Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del del decreto legislativo n. 219/2023, lo Statuto del contribuente viene modificato in diverse parti. Ciò, in attuazione della c.d. riforma fiscale. Tra le modifiche più importanti, in vigore dal 18 gennaio, rientrano quelle in materia di autotutela.
Viene fatta una distinzione tra autotutela obbligatoria ed autotutela facoltativa. Dunque in tal modo il legislatore prevede specifici casi in cui il Fisco è tenuto ad annullare l’atto, togliendo quel carattere di discrezionalità che fino a prima della riforma fiscale ha caratterizzato tale istituto.
Ad oggi, infatti, accade spesso che a fronte di un atto palesemente illegittimo il contribuente ne richieda l’annullamento in autotutela all’Amministrazione ma, in caso di inerzia (o ritardo) della stessa, si veda costretto a proporre ricorso giurisdizionale nel termine di legge, onde evitare la definitività dell’atto che potrebbe essere di ostacolo ad un successivo (ad oggi discrezionale) annullamento d’ufficio (si veda la relazione illustrativa del nuovo decreto di riforma fiscale).
L’autotutela obbligatoria
Il nuovo articolo 10-quater dello Statuo del contribuente (L.n212/2000), al comma 1, indica gli specifici casi in cui l’Amministrazione finanziaria procede all’annullamento o alla rinuncia ad atti di imposizione.
Viene previsto che, il Fisco procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:
- errore di persona;
- errore di calcolo;
- errore sull’individuazione del tributo;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
- errore sul presupposto d’imposta;
- mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente
eseguiti; - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
In tutti questi casi, l’annullamento dell’atto è obbligatorio.
Attenzione però, non si procede all’annullamento dell’atto o alla rinuncia laddove: sia intervenuta sentenza passata in giudicato ad essa favorevole; in caso di atti definitivi, decorsi tre mesi dalla definitività per mancata impugnazione.
In tuti queste ipotesi non si procede d’ufficio all’annullamento.
La responsabilità dell’Amministrazione finanziaria dinanzi alla Corte dei Conti, viene limitata alle ipotesi di dolo.
L’autotutela facoltativa
Accanto ai casi di autotutela obbligatoria ne vengono previsti altri di autotutela facoltativa.
Nello specifico, il neo articolo 10-quinquies dello Statuto del contribuente, al comma 1, indica i casi in cui l’esercizio del potere di autotutela non è obbligatorio.
L’Amministrazione finanziaria può comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione.
Dunque, rientrerebbero nelle ipotesi di autotutela facoltativa, ad esempio, le seguenti casistiche: la doppia imposizione, la mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza e la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
Infine, la riforma fiscale prevede anche l‘impugnabilita’ del diniego ovvero del silenzio sull’istanza di autotutela.
Nel complesso, con la riforma fiscale, l’istituto dell’autotutela viene profondamente rivisto