Il Ministero del lavoro, ha pubblicato sul proprio sito internet, il rapporto ISEE 2012. Nella pubblicazione, c’è anche una parte dedicata alla proposta di riforma di quello che da tutti viene chiamato “riccometro”; una riforma che, in realtà, non ha potuto perfezionarsi perché prima la Corte Costituzionale ha richiesto che la riforma fosse oggetto di intesa in Conferenza Unificata e poi l’intesa non è stata registrata nella seduta del 24 gennaio scorso, causa opposizione della Regione Lombardia.
Per permettere l’ulteriore corso del provvedimento, il Consiglio dei Ministri deve deliberare in luogo della mancata intesa. Approssimandosi la scadenza elettorale ed essendo comunque necessario un ulteriore parere delle Commissioni parlamentari competenti ai fini dell’adozione, la riforma difficilmente potrà vedere la luce nel corso di questa legislatura.
Che cos’è l’ISEE?
L’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è il sistema di valutazione delle condizioni economiche necessarie per accedere a benefici di carattere sociale. E’ costituito da una componente reddituale (indicatore della situazione reddituale, ISR) e da una componente patrimoniale (indicatore della situazione patrimoniale, ISP) ed è reso confrontabile per famiglie di diversa numerosità e caratteristiche mediante l’uso di una scala di equivalenza (SE).
L’ISR è composto dal reddito complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare e da un reddito nozionale derivante dal patrimonio mobiliare, al netto delle spese per l’affitto (fino a un massimo di 5.164 euro). L’ISP, che entra solo per il 20% nella formazione dell’ISEE, è dato dalla somma del patrimonio immobiliare (considerato al valore ICI) del nucleo familiare, al netto della casa di abitazione se di proprietà (fino a un massimo di 51.646 euro), e del patrimonio mobiliare, al netto di una franchigia di 15.494 euro.
Perchè la riforma
Attraverso il monitoraggio dell’attuale sistema ISEE, si sono evidenziate negli anni svariate problematiche che, hanno reso necessarie le modifiche previste nel DPCM. Le criticità evidenziate sono:
- L’ISEE vigente non tiene conto in modo adeguato di tutte le forme di reddito e di patrimonio.
Ciò determina problemi equitativi e compromette la capacità selettiva dello strumento,
specialmente per le famiglie più povere (secondo i più recenti dati di monitoraggio il 10,4%
delle DSU presentano un ISEE pari a zero). - I controlli sulla veridicità dei dati rilevanti a fini ISEE, tutti autodichiarati, non sono sistematici.
Dai dati di monitoraggio dell’indicatore sembrerebbe emergere una sottodichiarazione sia del
reddito (anche rispetto al reddito Irpef) sia del patrimonio, specialmente mobiliare (oltre l’80%
delle dichiarazioni presenta un patrimonio mobiliare nullo e solo poco più del 5% delle
dichiarazioni presenta un valore superiore alla franchigia di circa 15.500 euro). Ciò comporta
l’indebita fruizione di prestazioni e agevolazioni da parte di alcuni cittadini a scapito di altri
maggiormente bisognosi. - Non è mai stato emanato il decreto attuativo, di cui all’articolo 3, comma 2-ter, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che avrebbe dovuto disciplinare, anche in relazione alle
modalità di contribuzione al costo della prestazione, la definizione del nucleo familiare per
l’accesso a prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone con handicap permanente grave e ad anziani non autosufficienti con l’obiettivo di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito. Ciò
ha creato un crescente contenzioso fra comuni e cittadini che rende urgente l’intervento in
materia, qui disciplinato nell’ambito della differenziazione dell’indicatore per alcune tipologie di
prestazioni prevista dal legislatore con l’art. 5 del D.L. 201/2012.
Vediamo dunque, in sintesi cosa contiene il progetto di riforma dell’ISEE
Il progetto di riforma
Il provvedimento di riforma, nasce in attuazione dell’articolo 5 del cd. “Decreto Salva Italia” e, introduce una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’ ISEE finalizzate ad una definizione dell’ISEE più efficace e più equa nella valutazione della condizione economica delle famiglie.
L’articolo 1 del decreto riporta le definizioni utilizzate nel testo. Si evidenziano, in particolare,
le definizioni di “prestazioni sociali” e di “prestazioni sociali agevolate”,nonchè, definizioni di particolari tipologie di prestazioni agevolate cui si applicano definizioni diverse dell’indicatore: “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria” e “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”.
L’articolo 2, nel fornire la definizione dell’ISEE, rimanda ai diversi articoli del decreto per il calcolo delle sue componenti e delle diverse definizioni dell’indicatore in relazione alla tipologia di prestazione richiesta.
Non viene modificato il metodo di calcolo dell’ISEE; tuttavia, si stabilisce l’uso di modalità di calcolo differenziate dell’indicatore limitatamente alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi e alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.
ISEE corrente
Viene inoltre consentito in particolari circostanze (perdita di lavoro che comporti una significativa riduzione del valore dell’indicatore) di richiedere le prestazioni sulla base di un analogo indicatore, definito “ISEE corrente” (comma 5 art. 2), calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione.
