iva nonché quelli relativi ai sostituti d’imposta chiamati a versare entro il 16 giugno le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Vediamo nello specifico quali sono le principali scadenze fiscali di giugno.
Scadenze di giugno 2023 per la rottamazione-quater
Entro il 30 giugno può essere presentata istanza di rottamazione delle cartelle. La scadenza iniziale era stata fissata al 30 aprile ma poi con il DL 51/2023, sono cambiate diverse scadenze.
In particolare, il decreto citato ha prorogato:
- dal 30 aprile al 30 giugno il termine entro il quale presentare domanda di rottamazione delle cartelle;
- dal 30 giugno al 30 settembre il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della sanatoria;
Inoltre, la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitta al 31 ottobre 2023.
A ogni modo, la domanda di rottamazione delle cartelle può essere presentata solo per via telematica tramite il portale dell’Agenzia delle entrate-riscossione.
Scadenze fiscali giugno 2023 per il 730 precompilato
Giugno è un mese di scadenze importanti anche per quanto riguarda la dichiarazione precompilata.
In particolare, il 20 giugno scade il termine:
- per annullare tramite l’applicativo web il 730 già inviato;
- per annullare il 730 e il modello Redditi correttivo del 730 già inviato tramite l’applicativo web.
Inoltre, se non è stato trasmesso il modello 730, il 26 giugno è l’ultimo giorno per annullare il modello Redditi (o Redditi correttivi collegati) inviato tramite l’applicativo web con modello F24 predisposto.
Naturalmente sarà necessario trasmettere successivamente una nuova dichiarazione, altrimenti la stessa risulterà omessa.
Acconto IMU 2023
Entro il 16 giugno deve essere versato l’acconto IMU 2023 e sono invariate le regole di pagamento rispetto allo scorso anno.
L’acconto è pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU per l’anno precedente. Il saldo a conguaglio (o seconda rata IMU) dovrà essere versato entro il 16 dicembre dello stesso anno (lunedì 18 dicembre 2023 in realtà) sulla base delle successive aliquote comunicate dai singoli Comuni in cui sono ubicati gli immobili. Per il calcolo dell’acconto, rilevano i mesi e le percentuali di possesso del primo semestre 2022.
Pagano l’IMU:
- il proprietario dell’immobile;
- il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’imposta è dovuta per il possesso dei seguenti beni immobili: fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9; aree fabbricabili e terreni agricoli fatta salva l’applicazione di specifiche esenzioni/agevolazioni.
A ogni modo, il pagamento potrà essere effettuato in F24 indicando l’apposito codice tributo o per i non titolari di partita Iva, anche tramite bollettino di conto corrente, senza possibilità di compensazione. I non titolari di partita Iva, possono ricorrere anche all’F24 cartaceo, sempre se non utilizzano in compensazione crediti precedenti per imposte o tributi.
Scadenze giugno per i sostituti d’imposta
Anche per il mese di giugno, entro il 16, i sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Il versamento deve essere effettuato in F24 con i seguenti codici tributo:
- 1001, Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002, Ritenute su emolumenti arretrati;
- 1012, Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.
Entro la stessa data, i committenti sono tenuti ad effettuare il versamento delle ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di maggio 2023. I versamenti devono essere effettuati in F24 con il codice tributo 1040. Come periodo di competenza andrà indicato maggio, 05/2023.
L’obbligo riguarda anche le ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente.
Anche a giugno, i datori di lavori devono versare all’INPS i contributi previdenziali e assistenziali dei propri lavoratori dipendenti.
Ulteriori ritenute da versare
Sempre entro il 16 giugno, devono essere versate le seguenti ritenute operate sui redditi corrisposti nel mese di maggio 2023 afferenti:
- perdita di avviamento commerciale;
- riscatti di polizze vita;
- premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
- cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente;
- di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente;
- rendite AVS corrisposte nel mese precedente.
Scadenza versamento Iva mensile e rata saldo Iva
Entro il 16 giugno, i contribuenti mensili sono tenuti a liquidare e a versare l’Iva di maggio 2023 (F24 con codice tributo 6005). Il versamento deve essere effettuato se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti può essere rimandato al mese successivo.
L’importo da liquidare è così determinato:
- si sottrae l’eventuale credito d’imposta del periodo precedente,
- si somma l’eventuale debito d’imposta del periodo precedente di importo inferiore a 25,82 euro.
Da qui, il risultato può essere a debito o a credito. Se l’importo a debito è pari o superiore a 25,82 euro deve essere versato, altrimenti concorre come debito sulla prossima liquidazione mensile. Se il risultato è un credito, sarà da scomputare nel periodo successivo.
Entro il 16 giugno, deve essere effettuato il versamento 4° rata del saldo IVA relativo all’anno d’imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi. Per chi ha scelto di pagare a partire dal 16 marzo.
Iva IOSS
Entro il 30 giugno, i soggetti che hanno espresso l’adesione al regime speciale Iva IOSS (Import One Stop Shop), devono trasmettere la dichiarazione relativa al mese precedente.
Nella dichiarazione devono essere indicate le vendite a distanza di beni di modesto valore (non superiore a 150 euro) importati da Paese terzi e destinate agli acquirenti situati in uno Stato membro dell’UE. Alla stessa data deve essere effettuato il versamento dell’Iva risultante dalla stessa dichiarazione.
Scadenza Modello Intra
Il 26 giugno scade il termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente (contribuenti mensili). L’obbligo mensile, modello INTRA 2-bis, riguarda i soggetti con ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro.
L’invio deve essere effettuato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all’Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico (per coloro i quali sono in possesso di abilitazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline).
Tax day giugno 2023: versamento delle imposte al 30 giugno
Nel calendario di Giugno va segnata per bene la scadenza del saldo 2022 e dell’acconto Irpef 2023.
Infatti al 30 giugno devono essere versati il saldo delle imposte dovute per il reddito prodotto nel 2022 nonché l’acconto 2023. La scadenza riguarda privati, professionisti nonchè imprese e società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
E’ possibile effettuare il pagamento nei trenta gg successivi ossia al 30 luglio pagando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
Inoltre, chi ha scelto di pagare il saldo Iva alle scadenze delle imposte sui redditi (30 giugno/30 luglio)dovrà maggiorare dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentare dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche
Al 30 giugno, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, saranno tenuti a versare la rata n° 9 del piano di rateazione relativo ai versamenti già sospesi in precedenza e con ultima scadenza 22 dicembre 2022.
Così come da proroga prevista nella Legge n° 197/2022, Legge di bilancio 2023 (vedi commi 160 e 161).