Il decreto Rilancio prevede la cancellazione del saldo e della prima rata di acconto IRAP 2020 a determinate condizioni. Sono interessate le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni euro. Sono comunque da pagare gli acconti 2019 anche eventualmente in ravvedimento.
Ecco in chiaro chi sono nello specifico i soggetti interessati dall’esenzione e quali sono le condizioni da rispettare. Anche alla luce degli importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 29/e del 29 maggio 2020.
Saldo e acconto Irap: regole generali
Saldo e 1° acconto delle imposte, per i soggetti con periodo d’imposta coincidenti con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), sono effettuati di norma entro il 30 giugno ovvero entro i 30 giorni successivi applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Per i soggetti Irpef, l’acconto è dovuto quando l’imposta netta dovuta per l’anno precedente è è superiore a 51,65 euro; per i soggetti Ires il limite è fissato ad € 20,66.
Detto ciò, il pagamento degli acconti è effettuato in due rate. Il versamento è effettuato in unica rata laddove non superiore a 103 euro, entro il mese di novembre. Il limite da considerare per i soggetti Irpef è pari a 257,52 €.
Se il pagamento è effettuato in due rate:
- il 40% è da pagare al 30 giugno ossia alla scadenza del saldo dell’anno precedente (1° rata);
- il rimanente 60% entro il mese di novembre (2° rata).
Periodo d’imposta 2019
Entro il 30 giugno andrebbe pagato il saldo 2019 e il 1° acconto 2020.
Si ricorda che saldo e 1° rata di acconto possono essere oggetto di rateazione, da concludersi entro il mese di novembre.
N° rata | Versamento | interessi | Versamento (con maggiorazione 0,40%) | Interessi |
1° | 30 giugno | / | ||
2° | 16 luglio | 0,18% | 30 luglio | |
3° | 20 agosto | 0,51% | 20 agosto | 0,18% |
4° | 16 settembre | 0,84% | 16 settembre | o,51% |
5° | 16 ottobre | 1,17% | 16 ottobre | 0,84% |
6° | 16 novembre | 1,50% | 16 novembre | 1,17% |
Gli interessi da rateazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati separatamente.
La 2° rata dell’acconto va versata entro il 30 di novembre.
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, effettuano il versamento della 2° rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.
Saldo anno precedente 1 ° rata acconto | Entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta |
2° rata acconto | Entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo. |
Specifiche previsioni sono disposte per i soggetti I.S.A.
Gli acconti per i soggetti ISA
Per i soggetti I.S.A. ossia per i soggetti per i quali sono approvati gli indici di affidabilità fiscale (hanno preso il posto degli studi di settore) che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dalla normativa vigente, , gli acconti sono da versare in due rate ciascuno di pari importo ossia 50%+50% anziché 40%+60%.
Tale previsione di applica anche ai contribuenti forfettari anche se poi dal punto di vista pratico non sono soggetti agli I.S.A.
Cancellazione saldo e acconto Irap
L’articolo 24 del decreto Rilancio abbuona il pagamento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto 2020. Il decreto dispone che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto. dell’IRAP dovuta per il 2020.
Cosa | Esenzione definitiva del pagamento del saldo Irap e del 1° acconto |
Soggetti beneficiari | Imprese e lavoratori autonomi |
Ambito oggettivo | L’esenzione vale solo per il saldo 2019 e il 1° acconto 2020 |
Precisazioni | Sono comunque dovuti gli acconti 2019 anche in ravvedimento |
Non beneficiano della previsione di esenzione: le imprese di assicurazione, le Amministrazioni pubbliche, gli intermediari finanziari nonché le società partecipate.
L’importo del versamento abbuonato è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta 2020.
La verifica della soglia di 250 milioni
- corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa(art. 85 comma 1 letta ) del TUIR);
- corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85, comma 1, lettera b) del TUIR);
- compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni (articolo 54, comma 1, del TUIR).
Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate sulla cancellazione saldo e acconto Irap
Con la risoluzione 28/e del 29 maggio 2020 l’Agenzia delle entrate ha confermato che l’applicazione dell’esenzione Irap riguarda anche i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Soggetti che non sono dunque interessati dalla scadenza ordinaria del 30 giugno. Si veda il paragrafo “Il versamento del saldo e dell’acconto Irap. Regole generali”.
In una tabella, sono sintetizzati le scadenze e gli obblighi per i soggetti citati.
Periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare |
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Periodo d’imposta | Scadenza 1° acconto | da versare | scadenza 2° acconto | da versare | saldo | da versare |
dal’ 1-07-2019 al 30-06 2020 | 31-12/2019 | si | 31/05/2020 | si | 31.12.2020 | no |
1-07/2020-30-06-2021 | 31-12-2020 1° acconto 2020 | no | 31-05-2021 2° acconto | si | 31.12.2021 saldo 2020 | si |
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, 1° gennaio-31 dicembre, valgono le indicazioni sotto riportate.
Periodo d’imposta coincidente con l’anno solare |
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Periodo d’imposta | 1° acconto 2019 | da versare | 2° acconto 2019 | da versare | saldo 2019 | da versare |
1.01.2019-31-12-2019 | 30.06.2019 | si | 30.11.2019 | si | 30.06.2020 | no |
Periodo d’imposta | 1° acconto 2020 | da versare | 2° acconto 2020 | da versare | saldo 2020 | da versare |
1.01.2020- 31.12.2020 | 30.06.2020 | no | 30.11.2020 | si | 30.06.2021 | si |
Infine, è da porre attenzione al fatto che il decreto Rilancio è ancora in fase di conversione in legge, dunque potrebbero essere apportate delle modifiche anche alla normativa qui in esame.