L’impresa che intende sfruttare la possibilità offerta dalla Legge di accorciare il periodo di tempo a disposizione del Fisco per l’emissione di un avviso di accertamento, deve necessariamente emettere fattura elettronica o scontrino telematico (documento commerciale) per tutte le operazioni anche laddove per la sua attività non c’è alcun obbligo di certificazione dei corrispettivi o di emissione della fattura.
In sintesi, può essere così riassunta la risposta n° 438 dell’Agenzia delle entrate pubblicata nei giorni scorsi.
La riduzione dei termini di accertamento con i pagamenti tracciati
L’art.3 del D. Lgs 127/2015 riconosce a imprese e professionisti la possibilità di beneficiare di termini di accertamento ridotti da 5 a 3 anni.
A tal fine, è necessario che:
- tutte le operazioni effettuate siano documentate tramite fattura elettronica o tramite scontrino telematico (vedi memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi);
- i pagamenti sia in entrata che in uscita siano effettuati tramite mezzi tracciabili (carte di credito, bancomat, bonifico) se di ammontare superiore a 500 euro.
Agenzia delle Entrate: risposta a interpello n° 438/2022
La risposta n°438 prende spunto da apposita istanza di interpello con la quale un’impresa ha chiesto chiarimenti in merito proprio alla riduzione dei termini di accertamento.
In particolare, l’impresa vende tramite tre canali:
- vendita diretta,
- tramite e-shop del sito proprietario,
- online con intermediazione.
Nel caso di vendite online con intermediazione, il cliente paga sul sito della società intermediatrice con carta di credito e l’intermediatrice accredita sul conto corrente dell’istante l’importo al netto della commissione prevista per la prestazione. Tali ultime operazioni non sono documentate, nè tramite fattura, né tramite scontrino.
Infatti, è utile ricordare che per il commercio elettronico indiretto, valgono le regole previste per le vendite per corrispondenza. Dunque, niente obbligo di emissione della fattura né dello scontrino telematico. Dunque, non vi è neanche obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
A ogni modo, i corrispettivi delle vendite devono essere annotati nel registro dei corrispettivi previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Salvo facoltà dell’impresa di optare per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Detto ciò, l’impresa intende sapere se il pagamento tracciato garantisce la possibilità di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento anche se manca il requisito della documentazione di tutte le operazioni tramite fattura elettronica o scontrino telematico.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Secondo l’Agenzia delle entrate la norma è chiara: fermo restando la tracciabilità dei pagamenti, la riduzione dei termini di accertamento può essere garantita solo laddove:
- l’impresa documenti le vendite e i relativi corrispettivi tramite fattura elettronica via Sdi indicando il codice fiscale del cessionario/committente consumatore, oppure,
- per le operazioni previste dall’articolo 22 decreto Iva, tra cui rientrano anche le cessioni per corrispondenza, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
Rispettate tali condizioni, non rileva che per alcune operazioni l’impresa riceva fatture cartacea oggetto di integrazione/autofatturazione.