Entro il 18 dicembre, si deve versare il saldo IMU applicando le aliquote IMU se deliberate dai vari Comuni. Quest’anno la scadenza slitta al 18, posto che il 16 cade di sabato e pertanto si passa al primo giorno lavorativo utile.
Detto ciò, vediamo quali sono nello specifico i codici tributo da utilizzare per pagare l’IMU in scadenza il 18 dicembre tramite modello F24. Ma prima di tutto ecco chi deve rispettare tale scadenza e poi vediamo come effettuare il pagamento.
Saldo IMU in scadenza il 18 dicembre
Come ogni anno, la data del 16 dicembre coincide con un appuntamento specifico in materia di tributi locali: infatti, entro tale data, deve essere versato il saldo IMU. Nel 2023 la scadenza slitta al 18 dicembre in quanto il primo giorno utile dopo il 16 che quest’anno cade di sabato.
Aliquote IMU e regolamenti devono essere pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.
Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote (comma 757 Legge 160/2019) e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nel portale del federalismo fiscale.
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In base a quanto riportato sul portale del Ministero dell’economia e delle Finanze, Mef,
non devono, pertanto, essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, i regolamenti e le delibere pubblicati successivamente al 28 ottobre di ciascun anno.
Se le aliquote non sono pubblicate entro il suddetto termine del 28 ottobre, il saldo da versare a dicembre sarà pari al restante 50% di quanto pagato in sede di acconto del 16 giugno sulla base delle aliquote dell’anno precedente.
Come fare il calcolo IMU
Ipotizziamo che un immobile abitazione principale di lusso, sia riconducibile per l’intero anno 2022 ad un unico proprietario e che il comune non abbia provveduto a pubblicare le aliquote entro il termine specificato.
Consideriamo i seguenti dati:
- rendita catastale rivalutata pari a 150.000 euro;
- IMU dovuta 150.000 *0,5%= 750 euro
- 750-200 (detrazione comma 749, Legge n°160/2019)
- Imu dovuta 550 euro.
- 1° rata pari a 275.
Considerato che il comune non ha pubblicato le aliquote 2021, anche il saldo sarà pari a 275 euro. L’obbligazione tributaria è così assolta.
Nella circolare n° 1 D/F 2020, il Mef ha chiarito che l’IMU:
- è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso;
- durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Il calcolo è fatto separatamente per primo e secondo semestre sulla base dei rispettivi periodo di possesso dell’immobile tassato.
È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento, fatto salvo l’eventuale versamento a saldo.
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Quali codici tributo utilizzare nel Modello F24?
Come detto in premessa, ai fini del pagamento dell’IMU tramite modello F24 bisogna utilizzare gli stessi codici tributo già indicati per il versamento della prima rata (acconto) o unica rata scaduta il 16 giugno.
Il codice tributo da utilizzare varia in base al tipo di immobile rispetto al quale deve essere effettuato il versamento.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti (vedi risoluzione Agenzia delle entrate n°29/E 2020):
- codice tributo 3912: denominato IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE;
- 3913: IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 3914: IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 3916: IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 3918: IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 3925: IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 3930: IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE;
- 3939: IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE.
Come compilare il modello F24
I suddetti codici tributo andranno riportati nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
L’F24 dovrà essere compilato sulla base delle seguenti indicazioni:
- nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
- barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
- barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
- nello campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”.
Anche rispetto alla scadenza del 18 dicembre 2023, è ammesso il ravvedimento operoso IMU.