Con l’introduzione del regime forfettario (L. 190/2014 e successive modifiche e integrazioni) i contribuenti hanno visto un’ulteriore opportunità da intraprendere a livello contabile-fiscale per la propria Partita IVA. Il nuovo regime si è unito al già esistente regime ordinario, a sua volta suddiviso in regime ordinario e regime semplificato, che quindi ha perso il proprio ruolo di centralità in riferimento ad imprese e a liberi professionisti.
Quindi sia che si opti per un’attività da libero professionista, in forma societaria o per un’attività iscrivibile in Camera di Commercio come impresa individuale, i regimi fiscali tra cui scegliere sono essenzialmente tre, i quali variano principalmente in base ai requisiti dimensionali del soggetto.
A seconda della forma giuridica del contribuente, però, la scelta del regime fiscale può non essere negoziabile. Per esempio, se si decide di aprire una S.r.l., il regime fiscale obbligatorio è quello ordinario in contabilità ordinaria. Inoltre, il regime forfettario vale solo per le persone fisiche (siano essi liberi professionisti, lavoro autonomo – artigiani e commercianti – imprese individuali).
Analizziamo gli aspetti più importanti del regime ordinario semplificato e del regime forfettario, valutando anche la convenienza di uno piuttosto che dell’altro per la gestione della propria attività.
Regime semplificato: cos’è e quali sono i requisiti di accesso e mantenimento
Il Regime semplificato è un regime fiscale naturale per chi non ha i requisiti per l’accesso al regime forfettario. E’ un regime fiscale opzionale, restando ferma la possibilità di optare per la tenuta della contabilità ordinaria per opzione.
Il requisito d’accesso al regime è legato all’ammontare dei ricavi dell’anno precedente del contribuente. I soggetti interessati sono le società di persone, le ditte individuali, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che abbiano i seguenti requisiti:
- non superano i 700.000 euro di ricavi da cessione di beni (o commercio di beni);
- non superano i 400.000 euro di ricavi da prestazione di servizi.
Chi supera queste cifre sarà quindi naturalmente escluso dall’accesso al regime semplificato, insieme a determinate categorie escluse ex lege:
- società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.r.l.s.) a prescindere dal valore dei ricavi
- enti pubblici e cooperative
- stabili organizzazioni di società con residenza all’estero
- mutue assicurazioni
Il contribuente può esercitare l’opzione e aderire al regime semplificato: può farlo in sede di dichiarazione IVA, pena l’inserimento automatico nel regime fiscale ordinario e perdere dunque il vantaggio di poter tenere una contabilità più snella.
Gestione contabile in regime semplificato: adempimenti e fatturazione
E’ onere del contribuente in regime semplificato di tenere i soli registri IVA, il registro degli incassi (ricavi percepiti) e il registro dei pagamenti (spese sostenute) e i registri dei beni ammortizzabili (libro cespite).
Non si ha obbligo di tenuta del libro giornale e della gestione patrimoniale (attivo e passivo).
Il contribuente è altresì obbligato – per ogni compenso/ordine ricevuto – ad emettere fattura elettronica e ad inviarla allo SdI (Sistema di Interscambio) tramite l’indirizzo PEC o il codice destinatario del soggetto acquirente.
Gestione contabile in regime semplificato: detrazione e deduzione
In regime semplificato è possibile portare in detrazione le spese personali del contribuente nonchè dedurre le spese “inerenti” all’attività, sostenute durante lo svolgimento e a favore della propria attività professionale, quali a titolo esemplificativo PC, stampante, libri, compensi per collaboratori, affitto, ristrutturazione (per l’immobile utilizzato per uso esclusivo professionale). E’ altresì possibile portare in parziale deduzione, secondo determinate %, spese per uso promiscuo.
Si tratta di una differenza importante rispetto al regime forfettario che può essere vantaggiosa per chi sostiene molte spese. Si pensi, ad esempio, a chi acquista la merce che rivende in grandi quantità o chi per esercitare l’attività deve acquistare macchinari o strumentazioni specifiche.
Regime forfettario: un regime agevolato dedicato alle persone fisiche
Il Regime forfettario è un regime fiscale e contabile che si applica esclusivamente alle persone fisiche che non abbiano – nel corso dell’anno – superato una certa soglia di incassi. Nel caso in cui gli incassi non superino infatti la determinata soglia dei 65.000,00 euro annui, si può optare per questo regime agevolato: si applicano, alternativamente, le due aliquote del 5% o del 15% al reddito imponibile al posto dell’IRPEF.
