L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare numero 10/E del 4 aprile 2016 con la quale fornisce chiarimenti per imprenditori e professionisti che vogliono accedere al regime forfettario 2016 introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15%.
Questo nuovo regime, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2016, è indirizzato ai piccoli contribuenti i quali optando per questo regime agevolato avranno la possibilità di accedere ad una imposta unica, in sostituzione di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap. La nuova imposta ha un’unica aliquota fissa del 15% e si applica sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi.
Oltre a questa agevolazione il piccolo imprenditore o professionista che decide di optare per il regime forfettario 2016 (o forfetario 2016), avrà altre agevolazioni quali:
- per le nuove attività a determinate caratteristiche l’aliquota sarà del 5% anzichè il 15% per i primi 5 anni di attività;
- esclusione dagli studi di settore;
- semplificazioni in campo IVA: che opta per il regime forfettario infatti non addebita l’Iva in rivalsa né esercita il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni; in sintesi l’IVA nelle fatture ricevute fa parte del costo totale, mentre nelle fatture emesse l’IVA non sarà proprio applicata.
- esonero dalle comunicazioni dello spesometro e dei dati black list;
- non subiscono ritenute d’acconto e esonero dall’applicazione della stessa;
- esonero dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
Come accedere al regime forfettario 2016
Dal 2015 i contribuenti che ne hanno i requisiti, possono accedere al regime forfetario direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o
professione, accedono al regime forfetario senza dover fare alcuna comunicazione, preventiva o successiva (come la dichiarazione annuale). Se però vogliono fruire anche del regime contributivo agevolato, sono obbligati a inviare la comunicazione telematica all’Inps entro il 28 febbraio di ogni anno.
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La presenza dei requisiti per l’accesso al regime e l’assenza della cause ostative andranno da quest’anno confermate in sede di dichiarazione dei redditi. Nell’ Unico 2016, i contribuenti che hanno optato per questo regime agevolato dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.
I regimi abrogati e il periodo transitorio
Dal 1° gennaio 2015 sono stati abrogati i precedenti regimi agevolati previsti per i contribuenti di minori dimensioni. Per consentire un passaggio graduale alle nuove regole, però, i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio (regime dei minimi al 5%) o il regime delle nuove attività produttive possono applicare le agevolazioni previste per le nuove attività fino alla conclusione del periodo agevolato (per un massimo di cinque anni).
Agenzia delle Entrate, Circolare n. 10 del 4 aprile 2016 (686,3 KiB, 1.022 hits)
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