Riforma IRPEF e busta paga, nuove aliquote e scaglioni Irpef, modifica alla no tax area, detrazioni da lavoro dipendente e per i figli a carico, trattamento integrativo e altro: ecco tutti i chiarimenti nella corposa Circolare 4/2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Chiarimenti specifici sono stati forniti anche in merito all’introduzione dell’assegno unico e universale, all’esenzione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni e al differimento dei termini relativi alle addizionali, regionali e comunali, all’Irpef. Ecco una breve sintesi della Circolare 4/2022 (testo completo PDF disponibile in fondo a questa pagina).
Riforma IRPEF e busta paga, ecco cosa cambia nel corso del 2022
Con la Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, il legislatore ha rivisto le aliquote e gli scaglioni Irpef. I cambiamenti hanno riguardato in positivo il redditi medi fino a 28.000 euro che dal 2022 beneficeranno di una tassazione alleggerita.
Infatti, le nuove aliquote Irpef possono essere di seguito individuate:
- 23% per i redditi fino a15.000 euro (invariata);
- 25 per cento anziché 27 per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro;
- 35 per cento anziché 38 per i redditi oltre 28mila euro e fino a 50mila euro;
- 43% per i redditi sopra i 50mila.
E’ stata eliminata l’aliquota del 41%, applicata ai redditi oltre 55mila euro e fino a 75mila euro.
Le detrazioni per tipologia di redditi, cambiano le no tax area
Cambiano le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e per i redditi ad esso assimilati. Infatti, la nuova detrazione per tipologia di reddito, ex art.13 del TUIR, assorbe anche quella attribuita dall’articolo 2, abrogato, del Dl 3/2020.
Ad esempio, è ampliata da 8.000 euro a 15.000 euro, la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di 1.880 euro.
Ad ogni modo, nella circolare 4, l’Agenzia delle entrate precisa che, il datore di lavoro riconosce le detrazioni:
sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell’anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all’ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d’imposta.
Per i titolari di redditi di pensione, la no tax area ossia la soglia reddituale entro la quale non si paga Irpef è innalzata da 8mila a 8.500 euro. Questo perché la detrazione per tipologia di reddito sale da 1.880 euro a 1.955. Cambia anche la no tax area per altri redditi quali ad esempio redditi di lavoro autonomo o di impresa, anche occasionale. Nello specifico, la no tax area sale da 4.800 a 5.500.
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Il trattamento integrativo
Per quanto riguarda il trattamento integrativo di 1.200 euro annui previsto dall’articolo 1 del Dl 3/2020, è stato abbassato da 28mila a 15mila euro il reddito complessivo oltre il quale il bonus non spetta più.
Tuttavia è previsto un salvagente. Infatti, il bonus spetterà per un importo, comunque non superiore a 1.200 euro, laddove alcune detrazioni specificatamente individuate dalla norma superano l’Irpef dovuta.
In tal modo, è concesso al contribuente con un reddito complessivo compreso tra 15mila e 28mila euro di recuperare quelle detrazioni che perderebbe per incapienza.
L’assegno unico universale
Il D.Lgs 230/2021, ha introdotto il c.d assegno unico universale.
Dal 1° marzo 2022, l’ assegno unico sostituisce: Il Premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’Assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni.
Verrà abrogato anche il Bonus tre figli, mentre rimarranno in vigore la maternità comunale di 1.700 euro e il Bonus nido.
Nel documento di prassi in parola, l’Agenzia delle entrate specifica che in relazione alle detrazioni per figli a carico, occorre procedere con calcoli diversificati delle detrazioni spettanti.
Nello specifico:
- applicando l’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR, nella versione vigente fino al 28 febbraio 2022, per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e
- quello vigente a seguito delle modifiche apportate dal citato d.lgs. n. 230 del 2021 per i successivi dieci mesi del 2022.
Infatti, l’assegno unico sostituisce le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni da marzo in avanti.
Indicazioni per i datori i lavoro
E’ chiaro che tutti questi cambiamenti fin qui analizzati impattano sulla configurazione della busta paga. Con conseguenti adempimenti per i datori di lavoro. Soprattutto in riferimento al trattamento integrativo.
Nella circolare n° 4, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, il trattamento integrativo va riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica. Senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti. Tale trattamento va attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2022. Verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza.
Riforma IRPEF e busta paga, la circolare 4/2022 dell’Agenzia delle Entrate
Alleghiamo infine il testo completo della circolare in oggetto.
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 4 del 18 febbraio 2022 (878,7 KiB, 315 hits)