Cosa fare se il registratore telematico non funziona correttamente ossia non permette di inviare i dati degli “scontrini” (ora documento commerciale) al Fisco? Come può essere assolto in tale situazione l’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri? A queste domande ha risposto l’Agenzia delle entrate con l’interpello n° 247/2022.
In realtà una risposta precisa su cosa fare con il registratore telematico fuori servizio poteva essere già colta dalla specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Ecco i dettagli.
Cosa fare in caso di mancato funzionamento del registratore di cassa telematico?
La risposta n° 247/2022 prende spunto da apposita istanza di interpello e spiega cosa fare in caso di malfunzionamento della cassa, ovvero del registratore di cassa telematico.
Nello specifico, una società tenuta a rispettare l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, ha chiesto lumi all’Agenzia delle entrate sul corretto comportamento da adottare nei suoi punti vendita laddove il registratore di cassa sia rotto non funzioni correttamente.
Eventi che possono impedire la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 2, Dlgs n. 127/2015).
L’obiettivo della società è quello di sapere come evitare le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 2-bis; 11, comma 2-quinquies e 12, comma 2, del Dlgs n. 471/1997.
Il parere dell’Agenzia delle entrate: risposta a interpello n°247/2022
In caso di malfunzionamento dell’RT, il primo passo da fare è quello di chiamare un tecnico abilitato. Inoltre, l’Agenzia delle entrate deve essere informata che il registratore è “fuori servizio“. In tal modo, il Fisco ha contezza del fatto che eventuali dati incompleti sono dovuti alla situazione di emergenza. Attenzione, in caso di malfunzionamento non comunicato automaticamente dal Registratore Telematico, l’esercente, o un suo delegato, può comunicare tramite il portale Fatture e Corrispettivi lo stato anomalo del registratore di cassa.
Detto ciò, la predisposizione di apposito registro di emergenza per l’annotazione delle singole operazioni giornaliere rende non obbligatoria:
- la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria ovvero
- la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture.
Dunque, il registro di emergenza permette di sanare il malfunzionamento del registratore di cassa.
In aggiunta a quanto finora analizzato, l’Agenzia delle entrate precisa che:
- la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza;
- qualora siano state rispettate le prescrizioni sopra analizzate, , liquidata in maniera corretta l’imposta – fatte salve specifiche ulteriori violazioni, non trovano applicazione sanzioni alcune.
Registratore di cassa bloccato, cosa fare? Le conclusioni
Laddove nonostante sia stato predisposto il registro di emergenza e l’imposta risulta correttamente liquidata ma il registratore di cassa non sia messo nello stato “fuori servizio”” ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o non veritieri, la sanzione applicabile è sempre quella dell’articolo 11, comma 2- quinquies, del d.lgs. n. 471 del 1997, ossia «euro 100 per ciascuna trasmissione».
Salvo che i dati si discostano da quelli reali per semplice arrotondamento legislativamente consentito o in caso di successivo corretto invio/re-invio entro i dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. In tali ultimi due casi non si applica alcuna sanzione.
Infatti, così come previsto per le fatture elettroniche e analogiche, anche la trasmissione telematica dei dati può avvenire entro i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.