Reverse charge edilizia: cos’è e come funziona? Chi sono i soggetti interessati? In quali ambiti possiamo trovarlo? In applicazione del meccanismo del reverse charge (o inversione contabile), gli adempimenti in materia di iva compreso il versamento all’Erario sono effettuati dal committente ossia da colui che richiede il bene o il servizio. Ciò avviene in deroga al meccanismo della c.d rivalsa Iva.
Il meccanismo contabile dell’inversione del carico IVA non riguarda solo gli acquisti di beni intracomunitari o di servizi Extra UE, ma in alcuni casi può estendersi anche agli scambi e alle operazioni nazionali: ecco perché si parla anche di reverse charge interno. Sono soggette all’inversione contabile interna anche le operazioni riconducibili al settore edile e alle prestazioni ad esso connesse.
Ecco i dettagli.
Il reverse charge in edilizia: ambito applicativo
L’applicazione del meccanismo del reverse charge nel campo dell’edilizia riguarda, ex art.17, sesto comma lett a) e a-ter) del DPR 633/72:
- le prestazioni di servizi diversi compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore ( la disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori);·
- le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
Su tale ultimo punto, la legge n° 190/2014, Legge di stabilità 2015, al comma 629, ha esteso l’obbligo di inversione contabile alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici” rispetto all’iniziale previsione che interessava il solo comparto edile.
Nella circolare n° 14/e 2015, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il reverse charge si applica alle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio.
I servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell’appalto, ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera.
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Reverse charge edilizia: esclusioni
Il reverse charge non si applica invece:
- alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione (Reverse charge edilizia appalto);
- alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (c.d. general contractor).
L’inversione contabile non riguarda il rapporto tra appaltatore principale e committente.
Ad ogni modo, il meccanismo in esame ha le finalità di contrastare le frodi Iva nei settori più a rischio e sicuramente quello edile, è considerato uno dei settori a maggior rischio.
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Reverse charge edilizia, Agenzia delle entrate: chiarimenti
Con le circolari n° 14/e 2015 e 37/e 2015, l’Agenzia delle entrate ha fornito una serie di chiarimenti sul reverse charge in edilizia e nei settori ad essa connessi (pulizia, installazione impianti, interventi di completamento edifici ecc).
In tale sede, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:
- sono escluse dal meccanismo in esame le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene;
- per le attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento, il reverse charge si applica solo in caso di subappalto;
- nell’ipotesi di un contratto unico di appalto avente ad oggetto più prestazioni, in parte soggette a reverse charge e in parte no, si applica l’Iva nei modi ordinari.
Circolare 14E del 27 marzo 2015 (434,5 KiB, 593 hits)
Circolare 37E del 22 dicembre 2015 (413,7 KiB, 572 hits)
Reverse charge e forfettario
Particolari indicazioni valgono per i contribuenti in regime forfettario. A tal fine si possono considerare le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n 37/E 2006. Ai tempi, tali indicazioni erano riferite ai contribuenti minimi, in regime di franchigia, art. 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
Da qui:
- il meccanismo del reverse-charge non trova applicazione per le prestazioni rese da soggetti che operano in regime forfettario;
- qualora il contribuente forfettario opera in veste di committente dei servizi soggetti ad obbligo, la fattura è emessa nei suoi confronti in regime di inversione contabile, il forfettario dovrà:
- integrare la fattura con l’IVA
- e versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
A tal fine, si veda anche la circolare n° 10/E 2016 dell’Agenzia delle Entrate.
Circolare 10E del 4 aprile 2016 (686,3 KiB, 504 hits)
Reverse charge e fattura elettronica
L’applicazione del reverse charge interno impatta anche sugli adempimenti in materia di fatturazione elettronica. Nello specifico, salvo quanto detto sopra per i forfettari, in tale situazione:
- il cedente prestatore ha emesso una fattura elettronica (ad esempio TD01 o TD02 o TD24) con uno dei sottocodici di N6 (N 6.3 e N 6.7) ossia operazione in applicazione dell’inversione contabile e la norma di riferimento,
- la fattura deve essere integrata dal committente (appaltatore).
L’integrazione comporta che la fattura sia integrata indicando l’aliquota e l’imposta dovuta. L’integrazione può essere effettuata tramite il Sistema di interscambio (SDI) usando il tipo documento TD16. Dal punto di vista operativo, il documento ha come destinatario lo stesso committente.
Il documento integrativo sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell’Agenzia (Fonte guida fatturazione elettronica Agenzia delle entrate).
Le disposizioni fin qui analizzate riguardano le operazioni effettuate tra soggetti business, soggetti passivi d’imposta. ossia nei rapporti B2B.
Naturalmente il reverse charge non trova applicazione nei rapporti con i privati consumatori.
Reverse charge autofattura: come funziona
Nell’inversione contabile dell’IVA tecnicamente la fattura è emessa dal cedente o prestatore senza l’indicazione dell’IVA; l’imposta viene poi rilevata e registrata dall’acquirente mediante l’emissione di un nuovo documento (autofattura). Oppure, nei casi in cui è consentito, con l’annotazione dell’imponibile, dell’aliquota applicata e dell’ammontare dell’imposta sulla fattura ricevuta (fattura integrata).