Reverse charge cos’è, come funziona e quando si applica l’inversione contabile dell’IVA? Qual è la normativa di riferimento? Partiamo dal presupposto che, per effetto di questa operazione, nel compimento di un’operazione tra due soggetti passivi, gli obblighi in materia di Iva sono assolti non dal soggetto che cede il bene o il servizio, ma da colui che acquista tali beni o servizi.
L’IVA inversa per taluni operazioni è operativa anche in ambito nazionale. In tale caso si parla di reverse charge facoltativo, la cui applicazione è demandata alla volontà del singolo stato membro. L’obiettivo è quello di contrastare possibili frodi fiscali in determinati settori economici.
Ecco in chiaro cos’è e cosa c’è da sapere e per quali operazioni deve essere applicato.
IVA: cos’è e come funziona
Le regole ordinarie in materia di Iva prevedono che colui che vende un determinato bene/servizio ad un altro soggetto Iva (quindi anch’essi dotato di partita Iva) rilascia la fattura con l’indicazione dell’imponibile e dell’iva applicata.
Di conseguenza, per il venditore l’iva riscossa con l’operazione di vendita genera un partita a debito nei confronti dello Stato.
Difatti:
- sarà tenuto a versare all’erario l’Iva connessa a quell’operazione di vendita o meglio
- l’Iva sulle vendite sarà scomputata dall’Iva a credito pagata sugli acquisti.
Da qui si determina un saldo che può essere negativo o positivo. L’eventuale saldo a debito dovrà essere versato entro il 16 del mese del mese successivo a quello di riferimento.
Al contrario, in caso di liquidazione trimestrale la liquidazione e il versamento dell’imposta va fatto entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre). Il versamento relativo all’ultimo trimestre va effettuato in sede di conguaglio annuale.
Difatti, con le liquidazioni periodiche Iva, si comunicano, all’Agenzia delle entrate, dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).
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Reverse charge IVA: cos’è, come funziona e quando si applica
Con il meccanismo dell’inversione contabile, gli adempimenti Iva sono posti a carico del cessionario ovvero colui che acquista il bene o il servizio.
In applicazione del “carico inverso”:
- il venditore fattura il bene/servizio venduto senza applicare l’Iva;
- il compratore è tenuto ad integrare la fattura con l’aliquota Iva propria dei beni/servizi acquistati, generando una “auto fattura”.
La fattura va annotata nel registro vendite e nel registro acquisti.
Difatti, per il compratore si configura un’operazione a saldo zero, l’Iva a debito (registro vendite) è compensata dall’Iva a credito (registro acquisti).
Quando si applica il reverse charge
Il meccanismo vale in prima battuta per le operazioni intracomunitarie, art 46 del D.L. 331/1993.
Per le operazioni interne ossia effettuate tra soggetti passivi residenti, l’obbligo di inversione contabile riguarda specifici settori, art 17, DPR 633/1972.
Reverse charge interno
Per le operazioni indicate nell’articolo 199 e 199-bis della Direttiva 2006/112/CE (che disciplina il sistema comune dell’IVA in Europa), l’applicazione dell’inversione contabile può essere adottata facoltativamente:
- dagli Stati membri senza la necessità di un’autorizzazione preventiva,
- essendo sufficiente una semplice comunicazione al Comitato IVA di cui all’articolo 398 della stessa Direttiva.
Difatti, trova così applicazione il meccanismo del reverse charge per le cessioni interne di (art.17 sesto comma DPR 633/1972 lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) :
- telefoni cellulari (apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative), con esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari;
- dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; da questa categoria vanno esclusi i computer quali beni completi e i loro accessori;
- di console da gioco, tablet PC e laptop.
Inoltre, il reverse charge interno opera anche per:
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili (articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE);
- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
Inoltre, l’inversione contabile riguarda anche le prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati. Prestazione svolte con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente. Altresì, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo.
Il reverse charge interno è operativo, salvo proroghe successive, fino al 30 giugno 2022.
Difatti il meccanismo non trova applicazione laddove il rapporto commerciale è di tipo B2C ossia nei confronti del consumatore finale.
Reverse charge forfettari
Il Forfettario che riceve una fattura con applicazione del reverse charge deve integrare la fattura e versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per gli acquisti effettuati in ambito comunitario, vale quanto detto nella circolare n°10/e 2016.
A tal proposito quando gli acquisti intracomunitari effettuati nell’anno solare precedente superano il limite dei 10.000 euro, l’acquisto assume rilevanza in Italia. Secondo le regole ordinarie degli acquisti UE e pertanto il cessionario che applica il regime forfetario deve adempiere ai seguenti obblighi:
- iscrizione al VIES (cfr articolo 35, comma 2, lett. e-bis) del dPR 26 ottobre 1972, n. 633);
- integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza diritto alla detrazione dell’Iva relativa;
- compilazione dei modelli Intrastat.
Laddove non viene superato il limite di 10.000, nessun adempimento deve essere effettuato. L’operazione non si qualifica quale acquisto intracomunitario.
Reverse charge: fattura elettronica
In merito alla compilazione della fatturazione elettronica:
- per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia è tenuto ad adempiere all’esterometro (senza obbligo di F.E);
- per gli acquisti interni in reverse charge, sarà necessario integrare la fattura.
A tal proposito, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n°13/e 2018, ha chiarito che una modalità alternativa all’integrazione della fattura è la predisposizione di un altro documento.
Difatti, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. L’autofattura non deve essere obbligatoriamente inviato al Sistema di Interscambio (S.d.I).
Reverse charge o inversione contabile in edilizia
Diverso è il caso del reverse charge edilizia. L’inversione contabile dell’IVA in edilizia infatti è applicabile:
- alle prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
- alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici.
Autofattura Reverse charge
Nei casi sopradescritti quindi si applica il medesimo meccanismo di IVA inversa descritto sopra.
Tecnicamente quindi la fattura è emessa dal cedente o prestatore senza l’indicazione dell’IVA; l’imposta viene rilevata e registrata dall’acquirente mediante l’emissione di un nuovo documento (autofattura) o, nei casi in cui è consentito, con l’annotazione dell’imponibile, dell’aliquota applicata e dell’ammontare dell’imposta sulla fattura ricevuta (fattura integrata).
In sostanza il fornitore di beni e servizi emette fattura senza IVA e colui che la riceve dovrà riemettere autofattura con IVA per poi versare l’imposta all’erario nei tempi previsti (mensile o trimestrale).