Anche nel mese di febbraio si ripetono alcune scadenze legate alle imposte sui redditi, all’Iva ma anche ai contributi Inps nonché tutti gli adempimenti in capo ai sostituti d’imposta.
Ulteriori scadenze riguardano i contratti di locazione, le fatture elettroniche nonché i versamenti per le gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Quest’ultimi godono della proroga prevista in loro favore dalla Legge di bilancio 2023.
Scadenze fiscali febbraio 2023: i principali appuntamenti con il Fisco e con l’INPS
Vediamo nello specifico, le principali scadenze di febbraio 2023.
Le scadenze per i sostituti d’imposta
Anche questo mese, precisamente entro il 16 febbraio, i sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Il versamento deve essere effettuato in F24 con i seguenti codici tributo:
- 1001, Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002, Ritenute su emolumenti arretrati;
- 1012, Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.
Nello stesso giorno, i committenti sono tenuti ad effettuare il versamento delle ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di gennaio 2023. I versamenti devono essere effettuati in F24 con il codice tributo 1040. Come periodo di competenza andrà indicato gennaio, 01/2023. L’obbligo riguarda anche le ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente.
Anche a febbraio, i datori di lavori devono versare all’INPS i contributi previdenziali e assistenziali dei propri lavoratori dipendenti
Gli adempimenti in materia Iva
Entro il 16 febbraio, i contribuenti mensili sono tenuti a liquidare e a versare l’Iva di gennaio 2023 (F24 con codice tributo 6001). Il versamento deve essere effettuato se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti può essere rimandato al mese successivo.
Entro il 28 febbraio, dovrà essere inviata la liquidazione periodica del 4° trimestre 2022; il riferimento è alla c.d. Li.Pe, ex art.21-bis del DL 78/2010. Da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”.
Come ribadito dall’Agenzia delle entrate, sul proprio portale, l’adempimento riguarda,:
- Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
- Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
- Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
- Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
- Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
- Enti che non svolgono attività commerciali;
- Organi e amministrazioni dello Stato;
- ecc.
Si ponga attenzione al fatto che in alternativa, la comunicazione relativa al 4° trimestre, può essere effettuata in sede di dichiarazione Iva; in tale caso però sarà necessario presentare la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Dunque, la dichiarazione Iva andrà presentata entro il 28 febbraio anziché entro il 2 maggio 2023 . Sempre se il contribuente non vuole fare il doppio adempimento.
Fatturazione elettronica
Entro il 28 febbraio deve essere effettuato il pagamento in unica soluzione, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre del 2022. A tal proposito, si ricorda che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo, devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014.
Modello Intra
Il 25 febbraio scade il termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente (contribuenti mensili).
Iva IOSS
Entro il 28 febbraio, i soggetti che hanno espresso l’adesione al regime speciale Iva IOSS (Import One Stop Shop), devono trasmettere la dichiarazione relativa al mese precedente. Nella dichiarazione devono essere indicate le vendite a distanza di beni di modesto valore (non superiore a 150 euro) importati da Paese terzi e destinate agli acquirenti situati in uno Stato membro dell’UE. Alla stessa data deve essere effettuato il versamento dell’Iva risultante dalla stessa dichiarazione.
Contratti di locazione breve
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici (vedi d esempio AIRBNB), sono tenuti a versare ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi, ex art.4 del DL 50/2017. Infatti, la ritenuta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui
è operata. Con obbligo di CU e 770.
Contributi Inps artigiani e commercianti
Al 16 febbraio, artigiani e commercianti sono tenuti a pagare la 4° rata dei contributi fissi dovuti rispetto al periodo d’imposta 2022. Accedendo al cassetto previdenziale artigiani e commercianti, è possibile scaricare l’F24 già precompilato e fare l’upload direttamente sul sito della banca presso la quale il contribuente ha il conto corrente. Nei fatti, il pagamento può essere effettuato tramite home banking.
Enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche
Entro il 28 febbraio, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, saranno tenuti a versare la 5° rata del piano di rateazione relativo ai versamenti già sospesi in precedenza e con ultima scadenza 22 dicembre 2022. Così come da proroga prevista nella Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 (vedi commi 160 e 161).
Infatti, i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto, devono essere effettuati dai ciati soggetti tramite modello F24, utilizzando i codici tributo ordinari e indicando i periodi di riferimento originari:
- entro il 29 dicembre 2022 ovvero
- in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro la stessa data del 29 dicembre e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da gennaio 2023.
Ecco perché la quinta rata scade al 28 febbraio.
Rottamazione-ter
Al 28 febbraio scade la 1° rata 2023 della rottamazione-ter, ex art.3 del DL 119/2018.
Infatti, il termine per pagare le rate in scadenza nel 2023 è fissato al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre. Per il pagamento entro questo termine la norma ha previsto i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Se il pagamento avviene oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfeziona e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Si ponga attenzione al fatto che, anche chi ha un piano di rateazione “rottamazione-ter” in corso, può decidere per gli stessi debiti di accedere alla rottamazione-quater. Rispetto al residuo da versare avrebbe un ulteriore vantaggio in termini di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e di aggio della riscossione.