Il mese di dicembre segna la scadenza per diversi adempimenti fiscali. Oltre agli usuali adempimenti previsti per i sostituti d’imposta, infatti, scadono diversi appuntamenti con il Fisco: in primis, entro il 5 dicembre, devono essere pagate tutte le rate 2022 della rottamazione-ter.
Poi si passa al pagamento della 2° rata o saldo IMU, ancora, molto importante, il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del TFR. Il 27 dicembre scade anche l’acconto IVA 2022, successivamente si segnala la scadenza per la dichiarazione IMU.
Ecco passo passo cosa segnare sul calendario delle scadenze fiscali.
Scadenze fiscali fino al 31 dicembre 2022
Vediamo passo dopo passo, le principali scadenze fiscali di dicembre 2022.
Rottamazione-ter
Entro il 5 dicembre, grazie alla previsione di 5 giorni di tolleranza, i contribuenti con la rottamazione-ter ancora in corso, devono provvedere a pagare tutte le rate con scadenza nell’anno 2022. Compresa quella che, da piano di rateazione originaria, scadeva già al 30 novembre.
Si ricorda che è possibile effettuare il versamento:
- con addebito diretto sul proprio conto corrente;
- tramite compensazione con crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- presso uffici postali;
- nelle tabaccherie aderenti a Banca 5 SpA;
- tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
- sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- con l’App Equiclick;
- tramite la piattaforma PagoPA.
Se non si rispetta la data del 5 dicembre, si decade dalla definizione agevolata. Stando all’attuale testo della Manovra 2023, sarà possibile per gli stessi debiti accedere alla rottamazione-quater, carichi 1° gennaio 2000-30 giugno 2022.
Saldo IMU
Entro il 16 dicembre deve essere versata la 2° rata IMU ovvero il saldo IMU, applicando le nuove aliquote IMU 2022, se deliberate dal Comune sul cui territorio è ubicato l’immobile per il quale è dovuto il tributo. Altrimenti si devono utilizzare le aliquote considerate per la prima rata scaduta al 16 giugno.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti (vedi risoluzione Agenzia delle entrate n°29/E 2020):
- codice tributo 3912: denominato IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
- 3913: IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 3914: IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 3916: IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 3918: IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 3925: IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- ecc.
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR
Entro il 16 dicembre, i datori di lavoro sostituti d’imposta, devono provvedere a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dalla rivalutazione del TFR. L’imposta è pari al 17%. Il saldo dovrà essere versato entro il 16 febbraio 2023.
L’acconto può essere versato con il metodo storico o previsionale. Nel primo caso, il datore di lavoro o l’ente pensionistico calcola l’acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso dell’anno. Con il metodo previsionale l’acconto è determinato tenendo conto del 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, l’imponibile da utilizzare è dato dal TFR maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso.
Il codice tributo da utilizzare in F24 per pagare l’acconto è il 1712, anche in compensazione. I versamenti effettuati poi dovranno essere indicati nel 770 (quadro ST).
Adempimenti del sostituto d’imposta
Come accade ogni mese, entro il 16 dicembre, i sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedenti.
Il versamento deve essere effettuato in F24 con i seguenti codici tributo:
- 1001, Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002, Ritenute su emolumenti arretrati;
- 1012, Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.
Sempre entro giorno 16, i committenti sono tenuti ad effettuare il versamento delle ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di novembre. I versamenti devono essere effettuati in F24 con il codice tributo 1040. Come periodo di competenza andrà indicato novembre, 11/2022. L’obbligo riguarda anche le ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente.
Anche a dicembre, i datori di lavori devono versare all’INPS i contributi previdenziali e assistenziali dei propri lavoratori dipendenti.
Adempimenti Iva
Entro il 16 dicembre, i contribuenti mensili sono tenuti a liquidare e a versare l’Iva di novembre (F24 con codice tributo 6011). Il versamento deve essere effettuato se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti può essere rimandato al mese successivo.
Al 16 dicembre, scade anche la 23° rata relativa alla ripresa dei versamenti di marzo, aprile e maggio 2020, sospesi ai sensi del Decreto Cura Italia (DL n. 18 del 17 marzo 2020) e dal Decreto Liquidità (DL n. 23 dell’8 aprile 2020).
Iva IOSS
Entro il 31 dicembre, i soggetti che hanno espresso l’adesione al regime speciale Iva IOSS (Import One Stop Shop), devono trasmettere la dichiarazione relativa al mese precedente.
Nella dichiarazione devono essere indicate le vendite a distanza di beni di modesto valore (non superiore a 150 euro) importati da Paese terzi e destinate agli acquirenti situati in uno Stato membro dell’UE.
Acconto Iva
Entro il 27 dicembre deve essere pagato l’acconto Iva, ex art. art.6 Legge 405/1990. Si tratta di un acconto sul versamento finale dovuto: per il mese di dicembre 2022, per i contribuenti mensili; per il terzo trimestre 2022, per i contribuenti trimestrali.
Per calcolare l’acconto Iva, sono previsti tre metodi precisi: storico; previsionale; analitico.
Con il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.
La percentuale dell’88% è calcolata rispetto al debito d’imposta risultante:
- per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
- i contribuenti trimestrali ordinari, ex art.7 DPR 542/1999, dalla dichiarazione annuale Iva;
- per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.) dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
Al 27 dicembre scadono anche gli elenchi Intrastat per i soggetti con obblighi mensili.
Dichiarazione IMU
Entro il 31 dicembre, deve essere presentata la dichiarazione IMU. Il termine ordinario è quello del 30 giugno 2022. Tuttavia, Il D.L. 73/2022, cosiddetto decreto semplificazioni, per la dichiarazione 2022, periodo tributo 2021, ha previsto la proroga del termine di presentazione dal 30 giugno al 31 dicembre 2022.
Tale scadenza non vale solo per le persone fisiche, le imprese, ecc, ma anche per gli enti non commerciali.