In particolare, l’accesso al regime con l’aliquota del 5% è possibile solo a determinate condizioni (riportate qui di seguito) e può durare solo per 5 anni, al termine dei quali verrà automaticamente applicata l’aliquota del 15%:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni (consecutivi) precedenti all’apertura della Partita IVA, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma familiare o associata;
- la nuova attività non può essere una mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro autonomo o dipendente, escluso il caso in cui questa attività abbia costituito un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione;
- l’attività non può essere la prosecuzione di un’attività esercitata da altro soggetto che ricavava più di 65.000 euro annui.
Leggi anche: Partita Iva in regime forfettario 2022: requisiti e novità riforma fiscale
Requisiti di accesso e mantenimento del regime forfettario
I requisiti per accedere al regime forfettario sono i seguenti e devono essere anche mantenuti – cumulativamente – ai fini della permanenza nello stesso:
- aver percepito nell’anno precedente un eventuale reddito lordo annuo da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quello da lavoro dipendente) non superiore a 30.000,00 euro;
- limite di incassi annui da partita IVA non superiori a 65.000,00 euro;
- non partecipare, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazione o a imprese familiari, ex art. 5 TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi); o controllare direttamente o indirettamente SRL (società a responsabilità limitata) che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con la partita IVA individuale;
- non avere spese relative all’impiego di lavoratori superiore a 20.000,00 euro annui;
- e poi non avvalersi di regimi speciali IVA;
- non aver svolto in prevalenza attività per datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
- non essere residenti nel territorio dello Stato Italiano, con due eccezioni: i) essere residenti in uno Stato membro dell’unione Europea o aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni; ii) produrre nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivo prodotto.
Il regime forfettario è un regime naturale per il contribuente: questo significa che egli non è obbligato ad accedervi e/o a rimanervi – anche se in possesso dei requisiti sopra elencati – potendo optare per il regime ordinario.
Gestione contabile in regime forfettario: fatturazione e adempimenti
Oltre alle agevolazioni previste in relazione alle aliquota applicate, in regime forfettario si è esenti sia da IVA che da ritenuta d’acconto in fattura. Questo significa che – al momento dell’emissione della fattura – non si deve indicare né l’IVA né la ritenuta d’acconto sulla fattura; ma solo l’importo lordo che il cliente pagherà per la prestazione oggetto della fatturazione.
Per quanto riguarda la modalità di fatturazione non vige – almeno per il momento – l’obbligo di fatturazione elettronica per chi si avvale del regime forfettario.
Inoltre, chi svolge attività di e-commerce è esonerato dagli adempimenti connessi alla trasmissione telematica dei corrispettivi, in luogo i) della tenuta del registro dei corrispettivi di vendita (che permette di inserire soltanto l’importo totale di quanto incassato dalle vendite di ogni singolo giorno, al netto dei rimborsi ricevuti) ii) o – se richiesta dal cliente – dell’emissione della fattura cartacea.
Gestione contabile in regime forfettario: detrazione e deduzione
In regime forfettario non è possibile portare in detrazione le spese personali del professionista o sfruttare i vari bonus fiscali previsti attualmente. Parimenti non è possibile dedurre le spese “inerenti” all’attività, sostenute durante lo svolgimento e a favore della propria attività professionale.
L’unica possibilità di deduzione consiste in quella “forfettaria”, appunto, stabilita dal coefficiente di redditività previsto per ciascun codice ATECO.
L’unica possibilità, invece, per portare in detrazione le spese personali (a titolo esemplificativo: spese mediche, interessi del mutuo, spese per ristrutturazioni edilizie…) è quella di avere un reddito ulteriore oltre a quello assoggettato al regime forfettario, ad esempio un reddito da lavoro dipendente, un reddito da locazione di immobile (non sottoposto al regime di cedolare secca), e in generale redditi soggetti ad IRPEF.
Altra possibilità riguarda lo sconto in fattura relativamente ai bonus edilizi.
Regime semplificato o forfettario? Confronto fra i due regimi
Dal regime fiscale dipendono una serie di adempimenti mensili/annuali nonchè una diversa tenuta della contabilità. Inoltre, è opportuno valutare tutti gli aspetti della propria attività: il totale incassato, le spese da sostenere per l’attività e il proprio codice ATECO.
Passiamo in rassegna in pochi passaggi i punti salienti di entrambi i regimi.
- Regime semplificato:
- Obbligo della tenuta dei registri IVA, incassi e pagamenti
- Obbligo dell’applicazione IVA sulle fatture, della fatturazione elettronica, del versamento della ritenuta d’acconto, del pagamento Irap, Irpef, addizionali regionali e comunali
- Possibilità di portare in deduzione e detrazione le proprie spese.
- Regime forfettario
- Esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili
- Esonero dall’applicazione IVA sulle fatture, dalla fatturazione elettronica, dalla ritenuta d’acconto, dal versamento dell’imposta, dall’applicazione Irap, Irpef, addizionali regionali e comunali
- Possibilità per artigiani e commercianti di richiedere una riduzione del 35% sui contributi fissi minimali.
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