Cos’è e come funziona la ritenuta d’acconto? Come si fa il calcolo della ritenuta e chi la deve versare all’erario? Sono solo alcune delle domande che più frequentemente ci capita di ricevere da parte dei nostri lettori e nel nostro lavoro. Partiamo col dire che le somme che concorrono a formare il reddito imponibile ai fini fiscali sono soggette ad una ritenuta IRPEF.
Frequentemente si parla del trattamento delle ritenute fiscali dei lavoratori dipendenti, molto meno delle ritenute operate nei confronti di professionisti e lavoratori autonomi (abituali o occasionali). Le trattenute fiscali che vengono operate in questi casi prendono il nome di ritenute di acconto e consistono in una trattenuta sulla base imponibile che viene direttamente versata all’erario dal sostituto d’imposta.
Ma passiamo a vedere nel dettaglio come funziona questo meccanismo di sostituzione nell’imposizione fiscale.
Ritenuta d’acconto: cos’è e come funziona
La ritenuta d’acconto non è altro che un anticipo sulle “tasse” che chi riceve una fattura di prestazione deve trattenere dal compenso e poi versare all’erario quale sostituto d’imposta.
Sulla base imponibile del compenso viene quindi calcolata una quota, di norma pari al 20% (ma tale percentuale può variare a seconda della prestazione cui si riferisce), corrispondente appunto alla ritenuta che non viene pagata al professionista, ma versata direttamente all’Erario dal sostituto d’imposta. Si tratta quindi di un vero e proprio anticipo sulle imposte totali che il professionista stesso dovrà andare a versare in sede di dichiarazione dei redditi.
Non tutti i compensi sono comunque sottoposti a ritenuta d’acconto, ad esempio i forfettari sono esenti dal calcolo delle ritenute fiscali d’acconto e non dovranno indicarle in fattura (al pari dell’IVA).
Chi è il sostituto d’imposta: definizione e attività
Il sostituto d’imposta è definito dall’art. 64 del D.P.R. 600/1973 come “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso”.
Il sostituto è quindi un soggetto diverso da chi ha prodotto il presupposto d’imposta ed è obbligato per legge a trattenere le somme corrispondenti alle imposte dovute dal sostituito e a versarle, appunto al posto del sostituito, all’Erario.
Il sostituto d’imposta quindi si sostituisce al professionista nel pagamento dell’IRPEF: trattiene una percentuale sul compenso e la versa allo Stato per conto del professionista stesso.
Il Sostituto d’imposta non può mai essere un semplice cittadino, ma dovrà essere persona giuridica o comunque a sua volta titolare di partita IVA.
Come si fa il versamento della ritenuta d’acconto
Il versamento dell’imposta avviene mediante modello F24 utilizzando il codice tributo 1040 nella sezione erario.
Le ritenute 1040 vanno versate dai sostituti d’imposta entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento. Se queste sono pagate in ritardo per qualsiasi ragione si dovrà procedere al ravvedimento operoso.
Certificazione unica ritenute d’acconto
Inoltre, con cadenza annuale, il sostituto deve certificare attraverso il modello “Certificazione Unica” le somme corrisposte e l’ammontare delle ritenute già operate.
Attraverso la totalità di queste certificazioni, per il lavoratore autonomo:
- si determina l’ammontare dei compensi percepiti,
- quanto è già stato versato a titolo di acconto come imposta
- e quindi si procede alla rideterminazione dell’imposta totale e il relativo saldo.
Modello 770
Il sostituto d’imposta che opera ritenute d’acconto è altresì obbligato a presentare il modello 770 che certifica le ritenute d’acconto e le relative date di versamento tramite F24.
Calcolo ritenuta d’acconto: come fare
Come si fa il calcolo della ritenuta d’acconto? Per calcolare le ritenute in primis bisogna conoscere l’aliquota da applicare e la base imponibile su cui fare il calcolo.
L’aliquota maggiormente conosciuta a titolo d’acconto è quella pari al 20% del 100% del compenso (base imponibile), perché normalmente applicata sui compensi derivanti da lavoro autonomo e occasionale.
