La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, in deroga all’ordinario ravvedimento operoso ha introdotto un c.d. ravvedimento speciale.
Fino al 31 maggio è possibile usufruire di questo ravvedimento per le violazioni riconducibili a dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta 2022. Stessa scadenza per usufruire della riapertura dei termini prevista con riferimento alle dichiarazioni presentate per il 2021 e per gli anni precedenti.
Aggiornamento: l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la circolare n.11/E del 15 maggio con la quale detta le istruzioni sulle novità introdotte dal decreto “Milleproroghe” (Dl n. 2015/2023) e dal decreto “Agevolazioni fiscali” (Dl n. 39/2024).
Vediamo quindi cos’è e come funziona il ravvedimento speciale per regolarizzare violazioni sostanziali.
Ravvedimento speciale, nuova scadenza del 31 maggio 2024
Il decreto “Milleproroghe” ha esteso la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale per le violazioni riguardanti le dichiarazioni correttamente presentate per l’anno fiscale 2022. Questa agevolazione prevede il pagamento di una sanzione ridotta a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi, in un’unica soluzione o a rate.
Per beneficiare di questa opportunità, è necessario versare l’importo totale o la prima rata entro il 31 maggio 2024 e correggere entro la stessa data le irregolarità o omissioni. Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni già contestate al 31 maggio, comprese quelle comunicate in seguito a controllo formale (“36-ter”).
Tuttavia, la ricezione di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) non preclude l’accesso al ravvedimento. In caso di pagamento rateale, sugli importi delle tre rate successive alla prima (scadenze: 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024) si applicano interessi del 2% annuo.
Il decreto “Agevolazioni fiscali” ha riaperto i termini per aderire al ravvedimento speciale per le violazioni relative alle dichiarazioni valide presentate per il periodo d’imposta 2021 e anni precedenti.
La circolare chiarisce che possono sfruttare questa finestra, entro il 31 maggio 2024, sia i contribuenti che non hanno completato la regolarizzazione entro la scadenza originaria (30 settembre 2023) sia coloro che, pur avendola completata, vogliono ora regolarizzare ulteriori violazioni per lo stesso anno o per anni precedenti.
Questa riapertura è valida anche per chi aveva già perfezionato la regolarizzazione ma poi è decaduto dal beneficio della rateazione: possono sanare nuove violazioni, purché diverse da quelle già regolarizzate. La circolare fornisce infine istruzioni su come calcolare gli importi dovuti, sia in caso di pagamento in un’unica soluzione sia in caso di rateazione.
Ravvedimento speciale: come funziona
Entro il 31 maggio 2024 è necessario rimuovere le irregolarità o omissioni e versare le somme dovute.
Per le violazioni relative all’anno 2021 e agli anni precedenti, se si opta per la rateizzazione, entro il 31 maggio 2024 devono essere versate le prime cinque rate, con scadenza rispettivamente il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024. Le restanti tre rate, maggiorate degli interessi del 2% annuo a partire dal 1° giugno 2024, dovranno essere versate entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.
Per quanto riguarda le violazioni relative all’anno 2022, se si sceglie di rateizzare, le scadenze per il pagamento delle tre rate successive alla prima del 31 maggio 2024 rimangono fissate al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024. Anche in questo caso, sono dovuti gli interessi del 2% annuo a partire dal 1° giugno 2024.
Come fare i pagamenti?
Il pagamento del dovuto può essere effettuato anche a rate. Sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura del 2%.
Quali irregolarità sono sanabili?
Sulla base della normativa vigente tramite il ravvedimento speciale è possibile regolarizzare:
- tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso, in relazione ai periodi d’imposta 2022 e precedenti (purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata);
- le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni.
Invece non è possibile regolarizzare:
- le irregolarità emerse dal controllo automatizzato delle dichiarazioni e definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 dell’articolo 1, legge 197/2022, nonché le violazioni di natura formale, regolarizzabili ai sensi dei successivi commi da 166 a 173
- le irregolarità relative agli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all’estero.
La procedura, inoltre, non è utilizzabile per:
- le violazioni già contestate al momento del versamento del dovuto o della prima rata
- l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Quando decade il ravvedimento speciale
Il ravvedimento speciale decade in caso di mancato pagamento delle somme dovute ai fini della misura.
In particolare, l’omesso il carente versamento di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta:
- la decadenza dal beneficio della rateazione e
- l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
Istruzioni Agenzia delle Entrate, Circolare n. 2 del 27/01/2023
Pronte le istruzioni per i contribuenti che intendono beneficiare delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima Legge di Bilancio (legge n. 197/2022) fra cui il ravvedimento operoso speciale qui in oggetto. Con una circolare omnibus (CIRCOLARE N. 2 /E), le Entrate illustrano tutte le possibilità e le modalità per usufruire delle norme agevolative di cui alla pace fiscale 2023.
Circolare n 2 tregua fiscale (792,7 KiB, 2.086 hits)