L’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL), Fondazione istituita dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), ha pubblicato un documento operativo che i Comuni potranno sfruttare per disciplinare ossia per rendere operative la rottamazione-quater e lo stralcio dei debiti fino a mille euro.
Il documento è stato pubblicato in considerazione delle novità introdotte dal DL 34/2023, c.d. decreto bollette. Decreto con il quale, le disposizioni in materia di rottamazione delle cartelle e stralcio dei debiti fino a mille euro sono state estese anche alle ingiunzioni fiscali dei Comuni e degli altri enti territoriali. Stessa cosa dicasi per gli accertamenti esecutivi che oramai riguardano anche gli enti territoriali. Con esclusione delle Regioni.
Grazie al decreto bollette, i Comuni potranno decidere se applicare in favore dei cittadini debitori, gli sconti della pace fiscale così come previsti nella Legge n°197/2022, di bilancio 2023. Per fare ciò, dovranno adottare apposito regolamento. A ogni modo, l’IFEL si è soffermata sui seguenti aspetti principali: termini di adozione e comunicazione dei provvedimenti, gli atti oggetto di definizione agevolata, individuazione della data di affidamento del carico per il suo recupero.
Inoltre, la stessa IFEL ha pubblicato uno schema di regolamento per approvare la rottamazione delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi.
Rottamazione cartelle per i Comuni: pace fiscale solo con regolamenti ad hoc
Come accennato in premessa, per rendere fruibile la pace fiscale, i Comuni dovranno adottare appositi regolamenti sia per lo stralcio dei debiti fino a mille euro sia per la rottamazione. Ciò dovrà avvenire entro il 29 luglio 2023.
In particolare, i regolamenti/ provvedimenti con i quali si da l’ok alla sanatoria per le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi, acquisteranno efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’ente. Essi sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici e, nel caso di affidamento della riscossione a soggetti concessionari (vedi sopra), al soggetto affidatario, entro il 30 giugno 2023.
A tal proposito l’IFEL ritiene che:
non si pone alcun dubbio circa la possibilità per il Comune di deliberare contemporaneamente sia lo stralcio (parziale o totale) che la definizione agevolata, come pure la possibilità di deliberare solo lo stralcio, oppure solo la definizione agevolata.
Sembrerebbe di capire che con un unico regolamento è possibile disciplinare entrambe le definizioni agevolate.
Dunque, nel complesso, il Comune potrà deliberare (vedi art.17-bis del DL 34/2023):
- lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importore siduo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 227, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R). L’adozione dello stralcio parziale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
- lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’AdE-R. L’adozione dello stralcio totale può essere oggetto di apposita delibera consiliare;
- la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi notificati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall’art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all’AdE-R.
Tenendo anche conto dello schema di regolamento allegato allo studio qui oggetto di analisi.
Quali sono gli atti oggetto di definizione agevolata
Possono essere oggetto di sanatoria tutti gli importi confluiti in un’ingiunzione di pagamento o, a decorrere dal 2020, in un accertamento esecutivo, quindi entrate tributarie e non. Sia se la riscossione è avvenuta in maniera diretta, sia per il tramite di società in house, sia se l’ente si è rivolto a concessionari privati della riscossione.
I Comuni così come gli altri enti territoriali, non avranno la possibilità di ridurre la portata delle agevolazioni ossia degli sconti della pace fiscale.
Infatti, l’IFEL ritiene che il Comune:
non possa restringere l’ambito di applicazione delle norme primarie, ad esempio escludendo le entrate patrimoniali, o limitando le misure ad alcuni tributi, o, infine, riducendo il numero di anni definibili e ciò considerando che il legislatore ha attribuito agli enti la potestà di applicare le analoghe disposizioni normative già previste per i carichi affidati agli agenti della riscossione.
A ogni modo, con il regolamento che darà il via alla pace fiscale ossia alla rottamazione delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi, il Comune potrà definire:
- il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonchè la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
Noi di Lavoro e diritti riteniamo che il Comune debba garantire almeno le 18 rate previste per la rottamazione delle cartelle. Con possibilità di estensione del numero di rate ammesse.
Criticità operative per l’affidamento del carico per il recupero
Qualche problema operativo può sorgere in merito alla previsione in base alla quale (vedi legge di bilancio 2023) i debiti oggetto di sanatoria sono individuati con riferimento “ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione”.
Come deve essere rapportata tale previsione alle ingiunzioni fiscali, posto che non si fa riferimento alla data di notifica?
Ebbene, secondo l’IFEL, la pace fiscale per le ingiunzioni fiscali dovrà sempre tenere conto della data di affidamento:
- elemento rilevabile ad esempio per le c.d. liste di carico,
- secondo la disciplina dei contratti di affidamento.
Nel caso di atti emessi per conto dell’ente locale dall’affidatario, in quanto concessionario delle relative attività di accertamento, il punto di riferimento è la data di emissione degli atti stessi.
Sugli accertamenti esecutivi, considerata la loro recente entrata in vigore (rispetto alle entrate degli enti territoriali), si applica la sola rottamazione. Ciò vale sia in caso di riscossione coattiva diretta sia in caso di riscossione coattiva affidata a terzi. Sempre se l’accertamento è divenuto esecutivo alla data del 30 giugno ossia se a tale data erano già decorsi i termini di impugnazione dell’atto.
Considerato che la definizione agevolata riguarda i carichi 1° gennaio 2000-30 giugno 2022.
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