Il regime forfettario rimane in vigore con alcune novità anche nel 2023: difatti, per chi intende aprire la partita iva o vuole proseguire in regime fiscale forfettario per una attività già in essere, varranno i requisiti del 2022, ma con alcune importanti modifiche in arrivo.
In breve questo regime speciale prevede:
- rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili
- consente la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste,
- nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese.
Questo regime rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime inoltre possono accedere i soggetti già in attività.
Aggiornamento: il Consiglio della Unione Europea ha provveduto a pubblicare sulla Gazzetta della UE numero 83 del 22 marzo, la decisione numero 664 del 21 marzo con la quale autorizza l’Italia all’innalzamento della soglia a 85.000 euro di ricavi e compensi per l’esenzione IVA per il regime forfettario.
Ma andiamo con ordine.
Regime forfettario – Flat tax fino a 85.000 euro e altre novità dal 2023
Nella Legge di bilancio 2023, ci sono importanti modifiche anche in materia di regime forfettario che ultimamente in molti chiamano flat tax, da distinguere rispetto alla nuova flat tax incrementale del 15% e a quella del 5% sui premi di produttività fino a 3.000 euro. Dunque, con la Legge di bilancio 2023 si avranno tre flat tax.
Rimanendo sul regime forfettario, ciò che cambia è il limite di ricavi/compensi entro il quale è possibile accedere e permanere nel regime di favore, con adempimenti contabili e dichiarativi semplificati. Infatti, il limite passa da 65.000 euro a 85.000 euro. Attenzione, al superamento della soglia citata, l’uscita dal regime forfettario, potrà avvenire dall’anno successivo a quello di superamento della soglia o subito, dal momento in cui la soglia viene superata, con effetto sulle nuove operazioni di vendita e acquisto poste in essere. Ciò dipenderà di quanto la soglia di 85.000 euro sarà sforata.
Ecco i dettagli.
Regime forfettario 2023, cambia la soglia di ricavi/compensi per accedere al regime
Nella Legge di bilancio 2023, trova posto l’innalzamento della soglia di ricavi/compensi per accedere o rimanere nel regime forfettario. Si passa da 65.000 euro a 85.000 euro. Ciò vale anche per chi è già in regime forfettario e stava con il dubbio di non farcela a rimanere nel limite di 65.000 euro.
Detto ciò, al superamento della soglia di ricavi/compensi fissata a 85.000 euro, si uscirà dal regime forfettario con le seguenti tempistiche:
- dall’anno successivo a quello di superamento del limite, se si sfora la soglia di 85.000 ma non si va oltre 100.000 euro;
- immediatamente in corso d’anno, ossia dal superamento del limite di 85.000 se si va oltre la soglia di 100.000 euro.
In tale ultimo caso, dal momento di superamento della soglia, entreranno in gioco le ordinarie regole Irpef di determinazione del reddito nonché gli adempimenti in materia di Iva.
Regime forfettario, i requisiti di accesso per il 2023
In base al nuovo comma 54 della Legge n°190/2014, nel 2023, potranno accedere al regime forfettario professionisti e imprese che, nell’anno precedente all’accesso al regime di favore:
- hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
- hanno sostenuto spese sostenuto per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.
Rimangono in essere le cause di esclusione già note.
Dunque niente regime forfettario per:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- ecc.
Fattura elettronica obbligatoria per i forfettari dal 1° luglio 2022
Fino al 30 giugno l’obbligo di fatturazione elettronica non opera nei confronti delle partite iva in regime forfetario. Tuttavia, tali contribuenti se decidono di fatturare tutte le operazioni con la fattura elettronica, possono accedere ad un regime premiale. Nello specifico, con un fatturato costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’attività di accertamento del fisco (articolo 43, dPR 600/3), è ridotto di un anno. A tal fine, sono considerate valide anche le fatture elettroniche emesse in ritardo.
