Molte scadenze fiscali per il 2022 sono state modificate ovvero sono state oggetto di proroga per via delle ultime novità dal legislatore. Parliamo delle comunicazioni periodiche delle liquidazioni Iva, modelli Intrastat, pagamento del bollo sulle fatture elettroniche, termine di registrazione degli aiuti nel registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA): sono questi alcuni degli adempimenti fiscali che sono oggetto di proroga nel “nuovo decreto semplificazioni” approvato il 15 giugno dal Consiglio dei Ministri.
Il fatto che sia oggetto di proroga il termine per la registrazione degli Aiuti di stato da parte delle Amministrazioni competenti quali Agenzia delle entrate, Inps, Monopoli, ecc., fa presagire che a breve verrà rimandata anche l’autodichiarazione degli Aiuti ricevuti dalle imprese durante la pandemia. Autodichiarazione che in base alle norme attuali, deve essere inviata al Fisco entro il 30 giugno. Infatti, questo adempimento è finalizzato a consentire all’Agenzia delle entrate la registrazione degli aiuti nel RNA.
Prorogato il termine per la registrazione degli aiuti nel RNA, ora l’Agenzia delle entrate potrà rinviare la scadenza per l’invio dell’autodichiarazione degli aiuti ricevuti durante la pandemia.
Scadenze fiscali 2022, modifiche e proroghe nel Dl Semplificazioni
Come detto in premessa sono numerosi gli adempimenti fiscali oggetto di proroga nel “nuovo decreto semplificazioni” approvato in CdM del 15 giugno.
LIPE 2° trimestre e modello Intrastat
Iniziamo con la proroga del termine per la presentazione della comunicazione periodica Iva, LIPE, relativa al 2° trimestre.
In particolare, la scadenza passa dal 16 al 30 settembre. Dunque, i contribuenti avranno due settimane in più per l’adempimento.
Sui modelli Intrastat, il termine di presentazione dei modelli Intrastat slitta dal giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, alla fine del mese successivo al periodo di riferimento.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Prima di analizzare la novità prevista dal decreto semplificazioni, bisogna richiamare le condizioni in base alle quali è possibile rimandare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Di norma, valgono le seguenti scadenze
Termini versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche | |
1° trimestre | 31 maggio |
2° trimestre | 30 settembre |
3° trimestre | 30 novembre |
4° trimestre | 28 febbraio anno N+1 |
Detto ciò, in base alle previsioni di cui all’art.6 del D.M. 16 giugno 2014:
- nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento (vedi tabella sopra);
- qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri puo’ essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (vedi tabella sopra).
Con l’intervento del decreto semplificazioni, ogni riferimento all’importo di 250 euro, viene sostituito con la parola 5.000 euro. Ciò comporterà che l’imprese o i professionisti avranno più tempo per pagare l’imposta di bollo rispetto alle fatture emesse nel 1° e nel 2° trimestre. La soglia per rimandare il pagamento viene difatti innalzata da 250 euro a 5.000 euro.
Attenzione, tale novità si applicherà alle fatture emesse dal 1° gennaio 2023 in avanti.
Registrazione degli aiuti nel registro nazionale RNA
Il decreto semplificazioni proroga i termini per la registrazione degli aiuti di Stato nel registro nazionale RNA.
In riferimento agli aiuti riconosciuti nel 2020, la registrazione da parte delle Amministrazioni competenti (Agenzia delle entrate, Inps, Monopoli, ecc.) avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2022. Ora si passa al 30 giugno 2023.
Nello specifico la proroga riguarda la registrazione degli aiuti:
- non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero
- subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della
presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.
In particolari i termini di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:
- dalla data di entrata del decreto semplificazioni al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
La proroga si applica: alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi del quadro temporaneo sugli aiuti di stato in ambito UE.
Il riferimento specifico è agli aiuti riconosciuti in virtù delle previsioni di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final. Comunicazione recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Proroga anche per l’autodichiarazione per gli aiuti ricevuti durante la pandemia?
Come detto in premessa, il fatto che sia oggetto di proroga il termine per la registrazione degli Aiuti di stato da parte delle Amministrazioni competenti quali Agenzia delle entrate, Inps, Monopoli, ecc., fa presagire che a breve verrà prorogata anche l’autodichiarazione degli Aiuti ricevuti dalle imprese durante la pandemia. Autodichiarazione che in base alle norme attuali, deve essere inviata al Fisco entro il 30 giugno (vedi provvedimento Agenzia delle entrate del 27 aprile scorso).
Adempimento rispetto al quale, il TAR, alla data del 21 giugno, si pronuncerà in merito alla richiesta di annullamento presentata da alcune associazioni dei commercialisti.
Ad ogni modo, questo adempimento è finalizzato a consentire all’Agenzia delle entrate la registrazione degli aiuti nel RNA. Almeno sulla carta. Infatti, molte o quasi tutte le informazioni di cui necessità l’Agenzia delle entrate per registrare gli aiuti nel RNA sono già in suo possesso, visto l’obbligo in capo alle imprese di compilazione del quadro RS del modello Redditi.
Ulteriori proroghe
Il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 è differito dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022.