Le scadenze fiscali previste per il mese di febbraio 2022 sono diverse e tutte molto importanti. Si va dai versamenti delle ritenute Irpef e previdenziali per i datori di lavoro agli adempimenti e versamenti Iva, scadenze superbonus e rottamazione-ter.
Ad esempio, in materia di rottamazione-ter, dovrà essere pagata la rata con scadenza al 28 febbraio come da “comunicazione delle somme dovute” inviata dall’Agenzia delle entrate-riscossione al contribuente all’atto dell’accettazione della definizione agevolata.
Scadenze fiscali di febbraio 2022: ecco le principali date da ricordare
Ecco tutte le principali scadenze di febbraio 2022.
Le scadenze di febbraio 2022 per i datori di lavoro
Come ogni mese, i datori di lavoro sono chiamati a rispettare le scadenze tipiche dei sostituti d’imposta. Scadenze che coincidono con il giorno 16 di ogni mese.
Dunque, entro il 16 febbraio , i datori di lavori sono tenuti al versamento delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
I versamenti sono effettuati in F24 con i seguenti codici tributo:
- 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati;
- 1012 – Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.
La stessa cosa dicasi per le ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di dicembre. Versamenti da effettuare in F24 con il codice tributo 1040. Naturalmente come periodo di competenza andrà indicato gennaio, o1/2022. L’obbligo riguarda anche le ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente.
Anche questo mese, i datori di lavori devono versare all’INPS i contributi previdenziali e assistenziali a loro carico. Infatti, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (periodo di svolgimento della prestazione).
A fine mese scade anche il termine per effettuare il conguaglio in busta paga tra le ritenute operate e l’imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF.
Scadenze Iva febbraio 2022
In materia di IVA, i contribuenti mensili sono tenuti a liquidare e a versare l’Iva di gennaio (F24 con codice tributo 6001). Entro il 28, deve essere inviata all’Agenzia delle entrate la liquidazione periodica c.d Li.Pe, del 4° trimestre 2021. Infatti, Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
Nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022, potrà essere inviata la dichiarazione Iva 2022.
Scadenza Li.Pe. e scadenza dichiarazione annuale Iva in qualche caso possono coincidere.
Infatti, la Li.Pe relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva. In tale caso, la dichiarazione Iva deve essere presentata entro il 28 febbraio.
Entro il 25 febbraio, deve essere effettuata la presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE
Bollo su fatture elettroniche
Entro il 28 febbraio, deve essere versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre 2021. Se si tratta di fatture per le quali è obbligatoria l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Il pagamento può essere effettuato direttamente sul portale Fatture e corrispettivi con addebito sul proprio conto corrente. In alternativa è possibile stampare l’F24 e procedere al pagamento tramite i canali tradizionali.
Superbonus e cessione del credito: la scadenza del 7 febbraio
Febbraio segna anche una scadenza importante in materia di superbonus e altri bonus edilizi.
Infatti, il decreto Sostegni-ter approvato la scorsa settimana e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede il divieto di cessioni del credito successive alla prima.
Nello specifico:
- l’impresa applica lo sconto in fattura, in cambio ottiene il credito d’imposta pari allo sconto applicato ( o al 110% dello sconto applicato in caso di superbonus) che potrà cedere a banche e altri soggetti. Quest’ultimi a loro volta non potranno cedere il credito;
- il contribuente non richiede lo sconto in fattura, paga le spese e decide di cedere il credito d’imposta pari alla detrazione spettante, in favore di banche o altri soggetti terzi. Anche in questo caso, chi riceve il credito non può monetizzare, potrà solo utilizzarlo per pagare imposte e contributi.
Attenzione per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati già oggetto di una delle opzioni di cessione/sconto in fattura, potranno essere ulteriormente ceduti. In tale caso è ammessa una sola ulteriore cessione rispetto alla prima. Come da opzione di sconto in fattura o cessione del credito.
Dunque la data del 7 febbraio fa da spartiacque tra la vecchia e la nuova normativa.
Contribuenti in regime forfettario, la riduzione contributiva Inps
Entro il 28 febbraio i contribuenti in regime forfettario, artigiani e commercianti, che intendono beneficiare della riduzione contributiva Inps del 35%, devono presentare apposita istanza all’Inps. L’istanza può essere presentata tramite l’apposita funzionalità presente nel proprio cassetto previdenziale.
Chi ha già presentato la richiesta per gli anni precedente, non è tenuto a replicarla. Fermo restando la conferma dei requisiti richiesti dalla norma, comma 77, Legge 190/2014, Legge di bilancio 2015.
Chi avvia una nuova attività nel 2022 e intende beneficiare della riduzione contributiva in parola, deve comunicare tale volontà con la massima tempestività. Rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione all’INPS (circolare INPS n° 28/ 2020).
Rottamazione-ter e saldo e stralcio
I contribuenti che hanno effettuato entro il 14 dicembre 2021 (termine “ultimo” previsto nel DL n. 146/2021 “Decreto Fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021) il pagamento delle rate dovute per il 2020 e il 2021, dovranno proseguire i pagamenti nel rispetto delle scadenze contenute nella “Comunicazione delle somme dovute” ricevuta.
Le scadenze delle rate della “Rottamazione-ter” previste dal Decreto Legge n. 119/2018, sono fissate nelle seguenti date:
- 28 febbraio;
- 31 maggio;
- 31 luglio;
- 30 novembre.
Per il pagamento entro tali date sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Dunque, il 28 febbraio ( o al max entro i 5 gg successivi) dovrà essere pagata la rata corrispondente a tale scadenza. Come da comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle entrate riscossione inviata all’atto dell’accettazione della definizione agevolata.