Come anticipato qualche giorno fa una delle principali novità introdotte dal collegato fiscale alla legge di bilancio 2018 (Dl 148/2017) è la rottamazione bis, ovvero la riproposizione allargata e rivista per il 2017 della definizione agevolata.
La rottamazione bis delle cartelle e degli avvisi entra quindi nel vivo, con la pubblicazione del portale dell’Agenzia delle Entrate dei modelli per aderire (modello DA-2017 e modello DA-R) e delle istruzioni operative.
Rottamazione bis, ecco come funziona
Possono aderire alla rottamazione bis delle cartelle 3 topologie distinte di contribuenti:
- i soggetti ai quali era stata respinta l’adesione alla definizione agevolata 2016, perché non erano in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016;
- i contribuenti che hanno ricevuto cartelle e avvisi fino a settembre 2017;
- potranno inoltre essere riammessi i soggetti che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle 2016, ma poi hanno saltato uno o entrambi i pagamenti con scadenza 31 luglio e 2 ottobre 2017;
Riammissione alla rottamazione delle cartelle 2016
Partiamo con l’ultimo caso in elenco, ovvero i contribuenti ammessi alla prima rottamazione, ma non in regola con i pagamenti rateali.
I questo caso i contribuenti possono essere riammessi alla definizione agevolata 2016, mettendosi in regola con i pagamenti entro il prossimo 30 novembre. In questo caso non si parla quindi di nuova adesione alla rottamazione bis, ma di una riammissione alla precedente rottamazione 2016.
Per essere riammessi alla rottamazione delle cartelle 2016 non si dovrà presentare alcun modello all’Agenzia, ma basterà pagare gli importi dovuti senza nessuna maggiorazione.
Rottamazione bis, o rottamazione delle cartelle 2017
Il secondo caso in elenco può essere denominato a tutti gli effetti rottamazione bis. Possono aderire a questa nuova adesione agevolata tutti i contribuenti, per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Chi aderisce alla rottamazione bis dovrà quindi pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, così come previsto dalla vecchia rottamazione.
Per aderire si dovrà presentare entro il prossimo 15 maggio 2018, la richiesta di adesione presentando il modello DA-2017 disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it o presso gli sportelli
dell’Agenzia.
Il modello DA-2017 potrà essere presentato direttamente presso uno sportello di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure inviato tramite PEC.
Entro la successiva data del 30 giugno 2018 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione con l’importo da versare ed i bollettini di pagamento.
I pagamenti possono avvenire:
- in unica soluzione entro luglio 2018;
- a rate, fino ad un massimo di 5: luglio, settembre, ottobre e novembre 2018, febbraio 2019.
Da sapere inoltre che entro il 31 marzo 2018 l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una
comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 30 settembre del 2017, per le quali non c’è ancora la cartella di pagamento.
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Rottamazione bis 2017 per i soggetti respinti nella prima adesione agevolata
Il collegato fiscale ha infine introdotto una nuova opportunità di aderire alla definizione agevolata per quei contribuenti a cui era stata respinta la prima pratica di rottamazione 2016, in quanto non in regola con i pagamenti di un precedente piano di rateazione dei debiti alla data del 24 ottobre 2016.
In questo ultimo caso si dovrà presentare domanda di adesione entro il 31 dicembre 2017, tramite modello DA-R e procedere come indicato sopra.
Gli interessati devono quindi versare, entro il 31 maggio 2018, le rate dei vecchi rateizzi non pagate nel 2016. Per la restante parte si procederà come segue: entro il 31 luglio 2018 si dovrà pagare l’ammontare complessivo dovuto per la “rottamazione”. Oppure si potrà pagare il debito con 3 rate di pari importo, con
scadenza settembre, ottobre e novembre 2018.
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