Tuttavia dal 2022 l’Italia è stata autorizzata dalla Commissione UE ad applicare il meccanismo della fattura elettronica 2022 anche ai forfettari. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 36/2022 del 30 aprile l’estensione dell’obbligo di e-fattura è ufficiale. Il Governo ha stabilito che dal 1° luglio l’obbligo di fatturazione elettronica sarà esteso anche a chi opera in regime forfettario. Tuttavia ci sarà ancora una prima fase transitoria.
Le sanzioni in caso di mancato adeguamento non scatteranno subito, ma vi sarà un periodo transitorio per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022. Inoltre, rimarranno esclusi dall’obbligo i forfettari con reddito entro i 25mila euro, almeno fino al 2024.
La novità riguarda non solo i contribuenti in regime forfettario ma anche:
- coloro che sono in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
- associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale forfettario.
Regime forfettario: chi può accedere o rimanere fra i forfettari
Nel 2023, può accedere o permanere nel regime forfettario , il contribuente che rispetta i seguenti requisiti:
- monte ricavi/compensi non superiore a 85.000 euro,
- spese non superiori ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori.
Accanto ai requisiti di accesso, sono confermate anche le seguenti cause di esclusione. Nello specifico, non possono accedere al regime forfettario (Fonte portale Agenzia delle entrate), comma 57 della Legge 190/2014:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero
- che controllano direttamente o indirettamente S.R.L. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
Difatti, chi intende aprire la partita iva o vuole proseguire in regime forfettario per l’attività già in essere, dovrà tenere conto dei requisiti già in essere per il 2021.
Ulteriori cause di esclusione dal regime forfettario
Ancora, oltre a quanto detto sopra, non possono accedere al regime forfettario:
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
Passaggio dal regime semplificato al forfettario o viceversa
Chi nel 2022 opera in regime forfettario potrà passare a quello semplificato nel 2023 disattendendo il vincolo triennale. Questo perchè, semplificato e forfettario sono entrambi regimi naturali.
Andando più nello specifico, con risoluzione n. 64/E del 2018, è stato chiarito che:
- l’imprenditore che, pur possedendo i requisiti previsti per l’applicazione del regime forfetario abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973,
- può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio (ex art.3 DPR 442/1997).
Anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18 (registri ai fini Iva).
Secondo l’Agenzia delle entrate si tratta di due regimi naturali dei contribuenti minori.
Dunque, l’assenza di vincoli era stata messa nero su bianco dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n° 64/E 2018. In riferimento alle imprese. Mancava un chiarimento ufficiale per i professionisti. In riferimento ai quali, l’Agenzia delle entrate non si era ancora espresso in un senso o nell’altro.
Tuttavia, di recente, la possibilità di disattendere il vincolo di permanenza triennale è stata confermata anche per i professionisti con la risposta ad interpello n. 909-1960/2021 della Direzione regionale Emilia-Romagna della Agenzia delle Entrate.
Anche per i professionisti vale la regole secondo la quale sia il semplificato che il forfetario sono entrambi regimi naturali. Da qui, il professionista può passare dal semplificato al forfettario o viceversa senza rispettare il vincolo di permanenza triennale.
Difatti, il trattamento di favore previsto per le imprese è esteso anche ai professionisti, in regime semplificato naturale, art.3 DPR 695/96.
Passaggio dal regime ordinario al forfettario
In caso di precedente opzione per il regime ordinario, vale quanto previsto dal sopra citato ex art.1 del DPR 442/1997.
Da qui:
- l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio,
- trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto.
Tuttavia, è consentito il passaggio di regime dall’ordinario verso il forfetario o il semplificato, se si rispettano i requisiti e se il regime di provenienza o quello al quale si vuole accedere sia oggetto di nuove disposizioni normative.
Perdita dei requisiti
Ai sensi del comma 71 della legge n. 190 del 2014, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di cui al comma 54 ovvero si verifica una delle cause ostative previste dal comma 57 della Legge 190/2014.
Ciò non valeva per chi era/è in regime di vantaggio, D.L.98/2011. In tale caso era prevista la cessazione del regime in corso d’anno. Se si superava i limiti compensi/ricavi di oltre il 50%.
