Come di consueto, l’INPS con la Circolare n. 90 del 17 giugno 2019 ha fornito le istruzioni in merito alle modalità di compilazione del quadro RR del modello Redditi 2019 PF. Tale quadro individua i contributi dovuti per l’anno d’imposta 2018, a cui devono attenersi:
- i soggetti iscritti alle Gestioni Speciali degli “artigiani ed esercenti attività commerciali”;
- i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS (art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995)..
Per quest’anno, i predetti soggetti devono versare:
- entro l’1 luglio 2019 (in quanto il 30 giugno 2019 cade di domenica), il saldo contributivo 2018 e il primo acconto 2019;
- entro il 2 dicembre 2019 (in quanto il 30 novembre 2019 cade di sabato), il secondo acconto contributivo 2019.
Per quanto riguarda gli artigiani ed esercenti attività commerciali, tali scadenze devono essere rispettati esclusivamente per i redditi eccedenti l’imponibile minimo INPS, che per l’anno 2018 è pari a 15.710 euro. Si ricorda che l’importo contributivo dovuto può essere versato anche dopo la data dell’1 luglio 2019, purché vi si provvede entro il 31 luglio 2019, versando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’art.17, co. 2, del Dpr. n. 435/2001.
Redditi 2019 PF, quadro RR: i soggetti interessati
Il quadro RR del modello “Redditi PF 2019” si compone principalmente da due sezioni e contiene:
- i contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (sezione I);
- i contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (sezione II).
In particolare:
- nella “sezione I” rientrano i titolari di imprese artigiane e commerciali ed i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori);
- nella “sezione II” rientrano i soggetti che svolgono attività di cui all’art. 53, co. 1, del TUIR. Sono esclusi dunque i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cd. contributo soggettivo) presso le casse di appartenenza.
Contributi artigiani e commercianti Gestione Separata INPS: quando e come si versano?
Come anticipato, i contributi dovuti per l’anno 2019 sui redditi prodotti lo scorso anno, devono essere versati con il meccanismo degli acconti e saldi (come avviene ad esempio per l’Irpef e l’Irap), entro:
- l’1 luglio 2019, ovvero;
- il 2 dicembre 2019, con la maggiorazione dello 0,40%,
per quanto riguarda il saldo 2018 e primo acconto 2019.
Il secondo acconto 2019 andrà successivamente versato entro il 2 dicembre 2019.
Per il versamento contributivo deve essere utilizzato come sempre il modello F24, ed in particolare i seguenti codici tributo:
- “AP” per gli artigiani;
- “CP” per i commercianti;
- “PXX” per i professioni c.d. “senza cassa”.
Rateizzazione contributi artigiani e commercianti e Gestione Separata INPS
Possono essere rateizzati i contributi degli artigiani e commercianti? La risposta è positiva ma esclusivamente per la quota di reddito che eccede il minimale imponibile.
Per i liberi professionisti, invece, la rateizzazione vale sia sui contributi a saldo 2018 sia sul primo acconto 2019. In questo caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il 2 dicembre 2019, che corrisponde con l’ultimo giorno utile per il versamento del secondo acconto 2018.
Compensazione contributi artigiani e commercianti e Gestione Separata INPS
La compensazione di eventuali somme versate in misura maggiore, possono essere compensate nel modello F24 solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta.
Pertanto:
- i liberi professionisti che intendono portare in compensazione gli importi a credito risultanti nel rigo RR8, colonna 4, del quadro RR, devono indicare il 2018 come periodo di riferimento nel modello F24 e l’importo che s’intende modificare. Se non intendono compensare l’importo contributivo possono chiederlo a rimborso con un’istanza da presentare all’INPS in maniera telematica;
- per gli artigiani e commercianti, invece, l’importo da compensare è contenuto nella sezione I, colonne 19 o 33 del quadro RR, indicando come periodo di riferimento il 2018 nel modello F24 e l’importo che si intende compensare.
Circolare numero 90 del 17-06-2019
Alleghiamo la Circolare in oggetto.
Circolare INPS numero 90 del 17-06-2019 (119,2 KiB, 559 hits)