Fanno reddito in busta paga i rimborsi erogati ai lavoratori dipendenti per l’energia elettrica impiegata presso la propria abitazione per la ricarica dell’auto aziendale ad uso promiscuo.
Dunque, rispetto a tale tipo di rimborsi trova piena applicazione il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente stabilito dall’articolo 51 comma 1 del DPR 917/86, Tuir.
Può essere così riassunta la risposta dell’Agenzia delle entrate n° 421 del 25 agosto.
Rimborso ricarica auto elettrica ad uso promiscuo: la risposta dell’Agenzia delle Entrate
La risposta n° 421 prende spunto da apposita istanza di interpello.
In particolare una società ha fatto presente all’Agenzia delle entrate di di disporre di una flotta aziendale di circa 230 autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, con addebito del ”fringe benefit” in busta paga. Si veda l’art.51 comma 4, lett. a del TUIR che fissa un criterio di determinazione forfettario del reddito imputabile al lavoratore dipendente e ascrivibile alla concessione allo stesso di autoveicoli aziendali ad uso promiscuo ossia che il lavoratore può impiegare sia ai fini lavorativi che per esigenza personali o della propria famiglia.
La Società sta rinnovando il parco auto attraverso l’inserimento di automezzi a trazione integralmente elettrica o ibrida, ed intenderebbe riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese per l’energia elettrica sostenute per la ricarica effettuata presso la propria abitazione. Oltre a fornire a proprie spese tutte le infrastrutture di ricarica.
Relativamente al contratto relativo al servizio di energia elettrica, questo «sarà stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto; la società si farà carico dei costi relativi all’eventuale upgrade dei KW richiesti per l’adeguamento dell’utenza domestica all’esigenza di ricarica dell’auto aziendale».
Da qui, la società in parola ha chiesto all’Agenzia delle entrate se detti rimborsi debbano essere assoggettati a tassazione quale reddito di lavoro dipendente o se gli stessi possano essere ricondotti nella categoria di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
Il parere dell’Agenzia delle entrate: i rimborsi per le ricariche dell’auto elettrica fanno reddito
La risposta dell’Agenzia delle entrate non può prescindere dal c.d. principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente.
Principio in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere ”offerti” dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Il sopra citato comma 4 lett. a) riferito all’individuazione del fringe benefit legato all’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale da parte del dipendente, prevede, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro ”valore normale”, un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione (cfr. circolare n. 326 del 1997, paragrafi 2.3.2 e 2.3.2.1).
Il finge benefit tassato in busta paga è più basso per i veicoli meno inquinanti, aumentando, invece, al crescere delle emissioni inquinanti del veicolo “assegnato” al dipendente.
Nella circolare n°326 del 199 è stato chiarito che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l’immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.
Conclusioni
Secondo l’Agenzia delle entrate: l’installazione delle infrastrutture di ricarica (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente.
Per quanto riguarda il consumo di energia, viene evidenziato che lo stesso non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.
Da qui, secondo l’Agenzia delle entrate anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.