Il 2023 si aprirà con una fitta programmazione di scadenze fiscali di gennaio: si ripeteranno gli adempimenti Iva, liquidazioni mensili, trimestrali, ecc. nonché anche i tipici versamenti da sostituto d’imposta che dovranno versare le ritenute effettuate sulle somme erogate in favore di soggetti terzi compresi i propri lavoratori dipendenti.
Detto ciò, il mese di gennaio segna un’importante scadenza anche per quanto riguarda gli aiuti di Stato ricevuti durante la pandemia. Infatti, entro il 31 gennaio dovrà essere presentata al Fisco l’autodichiarazione (dopo l’ultima proroga) con la quale le imprese attestano di aver rispettato i limiti stabiliti in ambito UE in materia di aiuti di Stato erogati durante la Pandemia.
Vediamo passo dopo passo, quali sono le scadenze che caratterizzano il mese di gennaio 2023.
Scadenze fiscali di gennaio 2023: le principali scadenze da segnare in calendario
Come detto in premessa il mese di gennaio è solitamente un mese fitto di scadenze fiscali e tributarie. Qui di seguito andremo ad elencare le principali date da segnare sul calendario.
Autodichiarazione per gli Aiuti di Stato
Il 31 gennaio scade il termine di presentazione dell’autodichiarazione sugli Aiuti di Stato; la scadenza era fissata al 30 novembre 2022, ma è stata prorogata a causa di problemi tecnici. Autodichiarazione che deve essere presentata dalle imprese per attestare che l’importo complessivo dei contributi ricevuti durante il periodo Covid non supera i massimali del Quadro Temporaneo aiuti di Stato (sezioni 3.1 e 3.12 del “Temporary Framework”).
La stessa data di scadenza vale per chi ha sfruttato la definizione agevolata degli avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. Con la citata autodichiarazione, tali soggetti dovranno attestare il rispetto dei limiti e delle condizioni richieste per beneficiare degli aiuti di stato in ambito UE.
Nel caso in cui il soggetto tenuto all’autodichiarazione riceva la proposta di definizione agevolata successivamente al 31 gennaio, l’autodichiarazione potrà essere presentata entro 60 giorni dal versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Scadenze fiscali di gennaio 2023 per i sostituti d’imposta
Anche questo mese, precisamente entro il 16 gennaio, i sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedenti.
Il versamento deve essere effettuato in F24 con i seguenti codici tributo:
- 1001, Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002, Ritenute su emolumenti arretrati;
- 1012, Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.
Sempre entro giorno 16, i committenti sono tenuti ad effettuare il versamento delle ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di dicembre 2022. I versamenti devono essere effettuati in F24 con il codice tributo 1040. Come periodo di competenza andrà indicato dicembre, 12/2022. L’obbligo riguarda anche le ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente.
Anche a gennaio, i datori di lavori devono versare all’INPS i contributi previdenziali e assistenziali dei propri lavoratori dipendenti
Gli adempimenti Iva
Entro il 16 gennaio, i contribuenti mensili sono tenuti a liquidare e a versare l’Iva di dicembre (F24 con codice tributo 6012). Il versamento deve essere effettuato se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti può essere rimandato al mese successivo.
Modello Iva TR
Entro il 31 gennaio deve essere presentato il modello Iva TR relativo al 4° trimestre 2022. Infatti, il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel (Fonte Agenzia delle entrate).
In particolare, i contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR.
Modello Intra
Il 25 gennaio scade il termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente (contribuenti mensili) o nel trimestre precedente (contribuenti trimestrali).
Iva OSS e IOSS
Entro il 31 gennaio, i soggetti che hanno espresso l’adesione al regime speciale Iva IOSS (Import One Stop Shop), devono trasmettere la dichiarazione relativa al mese precedente. Nella dichiarazione devono essere indicate le vendite a distanza di beni di modesto valore (non superiore a 150 euro) importati da Paese terzi e destinate agli acquirenti situati in uno Stato membro dell’UE. Alla stessa data deve essere effettuato il versamento dell’Iva risultante dalla stessa dichiarazione.
Entro la stessa data deve essere presentata la dichiarazione Iva OSS del trimestre ottobre, novembre e dicembre. Sempre con contestuale versamento dell’Iva.
Come riportato sul sito dell’Agenzia delle entrate, la dichiarazione ha cadenza trimestrale:
- 30 aprile, per il trimestre che termina il 31 marzo;
- 31 luglio, per il trimestre che termina il 30 giugno;
- 31 ottobre, per il trimestre che termina il 30 settembre;
- 31 gennaio, per il trimestre che termina il 31 dicembre.
Enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche
In base ad una novità contenute nella Legge di bilancio 2023, già confermata dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 80 del 27 dicembre, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, entro il 31 gennaio saranno tenuti a versare la 4° rata del piano di rateazione relativi ai versamenti già sospesi in precedenza.
Infatti, i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto, dovranno essere effettuati dai ciati soggetti tramite modello F24, utilizzando i codici tributo ordinari e indicando i periodi di riferimento originari:
- entro il 29 dicembre 2022 ovvero
- in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro la stessa data del 29 dicembre e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da gennaio 2023.
Ecco perché la quarta rata scade al 31 gennaio.
Crediti d’imposta pubblicità
Coloro che intendono accedere al c.d. bonus pubblicità per l’anno 2022, ossia per confermare la prenotazione, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio 2023 devono provvedere ad inviare in via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2022.