La percezione di una pensione di fonte estera rappresenta un elemento che comporta l’impossibilità di svolgere un’attività d’impresa o una professione in regime forfettario? L’Agenzia delle entrate ha dato riscontro a questa domanda con la risposta n° 311/2023.
Nello specifico la situazione oggetto di analisi ha riguardato l’applicazione della causa di esclusione dal regime forfettario per coloro i quali nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Nel caso specifico, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità tra pensione estera oltre la soglia di 30.000 euro, esente dalle imposta in Italia, e il regime forfettario. I dettagli.
Come funziona il regime forfetario: un cenno
In base al comma 54 della Legge n°190/2014, nel 2023, possono accedere al regime forfettario professionisti e imprese che, nell’anno precedente all’accesso al regime di favore:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
- hanno sostenuto spese sostenuto per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.
Rimangono in essere le cause di esclusione già in essere.
Dunque il regime forfettario è escluso per:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente S.R.L. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
- ecc.
Quali regole seguire per regime forfettario e pensione estera
Sono esclusi dal regime forfettario anche coloro i quali nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Proprio su tale causa di esclusione, si è concentrata l’Agenzia delle entrate con la risposta n°311 del 3 maggio.
Il caso analizzato riguardava un cittadino Ue che voleva trasferire la propria residenza fiscale in Italia e svolgere un’attività con la partita iva in regime forfettario.
L’istante ha fatto presente di essere percettore di una pensione di vecchiaia come ex dipendente della Commissione europea, di importo superiore a 30mila euro, esente da tassazione in base all’articolo 12 del Protocollo n. 7 ”Sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea” allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
La pensione di fonte estera è incompatibile con il regime forfettario?
Secondo l’Agenzia delle entrate, considerando la riconducibilità dei redditi da pensione alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del DPR 917/86, TUIR entra pienamente in gioco la suddetta causa di esclusione circa la percezione di redditi da lavoro dipendente.
Da qui, il regime forfettario deve ritenersi escluso per un soggetto che percepisce «una pensione di vecchiaia» astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR] eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia.