Con la circolare n° 52/2023, l’INPS, come ogni anno si è soffermata sulla compilazione del quadro RR del modello Redditi; quest’anno le indicazioni operative riguardano la compilazione del modello Redditi 2023, periodo d’imposta 2022. Grazie alla compilazione del quadro RR, il contribuente, in primis, imprese, artigiani e professionisti senza cassa vanno ad individuare i contributi da versare all’INPS.
Per la prima volta si registra una precisa indicazione operativa per quanto riguarda i lavoratori impatriati per i quali finora c’era il dubbio se il reddito abbattuto valido ai fini fiscali rilevasse anche ai fini contributivi o se gli obblighi contribuivi andassero assolti sulla base del reddito complessivo senza applicare l’agevolazione.
Detto ciò, vediamo nello specifico quali sono le indicazioni fornite dall’INPS in merito alla compilazione del quadro RR.
Come compilare il Quadro RR modello Redditi 2023
Come spiega l’INPS nella citata Circolare 52/2023 per quanto riguarda le imprese, il reddito di riferimento sul quale calcolare i contributi previdenziali, deve essere assunto al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno oggetto di dichiarazione.
Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni artigiani/commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Tenendo conto che le partecipazioni a società a titolo di capitale ossia senza prestare alcuna attività lavorativa, non concorrono al reddito oggetto di contribuzione (vedi circolare n. 84 del 10 giugno 2021, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali).
Tramite il quadro RR, artigiani e commercianti in regime forfettario confermano l’applicazione delle riduzione contributiva a loro riservata, su opzione, dalla Legge 190/2014. Legge di bilancio 2015.
Professionisti iscritti alla gestione separata
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta, è rappresentata da tutti i redditi di lavoro autonomo dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario”.
I contributi dovuti devono essere calcolati sui redditi prodotti e indicati nei quadri seguenti:
- Quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, indicato nel comma 1 dell’articolo 53 del TUIR): rigo RE 23 (reddito o perdita delle attività professionali e artistiche) o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24;
- Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo. Si ricorda che sono interessati i soggetti individuati nei righi da RH1 a RH4 nella colonna 2 con uno dei seguenti codici: 2 se trattasi di associazioni fra professionisti; 3 se trattasi di società semplici che producono reddito di lavoro autonomo soggetto a contribuzione INPS o 6 nel caso in cui la società semplice partecipata, esercente attività di lavoro autonomo soggetta a contribuzione INPS, abbia attribuito al socio dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l’acquisto della quota di patrimonio. Si ricorda che le società semplici differiscono dalle altre società di persone perché non hanno oggetto commerciale. Ne consegue, quindi, che le stesse non producono reddito di impresa, ma singoli redditi (fondiari, di lavoro autonomo, di capitale e diversi) che vanno determinati secondo le regole proprie di ciascuna categoria (cfr. gli articoli 5 e 6 del TUIR);
- Quadro LM sezione I (reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – articolo 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) se è barrata la casella “autonomo”: rigo LM6 (reddito lordo o perdite) meno LM9 colonna 3 (perdite pregresse);
- Quadro LM sezione II (reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfettario – articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) se è barrata la casella “autonomo”.
Le indicazioni per i lavoratori impatriati
Particolare importanza riveste l’intervento dell’INPS in merito ai lavoratori impatriati.
Questo il passaggio degno di nota della circolare:
Nel caso in cui nei quadri RF e RG sia stata barrata la casella “Impatriati – art. 16 D. Lgs. 147/2015”, la base imponibile è la stessa individuata ai fini IRPEF.
Ciò sta a significare che trova piena applicazione l’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali come da D.Lgs 314/1997.
Più precisamente il reddito abbattuto (detassazione al 70 o al 90%) dovrà essere considerato quale base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti all’INPS da parte dei lavoratori che beneficiano del regime fiscale riservato ai lavoratori impatriati, ex art. 16 del D.Lgs 147/2015.