Nel corso di Telefisco 2020, l’Agenzia delle entrate è tornata sul ravvedimento frazionato così come recepito dal c.d decreto crescita. L’agenzia delle entrate richiamando l’attuale assetto normativo, ha confermato quindi che è possibile perfezionare un ravvedimento parziale rispetto al quantum dovuto. In tale caso sarà necessario versare, oltre all’imposta dovuta, anche gli interessi e le sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente.
Ecco in chiaro le corrette indicazioni operative da seguire ai fini del perfezionamento operoso, anche frazionato.
Ravvedimento operoso: le riduzioni sanzionatorie applicabili
Gli omessi, carenti o tardivi versamenti possono essere sanati volontariamente dal contribuente prima che l’Agenzia delle entrate emetti un atto di liquidazione o di accertamento; è possibile versare le imposte dovute applicando le sanzioni ordinarie ridotte a secondo del momento in cui interviene il ravvedimento rispetto alla scadenza originaria prevista per il versamento dovuto.
Il mancato versamento di imposte, in line generale, è punito con la sanzione del 30% dell’imposta evasa:
- per i ritardi fino a 14gg si applica la sanzione dell’1%;
- per quelli sanati dal 14° al 90° gg la sanzione è pari al 15%.
Le sanzioni appena individuate possono essere oggetto di riduzione in ravvedimento.
LE PRINCIPALI RIDUZIONI SANZIONATORIE IN RAVVEDIMENTO |
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Tempestività ravvedimento | Riduzione sanzionatoria |
Regolarizzazione entro 30 gg (nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto). | 1/10 del minimo |
Regolarizzazione di errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore e’ stato commesso. | 1/9 del minimo |
IL RAVVEDIMENTO ENTRO 90 GG DELLE IMPOSTE NON VERSATE |
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Ravvedimento sprint (entro 14 gg dall’omissione) | 0,1% dell’imposta evasa (1/10 dell’1%) |
Ravvedimento breve (dal 15° al 30 gg) | 1,5% (1/10 del 15%) |
Ravvedimento intermedio (entro 90gg) | 1,67 % (1/9 del 15%) |
IL RAVVEDIMENTO OLTRE I 90 GG (rispetto alla sanzione del 30%) |
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Regolarizzazione di errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore. | 3,75% dell’imposta non versata (1/8 del 30%) |
Regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore. | 4,29% (1/7 del 30%) |
Regolarizzazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore. | 5% (1/6 del 30%) |
Regolarizzazione post PVC | 6% (1/5 del 30%) |
Leggi anche: Ravvedimento operoso: cos’è, come si calcola e come si paga
Ravvedimento operoso frazionato: il precedente intervento del decreto crescita
Con l’intervento del decreto crescita, Dl 34/ 2019, il legislatore ha ufficializzato a livello normativo quanto già anticipato con la prassi dall’Agenzia delle entrate in materia di ravvedimento frazionato.
Con una norma interpretativa ad efficacia retroattiva è stata confermata la possibilità di ricorrere al ravvedimento anche nei casi di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell’imposta e delle sanzioni e interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento.
Tuttavia, laddove l’imposta sia stata versata in ritardo, con versamento della sanzione e degli interessi in un momento successivo, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l’intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso.
Esempio di ravvedimento frazionato
Ipotizzando un versamento Irpef sanato trascorsi 35 gg dalla scadenza (30 giugno) versando solo l’imposta, con successivo versamento delle sanzioni e degli interessi appena trascorsi i 90 gg dal termine di scadenza del versamento:
- la sanzione applicabile è quella in cui “ricade” l’integrale tardivo versamento (15%)
- gli interessi moratori siano dovuti per il periodo del ritardo (35 gg);
- la riduzione sanzionatoria applicabile sia riferita al momento in cui si perfeziona il ravvedimento (3,75%-1/8 del 30%)
In ipotesi di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, è ammessa la possibilità:
- di ravvedere autonomamente i singoli versamenti,
- oppure di ravvedere il versamento complessivo, applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
Il c.d ravvedimento frazionato trova operatività in riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
Ravvedimento frazionato: i chiarimenti del fisco
Nel corso di Telefisco 2020, l’Agenzia delle entrate ha confermato le precedenti indicazioni di prassi recepite a livello normativo dal decreto crescita; la possibilità di ravvedimento frazionato non significa che, il contribuente operando in tal senso, si mette a riparo da eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle entrate nel tempo intercorrente tra il versamento tardivo delle diverse tranche di imposta o tra l’integrale versamento dell’imposta e il successivo pagamento della sanzione in ravvedimento.
Se in tali periodi temporali l’Agenzia delle entrate notifica un atto di liquidazione o di accertamento, il contribuente che non abbia versato ancora parte di imposta o solo sanzioni e interessi, perde la possibilità di avvalersi del ravvedimento per gli importo residui dovuti.
In termini pratici è ammesso il ravvedimento frazionato ma il contribuente, tra un versamento e l’altro, può essere oggetto di controllo da parte dell’Agenzia delle entrate.
Il ravvedimento frazionato rimesso alla volontà del contribuente non è assimilabile ad una rateazione concessa espressamente dall’Agenzia delle entrate che legittima la definizione integrale della violazione commessa, rateazione non concedibile per le somme da ravvedimento.