Anche i premi di risultato sono considerati redditi da lavoro dipendente e come tali concorrono alla verifica delle cause ostative per l’accesso al regime forfettario.
Le somme percepite dal contribuente quali premi di risultato e quindi tassate con l’aliquota sostitutiva al 10% rilevano nel limite di reddito di lavoro dipendente di euro 30.000, il cui superamento è causa di esclusione dal regime forfettario per imprese e autonomi.
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 398 del 23 settembre.
Regime forfettario 2020
Ai fini dell’accesso e della permanenza al regime forfettario, Legge 190/2014, devono essere rispettati precisi requisiti. Tuttavia al di là dei requisiti richiesti possono essere individuate specifiche cause di esclusione, in presenza delle quali i suddetti requisiti di accesso non devo essere proprio verificati.
La causa di esclusione comporta a monte, l’impossibilità di accedere al regime forfettario.
I requisiti di accesso
Possono accedere al forfait, i contribuenti che nell’anno precedente a quello di applicazione del forfait:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000,
- hanno sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti.
Accanto ai requisiti di accesso sono fissate specificate cause di esclusione.
Leggi anche: Regime forfettario 2020: chiarimenti dell’Agenzia Entrate sui nuovi requisiti
Cause di esclusione dal regime forfettario
Non possono applicare il regime forfettario coloro che:
- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- sono non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.
Ulteriori cause di esclusioni; sono esclusi altresì dal regime forfettario:
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione. Le quali esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
- i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro.
Limite di 30 mila euro di reddito da lavoro dipendente
La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Proprio su tale ultima causa di esclusione è intervenuta l’Agenzia delle entrate, con la risposta n° 398 del 23 settembre.
In particolare è stato chiesto all’Agenzia se i premi di risultato conseguiti dal lavoratore dipendente concorrono alla soglia dei 30.000.
Per meglio intenderci ipotizzando un contribuente che nell’anno precedente all’accesso al forfait si trova nelle seguente situazione:
- redditi da lavoro dipendente pari a 28.000 €;
- premi di produttività € 6.000.
In tale caso il contribuente può accedere al forfetario? Qual è la corretta qualificazione reddituale da dare ai premi di risultato?
I premi di risultato e il regime fiscale forfettario
I premi di risultato possono si distinguono dalla retribuzione ordinaria:
- sono collegati alle performance aziendali o
- di reparto/ufficio
Difatti si tratta di redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente.
I premi di risultato possono essere collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ecc.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Secondo l’Agenzia delle entrate:
- posto che la causa di esclusione relativa alla percezione di redditi da lavoro dipendente(lettera d-ter), comma 57, legge n. 190/2014) richiama espressamente i redditi di lavoro dipendente e ad essi assimilati;
- ai fini della determinazione del limite di 30.000,00 euro,
rilevano anche i premi di risultato conseguiti dal lavoratore dipendente.
Attenzione alla corretta applicazione del regime di cassa allargato.
In applicazione del regime di cassa, i redditi percepiti entro il 12 gennaio dell’anno (N+1) concorreranno alla verifica della soglia di 30.000 dell’anno precedente (N).
Cosa succede se il contribuente forfettario e allo steso tempo dipendente, in corso d’anno si accorge di aver già superato il limite di 30.000 €?
In tale caso il contribuente esce dal forfettario dall’anno successivo.
“il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di cui al comma 54 ovvero si verifica una delle cause ostative previste dal comma 57”.
A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011, non è contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.
Indicazioni ribadite nella circolare, Agenzia delle entrate, n° 9/2019.