Il mese di dicembre si caratterizza per una serie di scadenze fiscali molto importanti e ravvicinate tra loro. Si parte dalla rottamazione delle cartelle, entro il 5 dicembre dovrà essere versata la 2° rata prevista per la sanatoria.
Poi si passa al saldo Imu 2023, da pagare sulla base delle aliquote pubblicate dal Mef sul portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre scorso. Di particolare importanza anche la scadenza legata al ravvedimento speciale.
Vediamo nello specifico le principali scadenze che caratterizzano il mese di dicembre 2023.
Seconda rata della rottamazione-quater
Martedì 5 dicembre 2023 è la scadenza che devono segnare in rosso sul calendario i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle quater e hanno versato in tempo la prima rata della sanatoria.
La scadenza naturale della seconda rata sarebbe quella del 30 novembre, ma visto che si applicano 5 gg di tolleranza, il versamento potrà essere effettuato entro il 5 dicembre.
Detto ciò, è possibile pagare:
- con addebito diretto sul conto corrente anche di un soggetto terzo, se autorizzato;
- presso uffici postali;
- nelle tabaccherie aderenti a Banca 5 SpA;
- tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
- sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- con l’App Equiclick;
- tramite la piattaforma PagoPA.
Si ponga attenzione al fatto che anche un solo giorno di ritardo o un carente versamento, comporta la decadenza della pace fiscale.
Saldo IMU 2023
Altra scadenza molto importante è quella che riguarda il saldo IMU 2023. Infatti, al 16 dicembre deve essere versato il saldo IMU. Quest’anno la scadenza slitta al 18, posto che il 16 cade di sabato.
Detto ciò, sarà necessario utilizzare i seguenti codici tributo:
- codice tributo 3912: denominato IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
- 3913: IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 3914: IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 3916: IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 3918: IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 3925: IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
- catastale D – STATO;
- ecc.
Il versamento può essere effettuato solo con F24 per i titolari di partita iva. Al contrario, in assenza di compensazioni, i non titolari di partita iva, possono pagare anche tramite bollettino. Nel bollettino sarà necessario indicare: il conto corrente del comune in cui è ubicato l’immobile, il codice catastale del comune di ubicazione dell’immobile; il numero di immobili oggetto dell’imposta; l’anno di riferimento; ecc.
Se il comune non ha inserito le aliquote nel portale del Federalismo Fiscale entro il termine previsto dalla Legge, si applicano quelle in essere per il 2022. Cosicché prima e 2° rata IMU coincideranno nell’importo. Infatti, la prima rata è stata versata sulla base delle aliquote in essere per il 2022.
Ravvedimento speciale al 20 dicembre
Il DL 132/2023, c.d decreto proroghe ha riaperto i termini per il ravvedimento speciale previsto dalla L.197/2022, Legge di bilancio 2023.
Il ravvedimento può avere ad oggetto le violazioni tributarie concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Sono sanabili le violazioni connesse alle dichiarazioni, Redditi, Iva, 770, validamente presentate.
Il vantaggio sta nel fatto che l’adesione consente di versare le sanzioni previste dalla legge per le violazioni od omissioni commesse con una riduzione a 1/18 del minimo edittale.
Sono sempre da versare le imposte e gli interessi. A ogni modo, l’adesione implica il versamento del dovuto entro il 20 dicembre, in una soluzione. Sarà inoltre necessaria, entro lo stesso termine, la rimozione delle irregolarità (e omissioni) oggetto di sanatoria.
Rivalutazione TFR
Il 18 dicembre scade il termine entro cui i datori di lavori sono tenuti a versare l’imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR.
L’acconto può essere versato con due diversi metodi: il metodo storico o quello previsionale. Nel primo caso, il datore di lavoro o l’ente pensionistico calcola l’acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso dell’anno.
Con il metodo previsionale l’acconto è determinato tenendo conto del 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, l’imponibile da utilizzare è dato dal TFR maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso.
Il codice tributo da utilizzare in F24 per pagare l’acconto è il 1712, anche in compensazione. I versamenti effettuati poi dovranno essere indicati nel 770 (quadro ST).
Versamenti ritenute d’acconto per i sostituti d’imposta
Anche a dicembre si ripetono gli adempimenti ossia i versamenti a cui sono tenuti ad adempiere i sostituti d’imposta.
In particolare, entro il 18 dicembre, i sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Il versamento in F24 deve essere effettuato con i seguenti codici tributo:
- 1001, Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002, Ritenute su emolumenti arretrati;
- 1012, Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.
Entro la stessa data del 18 dicembre, i committenti sono chiamati ad effettuare il versamento delle ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di novembre. I versamenti devono essere effettuati in F24 con il codice tributo 1040. Come periodo di competenza andrà indicato novembre, 11/2022. L’obbligo riguarda anche le ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente.
Anche a dicembre, i datori di lavori devono versare all’INPS i contributi previdenziali e assistenziali dei propri lavoratori dipendenti.
Adempimenti Iva, c’è anche l’acconto
Entro il 18 dicembre devono essere effettuati gli ordinari versamenti Iva da parte dei contribuenti mensili. Il 27 scade invece l’acconto Iva 2023.
A tal proposito, per chi verserà con il metodo storico, dovrà versare l’88% del debito d’imposta risultante:
- per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
- i contribuenti trimestrali ordinari, ex art.7 DPR 542/1999, dalla dichiarazione annuale Iva;
- per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc.) dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
E’ possibile versare anche in ravvedimento operoso.