Scadenze fiscali agosto 2021: cosa cambia dopo il Sostegni-bis. Le scadenze per fisco e previdenza del mese di agosto risentono anch’esse del periodo di pausa estiva e il riferimento principale è alla sospensione dei termini in scadenza dal 1° al 20 agosto per l’effettuazione degli adempimenti e dei versamenti ricadenti nello stesso periodo. Sono sospesi anche i termini processuali nonchè le comunicazioni e gli adempimenti connessi all’emissione dei c.d avvisi bonari.
Ad ogni modo ci sono comunque delle scadenze importanti da segnalare anche a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del Decreto Sostegni bis. Soprattutto in riferimento alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio, definizione agevolate per le quali a fine mese sono previste importanti scadenze.
Scadenze fiscali di agosto 2021: la sospensione dei termini processuali
In virtù delle previsioni di cui all’art.16 del D.L. 132/2014, nel periodo 1°-31 agosto, sono sospesi, con alcune eccezioni, i termini processuali sia sia per la giurisdizione ordinaria sia per la giustizia amministrativa. Dunque la sospensione riguarda anche i termini del processo tributario.
Nello specifico:
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e’ sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine di detto periodo (art.1 Legge 742/1969 così come modificato dall’art.16 sopra citato).
I termini interessati dalla sospensione posso essere così individuati:
- presentazione del ricorso → 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
- costituzione in giudizio del ricorrente → 30 giorni dalla notifica del ricorso o appello
- costituzione in giudizio della parte resistente → 60 giorni dalla notifica del ricorso
- per fare appello → 60 giorni dalla notifica della sentenza oppure 6 mesi dal deposito
- per depositare documenti →20 giorni liberi prima dell’udienza
- memorie illustrative →10 giorni liberi prima dell’udienza
- brevi repliche →5 giorni liberi prima della data di trattazione
- riassumere in giudizio →un anno dal deposito della sentenza di Cassazione con rinvio.
La sospensione si estende anche ai termini per il la procedura di c.d. reclamo mediazione. Procedura che nel tempo è stata estesa anche ai tributi locali.
Inoltre per le fasi cautelari non opera la sospensione e, di conseguenza, il contribuente può presentare ricorso a luglio o ad agosto, periodo nel quale può essere discussa la sospensiva (fonte fiscooggi 2020).
La sospensione dei versamenti e degli adempimenti
Come ogni anno. sono sospesi tutti gli adempimenti nonché versamenti fiscali in scadenza nel periodo 1-20 agosto. Nello specifico, l’articolo 3-quater del Dl n. 16/2012 rimanda al 20 di agosto tutte le scadenze fiscali in scadenza nel periodo citato. Sui versamenti, gli stessi possono essere effettuati entro il 20 di agosto senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi o sanzioni. Il differimento riguarda anche i pagamenti rateali delle imposte.
La sospensione degli avvisi bonari
Vacanze fino al 4 settembre per gli avvisi bonari.
Infatti, l’articolo 7-quater del decreto fiscale n. 193/2016 che, al comma 17, prevede che è sospeso sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti per il pagamento delle somme richieste dal fisco tramite avviso bonario. Sia da controllo automatico delle dichiarazioni sia da controllo formale (art.36-bis e 36-ter del DPR 600/73-art. 54 DPR 633/72).
Sempre con lo stesso articolo, al comma 16 è invece disposto che:
“I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attivita’ di accesso, ispezione e verifica, nonche’ delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
Scadenze fiscali di agosto 2021: ecco le date da ricordare
In base alla ricostruzione fatta finora, anche le scadenze ossia i versamenti di norma al 16 di ogni mese, per agosto, si considerano rispettati se effettuati entro il 20 dello stesso mese.
Da qui:
- i contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di luglio (codice tributo 6006);
- ” trimestrali, devono versare l’Iva del 2: trimestre 2021;
- soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici, intervenuti nel pagamento di contratti di locazione breve di giugno, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di luglio relativi a contratti di locazione breve (codice tributo 1919;
- sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi ecc.
Attenzione al 20 di agosto deve essere versata sia la 1° rata sia la 2° rata dei contributi dovuti entro il minimale da parte di artigiani e commercianti. La scadenza del 20 agosto per la prima rata è stata fissata in attesa del decreto che individui le regole per beneficiare del c.d. anno bianco contributivo.
Ad oggi, il decreto non è stato ancora pubblicato.
La rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio
Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della “Rottamazione-ter” e del saldo e stralcio, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il:
- 31 luglio 2021, per la rata in scadenza il 28 febbraio 2020;
- 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- 31 ottobre 2021, per la rata in scadenza il 30 novembre 2020.
Per le scadenze citate, sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Dunque, per la scadenza del 31 luglio 2021, il pagamento potrà essere effettuato entro il 9 agosto 2021.
I nuovi termini sono stati disposti dalla Legge n. 106/2021 di conversione del D.L. 73/2021, “Decreto Sostegni-bis, all’art.1-sexies.
Per il pagamento delle imposte vale la proroga del decreto Sostegni bis: l’adesione è facoltativa
L’articolo 9-ter del D.L. 73/2021 aggiunto in fase di conversione in legge del decreto Sostegni-bis ha prorogato, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021, senza maggiorazione.
Ad ogni modo, i contribuenti possano decidere di versare le imposte dovute entro le scadenze ordinarie. Anche se rateizzano gli importo dovuti. Le rate possono mantenere le scadenze ordinarie. Nonostante la proroga al 15 settembre. Quindi, superata la scadenza del 30 giugno, ex art.17 del DPR 435/2001, è possibile effettuare il versamento entro il 30 luglio applicando la maggiorazione dello 0,40%. Tale possibilità è riconosciuta dallo stesso articolo da ultimo citato.
Ravvedimento IMU acconto 2021
Anche nel mese di Agosto è possibile ravvedere l’omesso versamento delle 1° rata Imu 2021 alla data del 16 giugno scorso.
Da qui, dovrà essere versata l’IMU, gli interessi e la sanzione. La sanzione è pari all’1,67 % (1/9 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro il 90° dal termine ordinario di scadenza. Non è ammesso il ravvedimento frazionato.