Fino al 15 dicembre è possibile regolarizzare le sanzioni relative alle certificazioni dei corrispettivi. La norma inserita nel decreto-legge n. 131/2023 (convertito in legge 27 novembre 2023, n. 169) prevede la possibilità di correggere gli errori nei documenti commerciali (o scontrini) attraverso il ravvedimento operoso. Questa sanatoria consente di correggere le violazioni già rilevate entro il 31 ottobre 2023 (per il periodo dal 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023), a patto che non siano state già oggetto di contestazione al momento del perfezionamento del ravvedimento e che quest’ultimo avvenga entro il 15 dicembre 2023.
Stiamo parlando della cosiddetta “sanatoria degli scontrini” ovvero della definizione agevolata che questa volta riguarda le violazioni commesse dagli esercenti rispetto all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica degli scontrini elettronici, anche se sarebbe più corretto parlare di documento commerciale piuttosto che di scontrino.
I contribuenti potranno sfruttare il ravvedimento operoso anche laddove la violazione sia stata già constatata (non contestata) con processo verbale di constatazione entro il 31 ottobre 2023.
Sanatoria degli scontrini: cosa fare
L’art.5 del Dl 131/2023 regola la sanatoria delle violazioni riconducibili agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Grazie alle previsioni dell’articolo citato, i contribuenti possono sanare una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Si pensi ad esempio alla mancata memorizzazione o trasmissione al Fisco degli scontrini elettronici o la loro mancata emissione.
La sanatoria permette al contribuente di mettersi in regola rispetto alle violazioni commesse nel periodo dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, sfruttando le riduzioni sulle sanzioni così come previsto in materia di ravvedimento operoso.
Quando scade il ravvedimento operoso
Il ricorso al ravvedimento relativo agli scontrini dovrà avvenire entro e non oltre il 15 dicembre 2023.
Le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
In sostanza: le violazioni regolarizzate non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria consistente nella sospensione licenza/autorizzazione (art. 12, comma 2, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Quali violazioni non si possono sanare
Nel comunicato stampa il Governo specifica che:
Le nuove norme consentono di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi – avvenuta tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 – regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’attività.
Pertanto rimangono fuori dalla sanatoria le violazioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica.
Quali irregolarità si possono sistemare con la sanatoria scontrini
Sopra abbiamo accennato al fatto che sono oggetto di sanatoria le violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Ad esempio, può essere oggetto di sanatoria la sanzione del 90% dell’imposta irrogata in caso di irregolare memorizzazione dei dati dei corrispettivi od omessa/irregolare trasmissione.
Con la precisazione che la sanzione si applica una sola volta, nel caso in cui la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione. Su veda a tal proposito la circolare n°3/2020.
A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività stessa (da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi). Sulla sanzione accessoria vale quanto detto nel pr. precedente in merito agli effetti della sanatoria.
Anche in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici, la sanzione è del 90%. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2mila euro.