Con la risposta a consulenza giuridica n. 1 del 14 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di requisito dell’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente nell’ambito delle ritenute fiscali negli appalti. Sul punto è stato precisato che non sussistono i presupposti per l’applicazione della disciplina delle ritenute fiscali negli appalti qualora i beni strumentali utilizzati per l’esecuzione dei servizi affidati non siano di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma.
Inoltre, stante il fatto che il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve altresì avvenire “con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”, l’AdE ha precisato che:
- i predetti beni strumentali “saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali”;
- “l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame”.
Ritenute fiscali negli appalti: la norma
L’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni in L. n. 157/2019, ha introdotto al D.Lgs. n. 241/1997 l’art. 17-bis, dal titolo:
- “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.
Tale norma impone ai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.
Ritenute fiscali negli appalti: ambito oggettivo
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i presupposti al ricorrere dei quali si applica l’intera disciplina sono:
- l’affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000. L’affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- i predetti contratti devono essere caratterizzati da: prevalente utilizzo di manodopera; prestazione svolta presso le sedi di attività del committente e utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Inoltre, nel ribadire che il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve altresì avvenire “con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma», ha precisato che:
- i predetti beni strumentali “saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali”;
- “l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame”.
Ritenute fiscali negli appalti: il parere dell’Agenzia delle Entrate
Con il nuovo documento l’Agenzia ha chiarito che qualora i beni strumentali utilizzati per l’esecuzione dei servizi affidati non siano di proprietà del committente, né ad esso riconducibili in qualunque forma, non sussistono i presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997.