L’Agenzia delle entrate con la risposta n° 267 del 21 agosto 2020 ha affrontato il caso del ravvedimento della fatturazione errata e dell’eventuale possibilità di rivalsa e detrazione rispettivamente da parte del cedente e del cessionario.
Ecco in chiaro cosa fare e come funzionano rivalsa e detrazione in caso di ravvedimento operoso per errata fatturazione.
Rettifica della fattura errata con o senza imposta
L’esercente che cede un bene o un servizio deve, se necessario:
- senza limiti temporali,
- rettificare la fattura in precedenza emessa senza IVA, oppure con IVA errata, attraverso
una nota di variazione in aumento (art.26 comma 1 DPR 602/1973).
La rettifica può essere dovuta all’indicazione di una base imponibile inferiore a quella effettiva o all’applicazione di un’aliquota Iva errata. Ancora, perché un’operazione è stata ritenuta esente e non imponibile anche se non vi erano i presupposti.
Da qui può sorgere il dubbio se, emessa la nota di variazione e versate:
- la maggiore imposta,
- le sanzioni e
- gli interessi
sia possibile addebitare all’acquirente l’Iva (diritto di rivalsa) e consentire a quest’ultimo la relativa detrazione.
Diritto alla detrazione Iva: presupposti formali e sostanziali
Il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e di servizi sorge nel momento in cui l’imposta medesima è esigibile.
L’imposta diviene esigibile nel momento di effettuazione dell’operazione, individuo ai sensi dell’art.6 del decreto IVa(DPR 633/1972).
L’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva è subordinato all’esistenza di un duplice requisito, ossia:
- oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione
- anche quello di presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.
La fattura inoltre deve essere annotata necessariamente nel registro iva degli acquisti.
La detrazione può essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Di norma entro il 3o aprile del periodo d’imposta successivo a quello in crisi verificano i citati presupposti.
L’Iva di cui alla fattura annotata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere scomputa dall’Iva riferita al mese/trimestre di effettuazione dell’operazione.
Fanno eccezione, le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno n le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo n+1.
In tale caso, l’Iva dell’operazione anno N sarà detraibile nell’anno N+1 o al massiamo nel termine dichiarazione Iva annuale riferita al medesimo anno.
Ravvedimento operoso errata fatturazione: chiarimenti dell’Agenzia
Con la risoluzione n° 267 del 21 agosto, l’Agenzia delle entrate ha analizzato il caso del ravvedimento della fattura errata e dell’eventuale possibilità di esercitare la rivalsa e detrazione, rispettivamente del cedente e del cessionario.
In particolare l’istante, in ravvedimento operoso, ha sanato alcune cessioni rilevanti ai fini Iva, effettuate nel 2019.
- ha versato nel corso 2020 l’imposta a suo tempo non addebitata in fattura,
- con relative sanzioni e interessi, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997).
Le sanzioni sono quelle individuate dall’art.6 del D.lgs 471/1997.
Detto ciò, l’stante intendeva sapere se:
- il diritto di rivalsa dell’Iva nei confronti del cessionario sussiste anche in caso di rettifica operata tramite ravvedimento operoso,
- il diritto di rivalsa, in caso di ravvedimento, sorge al momento del pagamento dell’imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi,
- il cessionario (senza identificazione Iva in Italia) per acquisire il diritto alla detrazione deve registrarsi ai fini Iva in Italia tramite la nomina di un rappresentante fiscale prima della rivalsa operata dall’istante.
Di seguito le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate.
Rivalsa in seguito a ravvedimento operoso fatturazione errata
Il cedente deve, senza limiti temporali, rettificare la fattura in precedenza emessa senza IVA, oppure con IVA errata, attraverso una nota di variazione in aumento, esercitando la rivalsa nei confronti del cessionario/committente.
Addebitando dunque l’Iva all’acquirente/committente.
In particolare, l’istante deve:
- emettere le note di variazione in aumento dell’Iva secondo le disposizione del citato art.26 ed esercitare, ove le condizioni lo permettano, la rivalsa nei confronti del cessionario;
- integrare, se già presentata, la dichiarazione annuale relativa al 2019;
- versare la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni ravvedute.
Esercizio della detrazione
L’Agenzia delle entrate sulla base dell’orientamento della Corte di Giustizia UE rietine che:
- al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto,
- una nota di variazione in aumento,
non può essere precluso il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitatagli.
Difatti, in assenza di elementi di frode, il cessionario può esercitare il diritto alla detrazione delle maggiore IVA addebitata dal cedente mediante la nota di variazione in aumento.
Da quando decorre il termine per l’esercizio della detrazione?
Il dies a quo per l’esercizio del diritto alla detrazione:
- deve individuarsi nel momento di emissione della nota di variazione da parte del cedente, e
- può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (articolo 19, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972).
Alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria rettificata.
Nel caso di specie, per esercitare il diritto alla detrazione il cessionario, società senza identificazione ai fini IVA in Italia , deve nominare un rappresentante fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Il cessionario può nominare il rappresentante fiscale successivamente la regolarizzazione dell’operazione originaria da parte dell’istante. Purché, il soggetto non residente non fosse già obbligato ad indentificarsi.