Anche i contribuenti in regime forfettario rientrano nella proroga dell’acconto delle imposte 2023. La proroga permette alle persone fisiche titolari di partita iva di versare il dovuto non al 30 novembre (normale scadenza), ma nel termine lungo del 16 gennaio 2024 o in rate da gennaio a maggio.
Come ha recentemente chiarito l’Agenzia selle Entrate la proroga si applica anche a chi è di norma tenuto a versare l’acconto in unica soluzione entro fine novembre.
Vediamo nello specifico come i forfettari devono gestire la proroga del versamento degli acconti al 30 novembre.
Proroga secondo acconto per i forfettari
In base a quanto detto in premessa, anche i contribuenti in regime forfettario hanno diritto a versare l’acconto in scadenza il 30 novembre nel termine lungo del 16 gennaio 2024. Detto ciò, è utile riprendere le regole che regolano l’obbligo di versamento dell’acconto.
L’obbligo di versamento scatta laddove l’importo risultante nel quadro LM, rigo LM 42 del modello Redditi, sia superiore a 52 euro. Sul versamento in unica soluzione o in due rate vale quanto detto a chiusura del paragrafo precedente.
Nel caso in cui, il contribuente in regime forfettario chiuderà il periodo d’imposta con una soglia di ricavi/compensi superiore a 85.000 euro, non sarebbe teoricamente tenuto a versare l’acconto come da proroga. Infatti, dal 2024 sarà soggetto all’Irpef e quindi cambia del tutto il presupposto impositivo. Tuttavia, laddove decidesse di pagare gli acconti, per evitare un salasso il prossimo anno, potrà farlo senza problemi.
Tale indicazione dovrebbe riguardare anche il caso del superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno. In questo caso tutto il reddito 2023 sarebbe soggetto a Irpef (si veda la relazione illustrativa della Legge n°197/202, Legge di bilancio 2023).
A ogni modo, gli acconti eventualmente versati a titolo di imposta sostitutiva potranno essere recuperati nel rigo RN38, colonna 4 del modello REDDITI 2024, periodo d’imposta 2023 (salvo variazione numerazione colonne dichiarativi).
Proroga del secondo acconto forfettari con versamento a rate
Per quanto riguarda la proroga con versamento a rate, da gennaio a maggio 2024, in un recente comunicato stampa, Assosoftware ha dichiarato che:
per quanto riguarda il formalismo dei tributi in delega F24, dalle informazioni ufficiose ricevute dall’AdE, sembra che l’indirizzo sia quello di non modificare i dati ora previsti per il versamento della seconda rata di acconto (o unica soluzione), senza quindi l’indicazione del numero di rata.
Sulle rate si pagano gli interessi del 5% (vedi articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Cosa si intende per proroga del secondo acconto
L’art. 5 del DL 145/2023 prevede la proroga del 2° acconto per i contribuenti titolari di partita iva.
In particolare la norma prevede che
- per il solo periodo d’imposta 2023,
- le persone fisiche titolari di partita IVA
- che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro,
effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL
- entro il 16 gennaio dell’anno successivo,
- oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi).
Conclusioni
Dunque, la proroga per il versamento del 2° acconto in scadenza di norma al 30 novembre, si applica alle persone fisiche che contestualmente:
- hanno la partita IVA;
- hanno conseguito ricavi/compensi 2022 non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023).
Da qui, beneficiano della possibilità di versare l’acconto nel termine lungo del 16 gennaio 2024, le persone fisiche ossia imprenditori individuali e lavoratori autonomi.
Nella circolare n°31/E, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la proroga si applica anche a chi è di norma tenuto a versare l’acconto in unica soluzione entro fine novembre.
A tal proposito, per i soggetti ISA, effettivi e non, l’acconto si versa tutto al 30 novembre laddove l’importo totale dovuto non supera 206 euro (vedi rigo RN 34 o per i forfettari LM 42 del modello Redditi). In caso contrario, ossia laddove l’importo indicato sia superiore a 206 euro, l’acconto si paga in due rate di pari importo entro le scadenze ordinarie (30 giugno e 30 novembre).