Regime forfettario 2023, tassazione
L’aliquota sostitutiva applicata al regime forfettario va a sostituirsi a IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali.
Si tratta di un regime fiscale agevolato in quanto le aliquote non sono quelle normali dell’IRPEF ma si applica un’unica aliquota:
- ridotta al 5% si applica per i primi cinque anni per chi avvia una nuova attività (start up);
- aliquota sostituiva al 15% per tutti gli altri casi.
A differenza degli altri regimi nel forfettario l’imponibile si calcola a forfait, questo semplifica la contabilità e consente di risparmiare sulla tassazione. Ciò significa che non si calcolano le spese sostenute (le cui fatture vanno cmq registrate) e non si calcola infine la liquidazione IVA; l’IVA addebitata nelle fatture di acquisto è semplicemente un costo per il forfettario, e quindi non potrà scaricarla.
Cos’è il regime forfettario
Introdotto dalla Manovra di bilancio per l’anno 2015 (approvata con Legge 23 dicembre 2014 numero 190) e disciplinato dall’articolo 1, commi dal 54 all’89, il regime forfettario opera in favore dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, in possesso di determinati requisiti.
In buona sostanza, grazie al regime forfettario i contribuenti sono destinatari di:
- Semplificazioni ai fini Iva e contabili;
- Una modalità di determinazione forfettaria del reddito che, in deroga alla disciplina ordinaria, contempla l’applicazione di un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste.
Come scritto dall’Agenzia entrate nel focus dedicato (disponibile collegandosi a “agenziaentrate.gov.it – Archivio – Archivio schede adempimento – Schede adempimento 2019 – Agevolazioni – Nuovo regime forfettario agevolato”) il regime forfettario rappresenta “il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione”.
L’istituto in esame, peraltro:
- Si applica tanto ai soggetti che iniziano una nuova attività quanto a chi conduce già un’attività economico – produttiva;
- Non prevede una scadenza legata agli anni di attività o al raggiungimento di una specifica età anagrafica;
- La sua applicazione è subordinata al solo verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Chi sono i soggetti esclusi
Il ricorso al regime forfettario è escluso per coloro che si trovano nelle seguenti situazioni:
- Residenza all’estero, eccezion fatta per chi è residente in uno Stato membro Ue o aderente allo Spazio Economico Europeo e produce in Italia almeno il 75% del reddito complessivo prodotto;
- Effettuazione, esclusiva o prevalente di attività di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili ovvero cessioni intra Ue di mezzi di trasporto nuovi;
- Partecipazione, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone (comprese le società semplici che producono redditi di lavoro o d’impresa), associazioni professionali, società di fatto commerciali, imprese familiari e aziende coniugali;
- Controllo diretto o indiretto di s.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore;
- Accesso ad altri regimi di determinazione forfettaria del reddito, del Patent box, del regime per i lavoratori impatriati, nonché dei regimi speciali Iva (ad esempio quelli per editoria, agenzie di viaggi e turismo, agricoltura e attività connesse, pesca o agriturismo);
- Attività prevalente svolta in favore di un datore di lavoro con cui sono in corso rapporti lavorativi o gli stessi hanno interessato i due anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
- Percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente ed assimilati superiori a 30 mila euro, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato.
Quali sono i requisiti richiesti?
L’accesso al regime forfettario è riservato ai soggetti che:
- Nell’anno di inizio dell’attività (per le nuove realtà);
- Nell’anno precedente quello di adozione del regime forfettario (per le attività già esistenti);
presumono di (o hanno totalizzato):
- Ricavi o compensi non superiori a 65 mila euro (ragguagliati ad anno), limite che la Manovra 2023 (articolo 1, comma 54, Legge 29 dicembre 2022 numero 197) ha elevato ad 85 mila euro;
- Spese non eccedenti i 20 mila euro per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni di lavoro accessorio, titolari di borse di studio, di assegno o sussidio, o di addestramento professionale, utili da partecipazione erogati agli associati che apportano solo lavoro, prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Come si accede al regime forfettario
In caso di nuova attività, per accedere al regime forfettario è necessario indicare, all’interno della dichiarazione di inizio attività, il codice “2” nell’apposita casella del quadro B.
