Retribuzioni tardive con tassazione separata: affinché si possa applicare la tassazione separata agli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno successivo a quello di competenza, è necessario che il rinvio nel pagamento derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti. Si applica la tassazione separata anche laddove il rinvio nel pagamento sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti ovvero il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti.
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 406 del 16 giugno scorso.
Tassazione del reddito del lavoratore dipendente: come funziona
La tassazione del reddito del lavoratore dipendente avviene in base al principio di cassa. Dunque, lo stipendio fa reddito nel periodo d’imposta in cui è effettivamente percepito. In tal senso l’art.51 del DPR 917/86, TUIr, in base al quale:
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Difatti si applica un principio di cassa allargato, in considerazione del quale concorrono al reddito dell’anno N anche le somme percepite entro il 12 gennaio dell’anno N+1.
Da qui, per limitare gli effetti negativi derivante dalla combinata applicazione del principio di cassa e degli scaglioni Irpef dal 23 al 43%, l’articolo 17, comma 1, lettera b), del DPR 917/86, TUIR, prevede che: sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cd. cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (cd. situazioni di fatto).
Dunque, le cause che giustificano la tassazione separata per gli emolumenti arretrati sono espressamente individuati dal TUIR.
Retribuzioni tardive con tassazione separata: chiarimenti dal Fisco
Proprio sulla corresponsione di emolumenti arretrati si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 406 del 16 giugno.
La risposta prende spunto da un’istanza di interpello inviata da una Amministrazione Pubblica.
Nello specifico, l’Istante ha fatto presente che con apposito decreto direttoriale adottato nel 2021 ha disposto il pagamento degli emolumenti al personale ispettivo che ha maturato la prestazione nel secondo semestre del 2020.
La procedura che arriva all’emenazione del provvedimento con conseguente tardivo pagamento degli emolumenti, è piuttosto articolata e trova fondamento nelle modalità con le quali si rendono quantificabili e disponibili le risorse nel proprio bilancio. Conformemente alla disciplina recata dall’articolo 14, del D.L. 145/2013. Decreto quest’ultimo
che ha introdotto misure volte a rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le risorse utilizzate dall’istante provengono da riassegnazioni effettuate dal Ministero dell’Economia delle Finanze rispetto ad uno specifico capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Da qui, solo all’esito del processo amministrativo-contabile di accertamento, riassegnazione e trasferimento, l’Istante è in grado di stabilire il quantum delle risorse effettive pervenute a bilancio da destinare al pagamento degli incentivi al personale ispettivo.
Il trasferimento delle somme in capo all’amministrazione istante si conclude solo nell’anno successivo a quello di effettiva competenza.
Una volta ricevute le somme l’Istante, adotta il decreto direttoriale:
- per ripartire, tra i diversi Uffici, le somme trasferite nei limiti delle risorse riassegnate,
- stabilendo la disciplina di dettaglio per il riconoscimento delle misure di incentivazione del personale che svolge tali attività ispettive nel secondo semestre dell’anno precedente.
Attività svolte in condizioni e orari disagiati o con l’utilizzo del mezzo proprio.
Il parere dell’Agenzia delle entrate sulla tassazione separata degli emolumenti
Affinché possa trovare applicazione la tassazione separata è necessario, in primis, che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa.
Inoltre il ritardo nei pagamenti ammette la tassazione separata laddove lo stesso:
- derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti oppure,
- sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
Il ritardo non deve essere fisiologico, rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l’erogazione degli emolumenti.
Di contro, la tassazione separata non può trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono. Oppure qualora la corresponsione in un periodo d’imposta successivo possa considerarsi fisiologica. E’ fisiologica quando è la stessa natura degli emolumenti che giustifica, in assenza di cause giuridiche, il loro pagamento in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di maturazione.
Conclusioni
Secondo l’Agenzia delle entrate qualora ricorra una delle cause giuridiche di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir, non deve essere effettuata alcuna indagine sul perchè del ritardo nella corresponsione delle somme. Non è necessario valutare se il ritardo sia fisiologico o meno. Al contrario, la predetta indagine va sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (cfr. risoluzioni 16 marzo 2004, n. 43/E e 13 dicembre 2017, n. 151/E) e non da cause giuridiche.
In presenza della suddette cause giuridiche trova applicazione la tassazione separata; senza alcuna specifica valutazione.
Nel caso specifico, la causa giuridica è rappresentata dall’emanazione del decreto direttoriale. Decreto con il quale sono assegnate le risorse da ripartire tra i diversi Uffici nonchè individuati i criteri per il il riconoscimento delle misure di incentivazione del personale che svolge attività ispettive. Considerato che il decreto è emanato l’anno successivo a quello cui gli emolumenti incentivanti si riferiscono, gi stessi sono da assoggettare a tassazione separata.