Il regime forfettario 2021 non è stato oggetto di modifiche con l’ultima Legge di bilancio, di conseguenza anche per l’anno in corso valgono i requisiti e le cause di esclusione del 2020. Il regime fiscale forfetario è considerato il regime fiscale naturale per le partite iva. Si affianca al regime ordinario e a quello semplificato. Il passaggio dal semplificato all’ordinario o viceversa è sempre ammesso. Anche senza rispettare il vincolo triennale di permanenza.
Questo perchè anche il semplificato è considerato quale regime naturale. Per operare in regime forfettario è necessario avere una soglia ricavi compensi non superiore a 65.000 euro. E’ inoltre necessario non aver sostenuto spese per lavoro di terzi non superiore a 20.000 euro. Requisiti che devono essere verificati nell’anno precedente a quello di accesso al regime di favore.
Per chi apre la partita iva direttamente in regime a forfait, i requisiti devono essere verificati sulla base di una valutazione prospettica. Se il contribuente ritiene di non superare le soglie citate può operare a nel forfettario. Ad ogni modo, se nel corso d’anno vengono meno i requisiti di accesso, l’uscita dal regime avverrà con effetto dall’anno successivo.
Regime forfettario 2021: requisiti di accesso
La Legge di bilancio 2021 non ha modificato i requisiti e le cause di esclusione del regime forfettario. Difatti, anche per il 2021 sono operative le regole valevoli per il 2020. Regole che da ultimo sono state modificate dalla Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020, che ha ripristinato il limite relativo ai compensi pagati al personale o a terzi anche per lavoro accessorio.
Ad oggi, possono accedere al regime forfettario, i contribuenti che:
- oltre a non avere superato il limite di ricavi/compensi di 65.00 euro,
- hanno sostenuto spese non superiori ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori.
Si considerano anche i compensi erogati a soggetti assunti per l’esecuzione di specifici progetti. Comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Cause di esclusione
Oltre ai requisiti di accesso il legislatore ha fissato anche delle cause esclusione. Il riferimento è a quelle condizioni oggettive o soggettive che sono incompatibili con il regime forfettario.
Infatti, non possono accedere al regime forfettario (Fonte portale Agenzia delle entrate), comma 57 della Legge 190/2014:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Ulteriori cause di esclusione dal forfettario
Sono altresì esclusi dal regime a forfait:
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero,
- che controllano direttamente o indirettamente S.R.L. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.
Sul punto 7, non rileva la causa di esclusione laddove il rapporti di lavoro sia cessato nell’anno precedente a quello di accesso al regime.
Percentuali di tassazione regime forfettario
Il reddito di chi opera nel regime forfettario è determinato applicando al monte ricavi/compensi conseguito nel corso dell’anno un’imposta sostitutiva del 5% (per le nuove attività economiche) o del 15%.
In realtà, l’imposta sostituiva si applica al monte/ricavi compensi:
- abbattuto a secondo delle percentuali previste dal legislatore in base al codice ATECO dell’attività svolta e
- ulteriormente ridotto dei contributi previdenziali obbligatori per legge (oneri deducibili).
I forfettari non sono soggetti agli Indici di affidabilità fiscale (ISA).
Ad esempio, ipotizziamo che un avvocato in regime forfetario, nel 2020, ha conseguito compensi pari a 45.000 euro e pagato contributi previdenziali per € 7.000. Il reddito da tassare sarà pari a: 45.000*78%(indice di redditività)= 35.100- 7.000 (contributi previdenziali)= € 28.100.
Attenzione: sui compensi percepiti, il forfettario non subisce alcuna ritenuta d’acconto. Nè la applica alle fatture pagate a terzi. Tuttavia, il forfettario è sostituto d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. Per tali redditi applica la ritenuta Irpef e la versa allo Stato.
I contributi previdenziali in eccesso
Può accadere che i contributi previdenziali eccedano il reddito forfettario. In tali casi, la parte in eccesso può essere utilizzata a scomputo del reddito complessivo. Per intenderci, riprendendo l’esempio precedente, se l’avvocato ha anche altri redditi, magari da locazione, se non ha optato per la cedolare secca, potrà scompare dal reddito di locazione i contributi previdenziali in eccesso.
Inoltre,
l’eventuale eccedenza dei contributi previdenziali e assistenziali versati da un contribuente che applica il regime forfetario e che sia fiscalmente a carico può essere dedotta, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del TUIR, dai familiari indicati nell’articolo 433 del codice civile (Circolare 10/E 2016).
Ad ogni modo, le tasse sono pagate alle stesse scadenze previste per l’irpef ossia saldo e 1° acconto entro il 30 giugno e 2° acconto entro il 30 novembre. A dire il vero, ogni anno il MEF interviene con proroghe delle scadenze di versamento. Alcune delle quali adottate proprio all’ultimo minuto.
Adempimenti contabili e dichiarativi
Operare in regime forfettario significa non avere alcun adempimento in materia di Iva. Almeno per quanto riguarda le operazioni poste in essere tra soggetti residenti in Italia. Infatti chi opera nel regime forfettario:
- non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né possono detrarre l’imposta assolta sugli acquisti;
- sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti.
I contributi forfettari devono rispettare gli obblighi di memorizzazione giornaliera e trasmissione telematica dei corrispettivi. Per le operazioni soggette ad obbligo di certificazione fiscale, DPR 696/1996. Tuttavia, emettendo fattura cartacea (elettronica se si vuole) per tutte le operazioni effettuate (sempre quelle per le quali vi è obbligo di certificazione) il forfettario può anche non dotarsi di registratore telematico.
Tuttavia tutto dipende dalla mole delle operazioni al dettaglio (ex art.22 del DPR 663/1972) che sono concluse durante l’anno. Ad ogni modo, se sono poche si può sempre ricorrere alla procedura “documento commerciale on line”.
I forfettari sono però tenuti a:
- numerare e conservare le fatture e le bollette doganali;
- emettere fattura elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Si pensi all’avvocato in regime a forfait che fattura una prestazione rientrante nel c.d “gratuito patrocinio”.
Sulla base della ricostruzione fatta finora, non ci sono novità sui requisiti di accesso e sulle cause di esclusione dal regime forfettario 2021.