A quali sanzioni si va incontro per la mancata emissione di una fattura elettronica? E per l’emissione o la trasmissione in ritardo? È passato poco più di un mese dall’entrata in vigore della tanto attesa e-fattura obbligatoria per la generalità delle compravendite di beni e servizi nel territorio italiano. Se per alcuni ormai è un “gioco da ragazzi” emettere nella nuova modalità le fatture, per altri non è ancora un automatismo.
Ma anche chi ancora non riesce proprio a farsene una ragione può tirare un respiro di sollievo: nel primo periodo infatti ci sarà molta tolleranza rispetto alle sanzioni applicabili.Vediamo in breve cosa prevede la normativa, ma prima facciamo un passo indietro e ricapitoliamo un po’ di regole generali.
Fatturazione elettronica: i soggetti coinvolti e gli esclusi
Prima di addentrarci nelle sanzioni previste per coloro che non adempiono correttamente è bene ripassare i soggetti interessati in questo adempimento. Fino al 31 dicembre dello scorso anno fatte salve alcune eccezioni riguardanti specifiche tipologie di operazioni effettuate nei settori dei carburanti e dei subappalti pubblici, l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico era previsto esclusivamente per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Dal 01 gennaio 2019, invece, l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso alla generalità delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, nonché nei confronti di privati consumatori.
Restano escluse dall’obbligo in argomento le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti esteri, ossia soggetti non residenti, non stabiliti e identificati ai fini IVA senza stabile organizzazione in Italia.
Restano inoltre esclusi in questa fase:
- gli operatori sanitari (aziende sanitarie locali e ospedaliere, istituti di ricovero, farmacie, policlinici universitari, ambulatori specialistici ambulatoriali, iscritti all’Albo dei medici chirurghi)
- e i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario.
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Sanzioni fattura elettronica per omessa o ritardata emissione
Nel caso in cui una fattura venga emessa in ritardo, o addirittura venga omessa la trasmissione elettronica, il Dl 119/2018 prevede diverse sanzioni.
In primo luogo, quando la fattura viene emessa con modalità diverse da quella elettronica il documento si intende non emesso, pertanto si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 del D.lgs. 471/1997 che per le operazioni imponibili vanno dal 90% al 180% con un minimo di € 250,00. Se invece le operazioni sono non imponibili o esenti, le sanzioni vanno dal 5% al 10% del corrispettivo con un minimo di € 250,00.
L’unico modo per il contribuente di sanare la violazione è quello di emettere un’autofattura e trasmetterla al sistema di interscambio.
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Periodo transitorio delle sanzioni fattura elettronica
In vista delle possibili difficoltà che potevano palesarsi nel corretto utilizzo della fatturazione elettronica vi è un periodo transitorio per il sistema sanzionatorio.
- Fino al 30 giugno: fino al prossimo 30 giugno 2019 non si applicheranno le sanzioni in determinate situazioni; ovvero quando la fattura elettronica sia emessa entro il termine per l’effettuazione della liquidazione IVA relativa al periodo di riferimento. Di conseguenza entro il giorno 15 per i contribuenti mensili, entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre per i trimestrali.
- Dal 1° luglio: dal giorno successivo, ossia dal 1 luglio 2019 i termini previsti per la trasmissione della fattura elettronica al sistema di interscambio saranno di 10 giorni decorrenti dal momento in cui viene effettuata l’operazione; questo dato sarà riscontrabile dalla necessità di inserire nella fattura stessa la data in cui è stata effettuata l’operazione, se non corrisponde alla data di emissione.
Anche il committente che abbia provveduto a detrarre l’imposta oppure non l’abbia regolarizzata gode di una moratoria. Non verranno applicate sanzioni se il soggetto provvede a sanare l’omissione entro i termini della propria liquidazione IVA periodica. Al contrario sarà soggetto ad una sanzione del 20%. Anche in questo caso per regolarizzare la posizione il soggetto dovrà trasmettere un’autofattura al sistema di interscambio; il codice da usare è TD20 che si deve indicare nel campo “Tipo Documento”.