La Legge di bilancio 2020 è intervenuta sul regime forfettario prevedendo nuovi requisiti di accesso e cause di esclusione. In particolare possono accedere al forfettario i contribuenti che, oltre a non avere superato il limite dei 65.000 euro, hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori. Inoltre, sono esclusi dall’applicazione del regime fiscale agevolato, i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione numero 7 del 11 febbraio 2020 (allegata a fondo pagina) con gli attesi chiarimenti, sull’effettiva efficacia temporale delle disposizioni citate per i forfettari 2020.
Il regime forfettario: cos’è e come funziona
Il regime forfettario è il regime natura per i contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa arte o professione; il reddito conseguito dal contribuente che opera con il regime agevolato è determinato applicando al monte ricavi/compensi conseguito nel corso dell’anno delle percentuali di reddittività individuate dal legislatore a seconda della tipologia di attività svolta. Ad esempio per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi la percentuale di redditività è pari al 78%.
Al reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva del 15%; per le imprese in fase di start-up, al ricorrere di determinate condizioni è prevista un’imposta sostitutiva al 5%.
Il regime forfetario si applica sia ai soggetti già in attività sia a coloro che intraprendono una nuova attività e non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare soglia anagrafica.
Precedenti requisiti d’accesso al regime forfettario
Con l’intervento della Legge di bilancio 2019 il legislatore aveva introdotto un unico requisito d’accesso al regime forfettario; in particolare, per il 2019, potevano accedere al regime agevolato i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni se nell’anno precedente avevano conseguito ricavi ovvero percepito compensi non superiori a euro 65.000. Non erano previsti ulteriori requisiti d’accesso, fermo restando le cause di esclusione all’applicazione del regime.
La Legge di bilancio 2019, ha introdotto una soglia unica di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65.000 euro, indipendentemente dall’attività esercitata.
Il limite di ricavi/compensi di 65.000 euro va verificato, con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario.
Regime forfettario 2020: i nuovi requisiti d’accesso
La Legge di bilancio 2020 è intervenuta sul regime forfettario rivedendo i requisiti d’accesso e riproponendo una vecchia causa di esclusione all’applicazione del regime.
In particolare, si reintroduce come condizione per l’accesso al regime forfettario il rispetto del limite alle spese per il personale e per il lavoro accessorio.
Come da dossier ufficiale della Legge di bilancio 2020, pertanto potranno accedere al regime agevolato forfettario i contribuenti che
- non hanno superato il limite dei 65.000 euro;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari. Nel reintrodurre il limite di spesa, la norma in commento lo eleva quindi da 5.000 a 20.000 euro;
- nel 2019 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, minori di 30.000 euro.
Cause di esclusione dal regime forfettario 2020
La Legge di bilancio 2020 come anticipato sopra, interviene altresì sulle cause di esclusione dall’applicazione del regime forfettario; si ripristina l’esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nel 2019 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre i 30.000 euro. La verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Pertanto sono esclusi dall’applicazione del regime forfettario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti. Tranne i residenti in uno Stato UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo; questi ultimi devo aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari. Ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta; ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Sono esclusi i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- soggetti che nel 2019 hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, sopra i 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
Forfettari 2020: circolare dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 7/2020 conferma che le nuove regole si applicano già dal 1° gennaio 2020. Il limite delle spese va verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario e di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 hanno superato i limiti non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.
Risoluzione Agenzia Entrate numero 7 del 11-02-2020 (60,7 KiB, 2.414 hits)