La sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali dal 1° al 20 agosto, fa si che le scadenze fiscali di agosto 2022 siano tutte concentrate in pochi giorni.
Non sono oggetto di alcuna sospensione i versamenti della rottamazione-ter, mentre sono rimandati al 22 agosto tutti gli adempimenti e i versamenti dei datori di lavoro o committenti. Slittano al 22 anche gli ordinari adempimenti Iva.
Ecco quali sono le principali scadenze di agosto.
Rottamazione-ter, le scadenze di agosto 2022
Entro il 31 luglio 2022 coloro che non volevano perdere i benefici della rottamazione-ter, avrebbero dovuto versare, come da recente proroga, le rate scadute nel 2021: 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.
Considerato che anche ai pagamenti della rottamazione-ter si applicano i 5 giorni di tolleranza, i pagamenti delle rate 2021 potranno essere effettuati entro l’8 agosto 2022.
Un eventuale versamento carente o anche un solo giorno di ritardo, comporterà la perdita dei benefici legati alla rottamazione-ter (niente sanzioni e interessi di mora).
Le rate, come da bollettini inviati dall’ADER, possono essere pagate:
- con addebito diretto sul proprio conto corrente;
- tramite compensazione con crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- presso uffici postali;
- nelle tabaccherie aderenti a Banca 5 SpA;
- tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
- sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- con l’App Equiclick;
- tramite la piattaforma PagoPA.
E’ possibile pagare anche recandosi direttamente allo sportello fisico dell’Agenzia delle entrate-riscossione. In tale caso, bisogna prenotare l’appuntamento. La prenotazione può avvenire anche on line. C’è una procedura apposita che permette di scaricare molto velocemente il ticket di prenotazione.
Gli adempimenti Iva di agosto
Ad Agosto si ripetono gli adempimenti Iva.
Entro il 22 agosto, i contribuenti mensili sono tenuti a liquidare e a versare l’Iva di luglio (F24 con codice tributo 6007). Il versamento deve essere effettuato se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti può essere rimandato al mese successivo. Entro lo stesso giorno i contribuenti trimestrali devono liquidare e versare l’Iva dovuta per
il secondo trimestre 2022. Sull’importo dovuto si applica la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.
Al 22 agosto, ulteriori scadenze in materia di Iva coincidono con il pagamento:
- della 6° rata del saldo Iva 2021;
- della 20° rata relativa alla ripresa dei versamenti di marzo, aprile e maggio 2020, sospesi ai sensi del Decreto Cura Italia (DL n. 18 del 17 marzo 2020) e dal Decreto Liquidità (DL n. 23 dell’8 aprile 2020).
Entro il 31 agosto i soggetti che hanno aderito al regime speciale IVA IOSS (Import One Stop Shop), devono trasmettere la dichiarazione relativa al mese precedente. Nella dichiarazione devono essere indicate le vendite a distanza di beni di modesto valore importati da Paese terzi e destinate agli acquirenti situati in uno Stato membro dell’UE.
Altre scadenze fiscali di agosto: Irpef e imposta sostitutiva del regime forfettario con la maggiorazione dello 0,40%
Entro il 22 agosto, chi non ha pagato le imposte entro il 30 giugno, c.d tax day, può versare con la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione è versata a titolo di interessi.
Tale possibilità riguarda sia i titolati di partita iva sia i privati. I titolari di partita iva potranno versare saldo e acconto 2022, in 5 rate, se la prima è pagata entro il 22 agosto. Tuttavia, alla data del 22 agosto andranno pagate sia la prima che la seconda rata.
Tali indicazioni riguardano anche i contribuenti in regime forfettario.
Per i non titolari di partita iva senza sostituto d’imposta che pagano la prima rata al 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40%, la scadenza della 2° rata è fissata al 31 agosto.
Adempimenti del datore di lavoro quale sostituto d’imposta
Entro il 22 di agosto i sostituti d’imposta, devono procedere con il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali.
In particolare, entro il 22 agosto, i versamenti delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedenti devono essere effettuati in F24 con i seguenti codici tributo:
- 1001, Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002, Ritenute su emolumenti arretrati;
- 1012, Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.
Entro la stessa data dovranno essere effettuati i versamenti delle ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di luglio. I versamenti devono essere effettuati in F24 con il codice tributo 1040. Come periodo di competenza andrà indicato luglio, 7/2022. L’obbligo riguarda anche le ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente.
Anche questo mese, i datori di lavori devono versare all’INPS i contributi previdenziali e assistenziali dei propri lavoratori dipendenti.
Artigiani e commercianti: i contributi sul reddito minimale
Oltre a dover versare i contributi sul reddito 2021 eccedente il minimale entro le scadenze previste per pagare le imposte (30 giugno o 22 agosto), gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti nel corso dell’anno pagano dei contributi in misura fissa. Indipendentemente dal reddito prodotto.
In particolare, tali contributi entro il minimale reddituale, devono essere pagati per l’anno 2022 in 4 rate:
- entro il 16 maggio (1° rata),
- il 22 agosto (2° rata),
- 16 novembre 2022 (3 °rata) e
- 16 febbraio 2023 (4 °rata).
In base a quanto visto finora, la scadenza del 22 agosto coinciderà con diversi adempimenti.
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