L’Agenzia delle entrate-riscossione ha aggiornato le FAQ sull’attività di riscossione, ovvero sulla rottamazione-ter e saldo e stralcio alla luce delle ultime novità introdotte dal Ristori-quater . Tra le misure introdotte dal Ristori-quater spicca la proroga della rottamazione-ter e del saldo e stralcio dal 10 dicembre 2020 al 1 marzo 2021. Il riferimento è alle rate in scadenza nel 2020. Ma questa è solo una delle novità previste dal Ristori-quater. Infatti, il decreto interviene con misure più incisive sia di carattere strutturale sia provvisorie, legate all’attuale emergenza economica-sanitaria in essere.
Sono interessate dalle novità soprattutto le dilazioni dei ruoli ossia i pagamenti rateali delle cartelle esattoriali.
Le FAQ dell’Agenzia delle entrate-Riscossione si soffermano sia sull’attività di riscossione legata al covid-19 e alle varie misure succedutesi a partire dal decreto Cura Italia sia sulle novità dei pagamenti rateali delle cartelle.
Decreto ristori-quater: le novità sui piani di rateazione
Il D.L. 157/2020, Ristori-quater, modifica la disciplina della dilazione dei ruoli, ex art.19 DPR 602/1973, con alcune novità provvisorie.
Tra le novità provvisorie:
- i contribuenti decaduti da piani di rateazione prima dell’8 marzo possono rateizzare nuovamente gli stessi carichi senza versare le rate scadute, cio è ammesso fino al 31 dicembre 2021;
- per le richieste di rateazione presentate entro il 31 dicembre 2021, si alza da 60 a 100 mila € la soglia entro la quale non è necessario comprovare con l’ISEE le difficoltà economiche in cui si versa.
Ancora, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione si ha:
- nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive,
- invece delle cinque rate ordinariamente previste.
Ad ogni modo il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. A condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Infine, per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017), è prevista la possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.
Tale indicazione già valeva per coloro che, in precedenza, avevano aderito alla Rottamazione-ter.
Proroga rottamazione-ter e saldo e stralcio: le FAQ dell’Agenzia delle entrate-riscossione
L’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato una serie di FAQ che riguardano sia la sospensione dell’attività di riscossione sia le novità previste dal Ristori-quater.
C’è da precisare che, il “Decreto Ristori-quater” non è intervenuto sui termini di sospensione dell’attività di riscossione aggiornati dal DL n. 125/2020.
Restano, pertanto, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 (Fonte portale ADER):
- i pagamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 dicembre 2020 che dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2021;
- le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020).
Pignoramenti su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Dunque, nel periodo di sospensione, 8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, non possono essere notificate nuove cartelle di pagamento. Nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).
Detto ciò, si riportano le FAQ più importanti pubblicate dall’Agente della riscossione.
Proroga rottamazione-ter e saldo e stralcio
Il D.L. n. 157/2020 cosiddetto “Decreto Ristori-quater” dispone una nuova data di pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”?
Il Decreto Ristori-quater” ha prorogato al 1° marzo 2021 il termine di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, precedentemente fissato al 10 dicembre 2020 dal DL n. 34/2020 “Decreto Rilancio”.
Per le rate in scadenza nell’anno 2021 e nei successivi anni, restano confermati i termini di pagamento riportati sulla “Comunicazione delle somme dovute” inviate al contribuente.
Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 1° marzo 2021, quali bollettini devo usare?
Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.
Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della ”Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza nell’anno 2020, effettuati nei 5 giorni successivi al termine del 1° marzo 2021?
No. Il “Decreto Ristori-quater” non prevede alcun ritardo rispetto al termine del 1° marzo 2021. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della ”Rottamazione-ter” e/o del ”Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 1° marzo 2021, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative. Per le rate dell’anno 2021 resta confermato, invece, il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.
Piani di dilazione delle cartelle esattoriali e altri atti di riscossione
Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?
Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 31 dicembre 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 31 gennaio 2021.
Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?
Sì. L’operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.
Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8 marzo era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 31 gennaio 2021 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?
Sì. Il “Decreto Rilancio” estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione. In caso di mancato pagamento. Inoltre, il “Decreto Ristori-quater” ha esteso tale agevolazione a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.
Con la fine del periodo di sospensione, fissato al 31 dicembre 2020, qual è il termine per pagare le rate dei piani di rateizzazione?
Il pagamento delle rate sospese, ossia quelle che avevano scadenza compresa tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, dovrà essere effettuato entro il prossimo 31 gennaio.
Fermo amministrativo
Ho ricevuto alla fine del mese di febbraio 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l’auto (o mi viene iscritta ipoteca sull’immobile)?
Dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest’ultima data, Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermiamministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche).
Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella. Come posso fare per chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione?
Puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e, pagando la prima rata, puoi ottenere la sospensione del provvedimento.
Pignoramento dello stipendio: la sospensione delle trattenute
Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell’entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?
Fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 31 dicembre 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 2 gennaio 2021.