Il 18 dicembre 2023 era la data di scadenza del versamento del saldo IMU 2023; in realtà la scadenza sarebbe dovuta essere il 16, ma quest’anno cade di sabato e quindi slitta automaticamente al primo giorno utile successive. L’acconto, lo ricordiamo, è stato versato a Giugno.
Ad ogni modo, eventuali omissioni o parziali pagamenti possono essere sanati tramite il ravvedimento operoso. Ecco la guida operativa per sanare le violazioni commesse rispetto alla data di scadenza.
Ravvedimento Saldo IMU 2023: cosa sapere
Entro il 18 dicembre 2023, i contribuenti sono stati chiamati alla cassa per pagare il saldo IMU.
Carenti od omessi versamenti rispetto alla data del 18 dicembre, possono essere oggetto di ravvedimento operoso.
Grazie al ravvedimento operoso, ex art.13 del D.Lgs 472/1997, il contribuente può decidere di sanare eventuali violazioni rispetto al pagamento dell’IMU, di sua spontanea volontà. Senza attendere che il Comune si attivi per i controlli, emettendo un accertamento esecutivo.
Innanzitutto individuiamo la sanzione che deve versare il contribuente.
La sanzione applicata è quella ordinaria del 30%, ex art.13 del D.Lgs 471/1997, ridotta:
- al 15% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni;
- all’1%, per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni.
Alle sanzioni ordinarie fin qui individuate, 30%, 15% e 1%, è possibile applicare delle riduzioni da ravvedimento operoso. A seconda del ritardo con il quale viene effettuato il versamento del tributo, rispetto alla scadenza originaria.
Riepilogando qui gli eventuali ritardi di pagamento rispetto alla scadenza ordinaria l’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone che:
- Il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;
- Ravvedimento operoso agevolato per versamenti entro 90 giorni dalla scadenza
- Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;
- Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
Che tipo di ravvedimento applicare?
Nello specifico, l’omesso o carente versamento della 2° rata/saldo IMU può essere ravveduto, sulla base del periodo di ritardo, tramite:
- ravvedimento sprint, effettuato entro 14 giorni dalla scadenza originaria, in tale caso la sanzione da versare è pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo ( 1/10 dell’1%);
- ravvedimento breve, effettuato tra il 15° e il 30° giorno rispetto alla data ordinaria, la sanzione è pari allo’1,5% (1/10 del 15%);
- ravvedimento medio, per le regolarizzazione avvenute tra il 30° e il 90 gg dalla scadenza, la sanzione è pari all’1,67% (1/9 del 15%);
- ravvedimento lungo, per le regolarizzazione avvenute entro il termine per presentare la dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
Se non è prevista dichiarazione IMU, il versamento in ravvedimento lungo, deve avvenire entro un anno dalla commissione dell’errore.
Con il ravvedimento lungo, la sanzione da versare è pari al 3,75% ossia 1/8 del 30%.
Ravvedimento saldo IMU oltre l’anno
Con il ravvedimento oltre l’anno, alla sanzione del 30%, è possibile applicare le seguenti riduzioni:
- 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore;
- 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni;
- 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ma prima dell’emissione della cartella esattoriale.
Contestualmente vanno versati gli interessi e il tributo dovuto.
Attenzione, la possibilità di ravvedere l’IMU anche dopo un anno dalla violazione, è stata introdotta circa due anni fa. Con l’art.10-bis del D.L. 124/2019. Prima, tale ravvedimento era riservato ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Non è ammesso invece il ravvedimento frazionato.
La possibilità di frazionare il ravvedimento ossia di versare gradualmente e per quote tributi e sanzione spetta solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Dunque. Irpef, Ires, Iva ecc.
Leggi anche: ravvedimento operoso cos’è e come funziona
Esempio ravvedimento operoso IMU
Ipotizziamo che un contribuente ha la residenza separata rispetto a quella della moglie, in due immobili differenti. Tali immobili sono situati in due comuni differenti. I due coniugi hanno applicato l’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale ad entrambi gli immobili. Tale comportamento non è in linea né con quanto previsto dal D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale per l’IMU sulla abitazione principale né con quanto disposto dalla Giurisprudenza con alcune recenti ordinanze della Corte di Cassazione. A tal fine, si vedano le ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020.
Detto ciò, ipotizziamo che il saldo IMU non versato per il 2° immobile sia pari a 400 euro e che il contribuente regolarizzi la sua posizione versando il dovuto antro il 20 gennaio 2022.
A tal fine, pagherà:
- IMU per euro 400;
- sanzione di € 6,68 (400*1,67% ossia 1/9 del 15%);
- zero interessi (tasso 0,01, D.M. 11/12/2020).
Il totale dovuto sarà pari a 406,68 euro.
Come pagare il ravvedimento operoso del saldo IMU
Il versamento avviene in F24 utilizzando il solo codice tributo previsto per l’IMU
- barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso”
- ed indicando l’importo totale comprensivo dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.