L’articolo 9 introduce la possibilità di calcolare un ISEE “corrente”, riferito cioè ad un periodo di
tempo più ravvicinato (l’ISEE fa riferimento al reddito della dichiarazione dei redditi dell’anno prima che a sua volta si riferisce ai redditi percepiti nell’anno precedente), in caso di variazioni superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa, quali:
- risoluzione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato;
- mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro atipico; cessazione di attività per i lavoratori autonomi (commi 1 e 2).
Poiché questo indicatore consente minori controlli ex ante, al cittadino viene richiesta
documentazione aggiuntiva comprovante la variazione della attività lavorativa e i redditi
successivamente percepiti (comma 6).
Inoltre, dato il carattere derogatorio e straordinario di questo strumento, la validità dell’indicatore corrente è ristretta ai due mesi successivi alla presentazione della richiesta, significando che successivamente a tale periodo non possono essere richieste ulteriori prestazioni,
mentre possono continuare ad essere erogate le prestazioni o i servizi concessi nel periodo di sua validità.
Nucleo familiare
L’art. 3 efinisce il nucleo familiare di riferimento e indica le disposizioni generali per l’identificazione di detto nucleo familiare. Poiché la composizione del nucleo del richiedente può variare
in relazione al tipo di prestazione richiesta, viene meno l’attuale previsione che ciascun soggetto possa appartenere ad un solo nucleo familiare. Per lo stesso motivo il riferimento è al “nucleo familiare del richiedente” anziché al “nucleo familiare di appartenenza”.
Confermato il principio che del nucleo familiare fanno parte i componenti della famiglia anagrafica (comma 1), mentre l’appartenenza al nucleo dei soggetti a carico ai fini IRPEF non conviventi viene ristretta ai soli figli non coniugati e senza prole (comma 5).
L’articolo 4 al comma 1 stabilisce le modalità di calcolo dell’indicatore della situazione reddituale. Il comma 2 specifica i redditi che vanno considerati per ciascun componente il nucleo familiare; il comma3 gli importi che per ciascun individuo possono essere sottratti; il comma 4 considera invece le spese e le franchigie che si possono sottrarre per l’intero nucleo familiare.
L’articolo 5 stabilisce le modalità di calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP). L’indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare (commi 2 e 3), e del patrimonio mobiliare (comma 4).
Le innovazioni riguardano la valorizzazione degli immobili, il trattamento della abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, la data di riferimento per la contabilizzazione del patrimonio mobiliare e la relativa franchigia.
L’articolo 6 stabilisce modalità differenziate di calcolo dell’indicatore nel caso di accesso a prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria da parte di persone adulte.
Viene data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe pertanto fare nucleo a sé (comma 2).
L’articolo 7 stabilisce modalità differenziate di calcolo dell’indicatore nel caso di accesso a prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni. La disposizione riguarda esclusivamente i genitori non coniugati laddove uno dei genitori non sia presente nel nucleo familiare. In questo caso, viene stabilito il principio che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo.
L’articolo 8 stabilisce modalità differenziate di calcolo dell’indicatore nel caso di accesso a prestazioni per il diritto allo studio universitario.
L’articolo 10 stabilisce le caratteristiche e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. Una prima innovazione riguarda la durata di validità della dichiarazione, limitata al 15 gennaio dell’anno successivo alla presentazione, in sostituzione della attuale previsione di una durata annuale.
L’articolo 11 stabilisce le modalità di scambio delle informazioni che alimentano il sistema informativo dell’ISEE tra soggetti incaricati della ricezione della DSU, INPS e l’Anagrafe tributaria, nonché le modalità di controllo della veridicità dei dati medesimi.
L’articolo 13, in riferimento agli istituti che attivano diritti soggettivi – assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegno di maternità, apporta una revisione alle soglie di accesso,
rideterminate in modo da lasciare invariato il numero dei potenziali beneficiari, e annullare i riflessi
attesi sulla finanza pubblica, sulla base delle valutazioni fornite dall’INPS.
L’articolo 14 riporta le disposizioni transitorie e finali. Il comma 1 stabilisce che l’ISEE in base al quale richiedere nuove prestazioni sia rilasciato secondo le modalità del presente decreto a decorrere dal 1gennaio 2013, ovvero, se successiva, alla decorrenza dei 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di approvazione del modello tipo della DSU e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione.
In riferimento agli assegni ai nuclei con almeno tre figli minori, al fine di ridurre, la sovrapposizione nel medesimo periodo tra beneficiari che hanno diritto al beneficio sulla base dei requisiti vigenti ma lo perderebbero con quelli nuovi, e nuovi beneficiari che acquisiscono il diritto sulla base dei requisiti di cui all’articolo 13 riferiti alle nuove modalità di calcolo dell’ISEE, il comma 3 stabilisce che per coloro che abbiano presentato domanda prima dell’entrata in vigore del decreto in oggetto, il mantenimento del beneficio nel semestre successivo richieda la verifica dei requisiti con le nuove modalità.
Il comma 4, con riferimento all’assegno di maternità di base, stabilisce che nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta prima della entrata in vigore del provvedimento in oggetto ma la domanda sia presentata successivamente a tale data, si applichi la nuova soglia di cui al comma 3 dell’articolo 13, anziché, come previsto dalla normativa vigente, la soglia in vigore la momento della nascita del figlio.
Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime,fino alla data di emanazione dei sopra richiamati atti normativi e comunque non oltre i dodici mesi successivi (comma 5).