Un contribuente nostro lettore, ha da poco presentato istanza di rottamazione delle cartelle così come prevista dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. Detto ciò, per gli stessi debiti oggetto di domanda di rottamazione, aveva già in essere una rateazione ordinaria rispetto alla quale era in regola con i pagamenti, nel senso che pur non avendo pagato due rate, era comunque nei termini per riprendere la rateazione ancora in essere.
Il quesito posto allo nostra attenzione è il seguente: anche se è stata presentata domanda di sanatoria, è possibile rinunciare alla stessa e continuare a pagare il vecchio piano di dilazione?
Prima di dare una risposta al nostro lettore, richiamiamo alcune peculiarità della rottamazione delle cartelle, debiti 1° gennaio 2000-30 giugno 2022.
Rottamazione delle cartelle quater: un cenno
La rottamazione delle cartelle è disciplinata ai commi 231-252, della Legge n. 197/2022, Legge di bilancio 2023. Chiunque può accedere alla sanatoria, nel senso che non è motivo ostativo la presenza, per gli stessi debiti oggetto di domanda di sanatoria, di rateazione in essere o decadute, anche se riferite alla rottamazione-ter ossia alla precedente finestra di sanatoria delle cartelle.
Il contribuente può estinguere i debiti di cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS, senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio. Sono da pagare invece: capitale, spese per le procedure esecutive e diritti di notifica.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare apposta domanda. Anche senza credenziali, sfruttando la funzionalità dell’area pubblica del sito dell’Agenzia delle entrate-riscossione.
È possibile pagare gli importi: in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
Sulle rateazioni, si applicano gli interessi del 2%, a decorrere dal 1° agosto 2023.
E’ possibile ritirare la domanda di rottamazione delle cartelle quater e continuare a pagare le vecchie rate?
Fatta tale doverosa ricostruzione, diamo una risposta al nostro lettore.
Ebbene, la presentazione dell’istanza di adesione, ha sospeso la rateazione ordinaria precedentemente in essere. Alla data del 31 luglio, la rateazione sarà revocata, dunque non avrà più alcun valore, posto che il contribuente, alla stessa data dovrà pagare la 1° o unica rata della sanatoria.
Detto ciò, laddove volesse rinunciare alla sanatoria, entro il 30 aprile 2023, dovrà manifestare espressa rinuncia all’Agenzia delle entrate-riscossione.
In tal modo, potrà continuare a pagare le vecchie rate ossia proseguire con il vecchio piano di rateazione non ancora decaduto.