Al contrario, per i contribuenti che svolgono già un’attività d’impresa, arte o professione, essendo il regime forfetario un regime naturale, l’accesso opera senza necessità di trasmettere alcuna comunicazione preventiva o successiva.
Come si calcola il reddito imponibile dei forfettari
Tra le particolarità del regime forfetario figurano le modalità di determinazione del reddito imponibile. Quest’ultimo si ottiene applicando un coefficiente di redditività all’ammontare dei ricavi percepiti.
Il coefficiente varia a seconda dell’attività svolta, identificata secondo la classificazione ATECO, ad esempio:
- Industrie alimentari e delle bevande (ATECO 10, 11), coefficiente di redditività 40%;
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio (ATECO 45 – da 46.2 a 46.9 – da 47.1 a 47.7 – 47.9), coefficiente di redditività 40%;
- Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (ATECO 47.81), coefficiente di redditività 40%;
- Commercio ambulante di altri prodotti (ATECO 47.82 e 47.89), coefficiente di redditività 54%;
- Costruzioni e attività immobiliari (ATECO 41, 42, 43 e 68), coefficiente di redditività 86%;
- Intermediari del commercio (ATECO 46.10), coefficiente di redditività 62%;
- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (ATECO 55 e 56), coefficiente di redditività 40%;
- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (ATECO 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 87, 88), coefficiente di redditività 78%;
- Altre attività economiche (ATECO 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99), coefficiente di redditività 67%.
Per le realtà che esercitano contemporaneamente attività rientranti in codici ATECO differenti, è necessario applicare ai ricavi imputabili a ciascuna di esse il relativo coefficiente di redditività.
Come funziona l’imposta sostitutiva
Una volta individuato il reddito imponibile, su questo si applica, per i primi cinque anni di attività, un’aliquota sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e di Irap pari al 5%.
Trascorsi cinque anni l’imposta passa al 15%.
Per i contribuenti già in attività, l’imposta sostitutiva da applicare corrisponde da subito al 15%.
Quali sono gli adempimenti fiscali richiesti
Il beneficiario del regime forfetario è tenuto a:
- Effettuare le ritenute alla fonte sui soli redditi da lavoro dipendente ed assimilati;
- Presentare (all’Agenzia entrate) e rilasciare (ai percipienti i redditi) le Certificazioni uniche (CU);
- Presentare all’AE il modello 770;
- Presentare la dichiarazione dei redditi;
- Conservare i documenti emessi e ricevuti.
Al contrario, è previsto l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie.
Come si gestisce l’IVA dei forfettari
Nel regime forfettario non è previsto l’addebito dell’Iva a titolo di rivalsa né tantomeno la possibilità di detrarre l’imposta assolta sugli acquisti nazionali e intra Ue.
Pertanto si è esonerati dalla maggior parte degli adempimenti Iva, come l’esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture e dei corrispettivi, nonché dalla presentazione della dichiarazione annuale, della comunicazione dei dati delle liquidazioni e della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Fattura elettronica forfettari: ecco cosa sapere
La Fattura elettronica è obbligatoria anche per i forfettari e minimi dal 1° luglio 2022, anche se non per tutti. Dal 1° luglio infatti la fatturazione tramite SDI è estesa anche alle partite IVA in regime forfettario. Questo nuovo obbligo fa venire meno inoltre il regime premiale riservato proprio a tali contribuenti che fino ad oggi hanno optato per la e-fattura, pur in assenza di uno specifico obbligo. Infatti, il “premio” non troverebbe più giustificazione alcuna nei confronti degli altri contribuenti dato che la fatturazione elettronica non sarebbe più un opzione, ma un obbligo.
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Come detto l’obbligo di fattura elettronica anche per i forfettari è scattato:
- a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000,
- e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.
Le sanzioni in caso di mancato adeguamento sono iniziate dal 1 ottobre 2022. Sono esclusi dall’obbligo i forfettari con reddito entro i 25mila euro, almeno fino al 2024.