La stessa percentuale si applica anche a compensi amministratori di condominio e per i redditi per cessione diritti d’autore; mentre ad esempio si applica l’aliquota del 30% sui redditi derivanti dall’utilizzazione delle opere dell’ingegno e di brevetti industriali.
Tabella percentuali ritenuta d’acconto
Dal sito dell’Agenzia delle Entrate riportiamo una tabella riepilogativa dei tipi di prestazione soggetti a ritenuta e le relative percentuali.
Tipo di reddito | Aliquota ritenuta d acconto | Base imponibile |
---|---|---|
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale | 20% ritenuta d’acconto | 100% |
Cessione diritti d’autore da parte dello stesso autore: | ||
|
20% | 75% |
|
20% | 60% |
Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere | 20% | 100% |
Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro | 20% | 100% |
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori | 20% | 100% |
Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti | 30% | 100% |
Compensi per cessione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti | 30% | 100% |
Una volta stabilita la percentuale di ritenuta d’acconto da applicare si passa al calcolo vero e proprio a partire dal compenso pattuito per la prestazione. Quindi si compila la fattura o la ricevuta fiscale con il calcolo della ritenuta ‘acconto da operare.
Come si compila una fattura o una ricevuta fiscale con ritenuta d’acconto?
Una volta effettuata la prestazione lavorativa il professionista o il prestatore occasionale emette la fattura o la ricevuta fiscale per quanto effettuato. Questa deve essere compilata con l’inserimento di alcuni dati fondamentali.
Innanzitutto, deve riportare i dati legati alla ragione sociale del soggetto che sta emettendo la ricevuta e i dati di chi ne ha beneficiato, ad esempio il cliente.
Altri dati da indicare sono inoltre la data e il numero progressivo del documento. Nel corpo della ricevuta si dovrà infine riportare la descrizione della prestazione effettuata. Legata alla prestazione vi è l’indicazione del compenso, lordo, pattuito tra le parti.
A questo punto si dovrà indicare, ed applicare sulla base imponibile, la ritenuta d’acconto del 20%. Questo 20% sarà quindi l’importo che il sostituto d’imposta verserà direttamente all’erario e non al professionista.
Ritenute d’acconto: distinzione fra redditi imponibili e non imponibili
La percentuale delle ritenute d’acconto si applica a tutti i redditi che rientrano nella base imponibile: oltre ai compensi professionali, vi rientrano anche i rimborsi a piè di lista per le spese di viaggio, vitto e alloggio nonché tutte le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente.
Non concorrono invece alla formazione della base imponibile per il calcolo delle ritenute d’acconto:
- i contributi previdenziali e assistenziali;
- la rivalsa del contributo per la cassa dell’ordine professionale (ad esempio, 4% per Consulenti del Lavoro);
- infine le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate.
Cosa succede se il sostituto d’imposta non versa la ritenuta
Come spiegato sopra i sostituti d’imposta che corrispondono redditi soggetti a ritenuta, sono obbligati a trattenerla al momento del pagamento e versarla poi all’Erario. Ma cosa succede se il sostituto d’imposta non effettua i versamenti oppure li versa oltre i termini prestabiliti?
L’omesso versamento ritenute d’acconto comporta per il sostituto l’applicazione di sanzioni amministrative e penali. Mentre per il sostituito, ove vi sia stata la ritenuta, ma senza il relativo versamento, non cambia nulla così come confermato in diverse circostanze anche dalla Cassazione. In tal senso si può dire che non vi è solidarietà fra le parti.
Le sanzioni per il sostituto d’imposta che non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte sono:
- 20% dell’ammontare non trattenuto in caso di versamento parziale
- 30% dell’importo non versato in caso di mancato versamento delle ritenute
L’ipotesi di reato per omesso versamento ritenuta si concretizza al superamento di una determinata soglia (50.000 euro per periodo d’imposta). Se la ritenuta non viene versata alla scadenza e non viene sanato entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi, il sostituto d’imposta verrà punito con la reclusione per un periodo che va da 6 mesi a 2 anni in base all’articolo 10 bis del decreto legislativo 74/2000.
Ravvedimento operoso
Per evitare di incorrere in sanzioni amministrative e penali, è anche possibile regolarizzare spontaneamente le omissioni o i versamenti insufficienti tramite il ravvedimento operoso.