Via libera all’adempimento spontaneo per i forfettari, ovvero i contribuenti in regime forfettario che nella dichiarazione dei redditi 2022, periodo d’imposta 2021, hanno omesso di compilare il quadro RS deputato ad accogliere specifici elementi informativi dell’attività d’impresa o professionale svolta. Ad esempio nel quadro RS, l’imprenditore in regime forfettario è tenuto ad indicare l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante.
Ai fini dell’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione ai soggetti interessati sollecitandoli ad adempiere alla compilazione del quadro RS: ricorrendo al ravvedimento operoso e versando una sanzione minima.
Cos’è il quadro RS per i forfettari
Nel quadro RS del modello Redditi (righi da RS375 a RS381) i contribuenti in regime forfettario sono tenuti ad indicare gli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma (articolo 1 comma 73, legge n. 190/2014).
Tramite la compilazione del quadro citato, i forfettari informano l’Agenzia delle entrate delle spese sostenute nello svolgimento della propria attività.
Ad esempio, un professionista in regime forfettario è tenuto ad indicare nel quadro RS (rigo RS 381) le spese sostenute nell’anno per:
- i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- i consumi di energia elettrica;
- i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.
Potrebbe accadere che, per svariate ragioni, il contribuente o chi per lui ometta di compilare il quadro RS. In tale caso può scattare una sanzione specifica per la violazione commessa.
Omessa compilazione del Quadro RS, possibile ricorrere all’adempimento spontaneo
Proprio l’omessa compilazione del quadro RS è l’oggetto del provvedimento, prot. n° 325550/2023 del 19 settembre, con il quale l’Agenzia delle entrate ha emanato le regole operative per sanare l’irregolarità con l’adempimento spontaneo (articolo 1, commi da 634 a 636, della richiamata legge di stabilità per il 2015).
A tal fine, l’Agenzia delle entrate invierà ai contribuenti che non hanno compilato il quadro RS una specifica comunicazione.
La comunicazione sarà inviata tramite Pec (in caso di assenza di Pec o di mancato recapito l’invio è effettuato per posta ordinaria) e conterrà le seguenti informazioni:
- codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
- data e protocollo telematico del modello Redditi 2022 Persone Fisiche trasmesso per il periodo di imposta 2021.
A ogni modo, la comunicazione in parola è consultabile anche nel proprio cassetto fiscale.
Cosa fare una volta ricevuta la comunicazione?
Verificata la comunicazione, il contribuente oltre a segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti esclusivamente con le modalità indicate nella comunicazione, può sanare la propria posizione ricorrendo al c. ravvedimento operoso. A tal fine, dovrà presentare una dichiarazione integrativa e versare la sanzione di 250 euro, ridotta a seconda della tempestività con la quale il versamento è effettuato. Ad esempio, si applica la riduzione a 1/8 se il pagamento è effettuato entro un anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione.
Il ravvedimento potrà essere attivato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Segui gli aggiornamenti su Google News!
Segui Lavoro e Diritti su WhatsApp, Facebook, YouTube o via email