Incentivi per il rientro dei cervelli a maglie larghe nella Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020), al co. 50 amplia l’ambito di applicazione del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori impatriati. In che modo? Ebbene, la misura per il rientro dei cervelli è stata estesa:
- anche ai lavoratori già iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), che sono ritornati in Italia prima del 2020;
- e che, al 31 dicembre 2019, risultano beneficiari del regime di favore ordinario i quali, altrimenti, sarebbero stati esclusi.
Tuttavia, la norma prevede delle condizioni minime d’accesso al regime agevolato, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. Vediamo quindi in dettaglio tutte le novità previste dalla Manovra 2021.
Rientro dei cervelli: la normativa
La normativa sul regime speciale per lavoratori rimpatriati, meglio nota come rientro dei cervelli, è stata introdotta dall’art. 16 del D. Lgs. 147/2015, poi modificata dall’art. 5 del Decreto Crescita (Dl 34/2019).
L’agevolazione fiscale prevede in sostanza che:
“i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato (…), concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare”.
Tale agevolazione si applica al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
- l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Novità Decreto Crescita
Successivamente, il “Decreto Crescita” ha previsto l’estensione per ulteriori 5 anni del beneficio ai:
- soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020;
- lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
- lavoratori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
Incentivi per il rientro dei cervelli
In entrambi i casi, i redditi negli ulteriori 5 periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
Diversamente, per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.
Condizioni e requisiti
Innanzitutto, stabilisce l’art. 1, co. 50 della Legge di Bilancio 2021, l’allungamento a 5 anni esteso dalla manovra ai lavoratori altamente qualificati rientrati prima del 2020, è sottoposto a determinate condizioni. Difatti, il lavoratore:
- deve essere proprietario, o deve esserlo diventato, di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al rientro o nei 12 mesi precedenti;
- ovvero ne deve essere divenuto proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.
In particolare, il regime agevolato previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 è applicabile previo versamento di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia.
Versamento al 10%
Un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. Ciò vale se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
Versamento al 5%
Un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. Ciò vale se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Modalità di esercizio
Infine, si specifica che la definizione delle modalità di esercizio dell’opzione sono demandate ad un futuro provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultimo deve essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione e, dunque, dalla stessa Legge di Bilancio 2021.