Intorno alla possibilità di aderire al regime forfettario, ovvero di aprire una partita Iva e svolgere un’attività in forma autonoma con questa tassazione agevolata, possono sorgere diversi dubbi, soprattutto sui requisiti che il lavoratore deve rispettare.
Prima di aprire una partita Iva con regime fiscale forfettario infatti è necessario che il soggetto interessato si accerti di rientrare nelle casistiche in cui tale possibilità è ammessa. La regola principale prevede l’applicabilità del regime di vantaggio per chi ha ricavi annui inferiori ad 85.000 euro.
Tuttavia ci sono anche altre regole da rispettare e alcune riguardano il lavoro dipendente svolto in precedenza dal contribuente. Vediamo nello specifico di cosa si tratta e l’ultimo intervento in merito dell’Agenzia delle Entrate.
Regime forfettario per ex dipendente: è possibile
Molti dubbi possono essere riscontrati da chi, avendo lavorato come dipendente di un’azienda, intende aprire una partita Iva ma continuare in parte a lavorare con tale azienda, questa volta come autonomo. A chiarire ogni dubbio, specialmente quando l’impresa è estera, è l’Agenzia delle Entrate con la recente risposta ad interpello n.50/2024.
La questione prende in considerazione una lavoratrice che opera come dipendente di un’azienda in uno stato estero, ma che fa parte dell’Unione Europea. In accordo con il datore di lavoro, la lavoratrice ha dichiarato di concludere il rapporto in essere al 31 dicembre 2023, per aprire la partita Iva da gennaio 2024.
La lavoratrice presuppone di lavorare fatturando alla stessa azienda, tuttavia dichiara di operare anche con altri committenti. Tenuto in considerazione che ha guadagnato più di 30.000 euro nel 2023, come dipendente, in questo caso può rientrare nel regime fiscale forfettario?
Il dubbio nasce sia dal fatto che la lavoratrice era dipendente di un’azienda estera con cui continua a lavorare come autonoma, sia dal fatto che ha superato il limite di ricavi previsto come requisito di 30.000 euro. Nonostante queste eventualità, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la lavoratrice può operare con una partita Iva di tipo forfettario. Andiamo a vedere perché.
Regime forfettario per ex dipendente estero
L’Agenzia delle Entrate in questo interpello offre una spiegazione del motivo per cui la lavoratrice può lavorare con partita Iva forfettaria fatturando all’azienda in cui era precedentemente assunta.
Trattandosi di una lavoratrice che fino alla fine dell’anno 2023 è stata residente all’estero, per poi spostarsi in Italia, ha diritto di accesso al regime fiscale di vantaggio perché non si applica il caso di esclusione del proseguimento del lavoro con lo stesso datore.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate aggiunge che anche se la lavoratrice ha effettivamente superato il limite di 30.000 euro di reddito annuo nel 2023, questa causa di esclusione non si applica perché di fatto è cessato il rapporto di lavoro di tipo dipendente.
Tutto ciò è possibile purché la lavoratrice trasferisca effettivamente la propria residenza fiscale in Italia e non la mantenga nel paese estero in cui lavorava come dipendente.
L’Agenzia delle Entrate quindi ammette l’accesso al regime forfettario in questo caso perché il lavoro autonomo non è una prosecuzione di quello svolto come dipendente in precedenza e lo spostamento territoriale lo dimostra.
Ricapitolando, il lavoratore che rientra in Italia da un paese estero UE trasferendo la propria residenza fiscale dal 2024 e concludendo il rapporto di lavoro in essere nel 2023, può aprire una partita Iva con regime forfettario.
Regime forfettario: i requisiti per aderirvi
Vediamo a grandi linee quali sono i requisiti per poter aprire attualmente in Italia una partita Iva con regime fiscale forfettario, che prevede una tassazione vantaggiosa al 15%, senza applicazione di Irpef o Iva, oppure al 5% per i primi cinque anni di attività.
Il primo requisito è di tipo reddituale: il contribuente non deve superare la soglia di ricavi di 85.000 euro, altrimenti è obbligato a passare al regime ordinario. Ma ci sono anche altri requisiti da ricordare, come indicato dall’Agenzia delle Entrate:
- Le spese sostenute durante l’anno per il personale dipendente o per i collaboratori deve essere inferiore a 20.000 euro;
- Essere regolarmente residenti in Italia;
- Non effettuare in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di fabbricati o parti di essi, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- Non essere esercenti di attività di impresa, arti o professioni e partecipare a società di paesone, associazioni professionali o imprese di tipo familiare;
- Non esercitare l’attività in modo prevalente verso datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o ci sono stati nei due anni precedenti (ad eccezione dei periodi di pratica per l’ingresso ad una professione);
- Non aver percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati per una cifra superiore a 30.000 euro, nell’anno precedente, ad eccezione del caso in cui il rapporto di lavoro sia terminato.
In linea generale queste sono le regole per poter accedere al particolare regime di vantaggio. Il contribuente che aderisce a tale regime deve convertirlo all’ordinario se non rispetta tali requisiti oppure se supera la soglia di 85.000 euro di ricavi.
Passare dal regime forfettario a quello ordinario
Va fatto un chiarimento sul passaggio dal regime forfettario a quello ordinario per superamento del limite di ricavi. Si possono infatti presentare due situazioni differenti.
Nel primo caso il lavoratore supera 85.000 euro di ricavi, ma non 100.000. Può passare al regime ordinario a partire dall’anno seguente.
Nel secondo caso il lavoratore supera 85.000 euro di ricavi, ma anche 100.000. In questo caso deve obbligatoriamente passare al regime ordinario in modo immediato.
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