A causa dell’emergenza covid-19 il Governo ha ridisegnato, con vari provvedimenti, le scadenze fiscali di dicembre, in primis, la presentazione del modello redditi è stata rinviata dal 30 novembre al 10 dicembre. Stessa cosa dicasi per il pagamento delle imposte sul reddito e dell’Irap.
Oggetto di proroga è stato anche l’acconto Iva; attenzione però se la proroga al 10 dicembre delle imposte sul reddito e dell’Irap vale per tutti, lo stesso non si può dire per l’acconto Iva, in scadenza entro il prossimo 28 dicembre 2020. Infatti possono beneficare della proroga dal 28 dicembre al 16 marzo 2021 solo coloro che coloro che hanno registrato un fatturato non superiore a 50 milioni di euro. Inoltre, è necessario contemporaneamente aver subito un calo di fatturato del 33% nel mese di novembre 2020, rispetto allo stesso mese del 2019.
Anche il modello 770 e le certificazioni uniche sono state oggetto di proroga della scadenza al 10 dicembre e di conseguenza anche la CU segue la stessa data.
Ecco in chiaro tutte le scadenze del mese di dicembre alla luce delle ultime novità.
Proroga modello Redditi (ex modello Unico) al 10 dicembre
Il D.L. 157/2020 del 30 novembre, Ristori-quater, ha prorogato (in extremis) la presentazione del modello Redditi 2020 dalla fine di novembre al 10 dicembre.
La proroga vale per tutti coloro che presentano il modello Redditi 2020. Detto ciò, per beneficare della proroga non è richiesto alcun requisito.
Inoltre, dalla stessa data del 10 dicembre, decorrono anche i 90 gg entro i quali presentare l’eventuale dichiarazione tardiva.
L’invio può avvenire direttamente o tramite il proprio consulente di fiducia.
Leggi anche: Modello Redditi 2020, proroga scadenza 10 dicembre (ex modello Unico)
Modello 770 e CU (redditi esenti o non dichiarabili in precompilata), proroga invio al 10 dicembre
Il decreto “Ristori” (Dl n. 137/2020), all’articolo 10 ha disposto lo spostamento della scadenza dal 31 ottobre al prossimo 10 dicembre.
Il modello 770/2020, è presentato in primis dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni statali che devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati fiscali relativi:
- alle ritenute operate,
- ai versamenti e
- alle eventuali compensazioni effettuate, nonché
- il riepilogo dei crediti e le altre informazioni contributive e assicurative.
L’invio può essere effettuato solo in via telematica: direttamente dal sostituto; tramite un intermediario abilitato; attraverso soggetti incaricati, per le amministrazioni statali. In caso di gruppi societari, tramite una compagine facente parte del gruppo.
La stessa scadenza del 10 vale per l’invio della Certificazioni Uniche; il riferimento è alle C.U contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, corrisposti nel 2019. Infatti, come previsto dalla legge n. 205/2017 (art. 1, comma 933), tali certificazioni possono essere trasmesse entro lo stesso termine di presentazione del 770.
Leggi anche: Proroga 770 al 10 dicembre: stessa data per CU partite IVA e ravvedimenti
Proroga scadenza 2° acconto delle imposte: per tutti al 10 dicembre
Il Ristori-quater ha prorogato il termine di versamento delle imposte sul reddito (Ires, Irpef) e dell’Irap; in particolare, la proroga ha riguardato il 2° acconto delle imposte in scadenza al 30 novembre. Si ricorda che il saldo dell’anno N e l’acconto dell’anno N+1 si versano alla data del 30 giugno N+1 (Tax day), mentre il 2° acconto al 30 novembre dello stesso anno.
Grazie al Ristori-quater, tale scadenza del 30 novembre è stata spostata al 10 dicembre 2020.
Ciò vale per tutti: lavoratori autonomi, imprenditori, artigiani ecc.
Infatti non è richiesto alcun requisito particolare. Non è necessario aver avuto un calo di fatturato per beneficare della proroga.
Leggi anche: Acconti d’imposta redditi 2020: metodo previsionale senza sanzioni
Acconto Iva: versamento al 28 dicembre
L’acconto Iva deve essere versato entro il 28 dicembre 2020 (il 27 è domenica). L’obbligo del versamento dell’acconto Iva riguarda tutti i contribuenti titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.
Dunque commercianti, artigiani, imprenditori, agenti e rappresentanti di commercio ecc.
Il calcolo dell’acconto Iva può esser effettuato con il metodo storico, previsionale o analitico (fonte portale Agenzia delle entrate).
Metodo storico
Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.
Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:
- per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
- per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva;
- i trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
Metodo previsionale
Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.
Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:
- per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili,
- in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari,
- per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Metodo analitico
Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:
- annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
- effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre;
- operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
Acconto Iva e altri versamenti del sostituto d’imposta: proroga non per tutti
La scadenza del 28 dicembre per l’acconto Iva è prorogata al 16 marzo 2021 per determinati soggetti espressamente richiamati all’art.2 del Ristori-quater.
Inoltre, lo steso articolo ha prorogato al 16 marzo 2021 tutti i versamenti tipici da sostituto d’imposta.
Infatti, oltre all’acconto Iva, sono sospesi i versamenti in scadenza al 16 dicembre relativi:
- all’Iva (liquidazione IVA riferita al mese di novembre 2020 per i contribuenti che liquidano l’IVA su base mensile, con scadenza 16 dicembre);
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24, Dpr n. 600/1973) e
- alle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute in qualità di sostituti d’imposta ai lavoratori dipendenti e pensionati.
La sospensione riguarda anche i contributi previdenziali e assistenziali.
Soggetti in proroga
La proroga del Ristori-quater è rivolta a (soggetti in proroga):
- ad esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, che, nel mese di novembre 2020, hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso;
- imprese, professionisti e artisti che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019;
- a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del Dpcm 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, agli esercenti attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse o arancioni.
Tale ultima indicazione vale anche per i soggetti operanti nei settori individuati nell’allegato 2 al decreto “Ristori-bis”. Il riferimento è agli esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021. In un’unica soluzione o fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo. La prima si versa alla data del 16 marzo.
Attenzione, se non si rientra tra i soggetti in proroga, i versamenti da sostituto d’imposta compresa l’Iva mensile devono essere effettuati entro il 16 dicembre. Tranne l’acconto Iva che va effettuato al 28 dicembre. Sempre se non si rientra tra i soggetti in proroga.
IMU, secondo acconto al 16 dicembre
Al 16 dicembre scade anche la 2° rata dell’Imu 2020. La prima rata è stata versata al 16 giugno.
Il versamento può avvenire con l’F24 oppure con :
- bollettino di conto corrente postale nonché attraverso
- la piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Ad ogni modo, è possibile anche ricorrere al ravvedimento operoso, ex art.13 del D.lgs 472/1997. Non è ammesso il ravvedimento frazionato.
Leggi anche: Acconto IMU 2020: scadenza al 16 giugno, quando è dovuta e da chi
Ritenute fiscali e contributi lavoratori dipendenti: scadenza mensile del 16 per i datori di lavoro
Il 16 dicembre rimane la normale scadenza mensile in capo ai datori di lavoro del versamento delle ritenute fiscali sugli stipendi e dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti.
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email